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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 07/04/2014, n. 453

Modifica dei criteri di riconoscimento dei soggetti cui affidare la certificazione energetica degli edifici: modifiche alla deliberazione dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 "Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici - Parte prima - Disposizioni generali" e s.m.i., nonché alle deliberazioni di Giunta regionale 1754/08 e 429/12 e ai successivi provvedimenti.
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TESTO DEL DOCUMENTO



LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 R “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” ed in particolare 1. l’art. 2, comma 2, lett. f) che riserva alla Regione le funzioni concernenti la disciplina degli attestati di certificazione energetica, in attuazione delle disposizioni in merito previste dalla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia;

2. l’art. 25 che definisce le modalità attraverso cui provvedere alla predisposizione della relativa disciplina regionale.

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”,

- la legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, che ha modificato il D.Lgs. 192/2005 precedentemente richiamato, disciplinando, tra l’altro, le condizioni e le procedure per la certificazione energetica degli edifici.

Rilevato che il D.Lgs. 192/2005 così come da ultimo modificato dispone:

− all’art. 4 comma 1 bis, il rinvio a successivi atti regolamentari per la definizione dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici

− all’art. 9 comma 5-quinquies che le Regioni e le Province autonome provvedano ad istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali ed in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 recante il regolamento che disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Vista la legge 21 febbraio 2014 n. 9 R“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 recante “Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 con cui sono state apportate modifiche al citato DPR n. 75/2013 per quanto riguarda rispettivamente i requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori e le caratteristiche del percorso formativo, la cui frequenza è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Richiamata la delibera dell’Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 con la quale è stato approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici”, come modificata dalla delibera dell’Assemblea Legislativa 6 ottobre 2009, n. 255;

Richiamati in particolare della DAL n. 156/08 modificato:

− il punto 6.1 lett. a), nel quale si prevede che la Giunta regionale individui l’Organismo regionale di Accreditamento, cui affidare le funzioni di cui ai successivi punti 6.2. e 6.3;

− il punto 6.2 lett. a), nel quale si prevede il coinvolgimento degli Ordini e Collegi professionali di competenza per quanto riguarda l’appropriatezza dei requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti certificatori;

− il punto 7.1, che stabilisce i requisiti dei soggetti certificatori accreditati, ivi compresi i titoli di studio ritenuti compatibili con l’accesso al sistema e la competenza ed esperienza richiesta, individuando altresì le situazioni per le quali è resa obbligatoria, ai fini dell’accreditamento, la frequenza di uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell’esame finale, riconosciuto dalla Regione;

− il punto 7.1.bis), con il quale si prevede che la Giunta regionale provveda con proprio atto, sentita la Commissione Consiliare competente, ad aggiornare il contenuto del punto 7.1. al fine di assicurarne la coerenza con l’evoluzione della normativa nazionale in materia di riconoscimento dei soggetti certificatori, e più in generale con la disciplina inerente la libera circolazione dei servizi;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 429 del 16 aprile 2012 “Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici.

Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui al punto 6) della Delibera dell'Assemblea legislativa n.156/08 alla Società NuovaQuasco s.c.r.l”, con la quale si è provveduto a:

− individuare l’Organismo Regionale di Accreditamento, conferendogli le funzioni e i compiti previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 della DAL n. 156/08;

− istituire “Il Tavolo Tecnico sull’accreditamento” dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici coordinato dalla Regione Emilia-Romagna e composto da rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali interessati, nonché da esperti di ENEA, CNR e Università della Regione;

− definire la procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del punto 6.1, lett. a) della DAL n. 156/08 ;

Visti in particolare della procedura di accreditamento di cui all’Allegato della citata DGR 429/2012:

− l’art. 3, nel quale vengono richiamati i requisiti per l’accreditamento dei soggetti certificatori;

− l’art. 12, nel quale vengono specificate le modalità attraverso cui procedere nel caso di variazione dei requisiti di accreditamento;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta n. 1754 del 28 ottobre 2008 recante “Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia in attuazione della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 156/08”, con la quale si è provveduto a:

− definire gli standard di riferimento per la realizzazione dei corsi di formazione in materia di certificazione energetica degli edifici, ai sensi di quanto indicato al punto 7.2 ed all’Allegato 14 della DAL 156/08,

− ad individuare i soggetti deputati alla realizzazione dei corsi di formazione stessi, nonché le procedure per la loro autorizzazione e riconoscimento.

Preso atto che:

- a seguito delle disposizioni sopra richiamate, l’Organismo di Accreditamento regionale ha provveduto ad implementare il sistema regionale di accreditamento dei soggetti certificatori “SACE”, il cui funzionamento è supportato da una piattaforma informatica web interattiva, appositamente predisposta ed attivata il 1° gennaio 2009; il processo di accreditamento, interamente gestito per via telematica, prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

− invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato;

− verifica dell'ammissibilità della domanda da parte dell'Organismo di accreditamento, in base ai requisiti previsti dall'art. 7 della DAL n. 156/08 ed alla relativa documentazione inviata;

− registrazione dei soggetti accreditati in un elenco ufficiale, il cui accesso è reso disponibile a tutti i cittadini;

Preso atto che al…(inserire data) risultano accreditati nel sistema “SACE” 7.673 soggetti certificatori (di cui 7.486 persone fisiche e 187 persone giuridiche)

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