Articolo abrogato dalla L.R. 07/02/2012 n.2. L’articolo 5 così recitava: “1. Dopo la lettera e) del comma 6, dell'articolo 18 della l.r. 21/2007 è aggiunta la seguente lettera:

"e-bis) quando i beni immobili vengano alienati ad enti appartenenti al settore regionale allargato o ad enti strumentali della Regione, i quali utilizzino i beni per il perseguimento di proprie finalità istituzionali anche mediante alienazione o permuta; in questo caso viene data comunicazione al Consiglio."

Dalla redazione