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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 13/10/2014, n. 1577
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 13/10/2014, n. 1577
Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 13/10/2014, n. 1577
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[Premessa]LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Vista la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, con la quale si è provveduto a modificare la precedente Direttiva 2002/91/CE al fine di rafforzare le politiche di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi; Viste le disposizioni in essa contenute, che riguardano in particolare: a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; b) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e le unità immobiliari di nuova costruzione; c) l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per: i. gli edifici esistenti, le unità immobiliari e gli elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti; ii. gli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti; iii. i sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento; d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione; Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R avente ad oggetto “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” così come modificato dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90 recante il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia; Viste le disposizioni in esso contenute con le quali – coerentemente alla citata Direttiva Comunitaria di riferimento – vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare: - la metodologia da utilizzare per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; - l'applicazione, graduata in funzione della tipologia di intervento edilizio, di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti; |
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ALLEGATO - Modifiche agli Allegati 1, 2 e 3 della Deliberazione di Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.A. MODIFICHE ALL’ALLEGATO 1 A.1 All’Allegato 1 la definizione di “Impianto termico o di climatizzazione” è sostituita dalla seguente: Impianto termico o di climatizzazione: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. B. MODIFICHE ALL’ALLEGATO 2 B.1 All’Allegato 2 il testo del punto 8) è sostituito dal seguente: Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) del presente atto, e nel caso di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti, nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico, così come definiti nell’Allegato 1 del presente Atto è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, qualora quest’ultima fosse prevista. E’ possibile derogare a tale obbligo in presenza di specifica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che attesti il conseguimento di un analoga o migliore prestazione energetica riferita all’intero edificio mediante l’utilizzo di una diversa tipologia d’impianto. B.2 All’Allegato 2 il testo del punto 9) è sostituito dal seguente: In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione tecnica di cui al successivo punto 25. B.3 All’Allegato 2 il testo del punto 10) è sostituito dal seguente: |
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