Articolo abrogato dalla L.R. 12/11/2014, n. 32, così recitava:

"Art. 15 - (Differimento di applicazione di norme) — 1. Sino all'approvazione degli specifici regolamenti attuativi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari) continuano a trovare applicazione le sanzioni amministrative contenute nella legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive), nella legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 (Norme per l'attuazione dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche) e nella legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) ed è conseguentemente sospesa l'applicazione degli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 della l.r. 2/2008."

Dalla redazione