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Deliberaz. G.R. Emilia Romagna 24/06/2013, n. 832

Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell’Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda - Allegati.
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[Premessa]


LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA


Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, mediante la cui applicazione l’Unione Europea ha inteso promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi;

Viste in particolare le disposizioni in essa contenute, che riguardano:

- il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;

- l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;

- l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

- la certificazione energetica degli edifici;

- l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni;

Considerato che la citata direttiva prevede che gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti, e che nella loro progettazione sia presa in considerazione l’opportunità di ricorrere a sistemi alternativi quali:

- sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili,

- cogenerazione,

- sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,

- pompe di calore, a certe condizioni;

Visto il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 R “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” con il quale - coerentemente alla citata Direttiva Comunitaria - vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare le disposizioni in esso contenute, che definiscono:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

- l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

- i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

- le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

- i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della

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Allegato - Modifiche alla parte seconda - allegati della deliberazione dell’assemblea legislativa 4 marzo 2008 recante “atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” e s.m.i
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Allegato 1 - Definizioni e termini

accertamento: è l’insieme delle attività di verifica esercitate dalle autorità competenti dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che la progettazione, realizzazione, esercizio, controllo e manutenzione delle opere e degli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.

ambiente climatizzato (ambiente a temperatura controllata): vano o spazio chiuso riscaldato o raffrescato a determinate temperature.

ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce:

- ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente;

- ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all’unità immobiliare esistente.

attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica: documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto.

In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari.

attestato di qualificazione energetica: documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema regionale di certificazione energetica ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto al punto 4.2 del presente Atto, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato anche al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, nonché, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

autorità competente: ente o soggetto preposto alla conduzione, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto delle modalità e delle competenze ivi previste, delle attività di accertamento e verifica di conformità degli interventi edilizi ai pertinenti requisiti minimi di prestazione energetica e di accertamento ed ispezione sugli impianti termici di cui al presente Atto.

barriera vegetale: quinta vegetativa composta esclusivamente da specie arboree e/o arbustive appositamente organizzate in piantagioni lineari (quali ad esempio siepi, fasce boscate, filari ecc.), oppure da specie vegetali che si sviluppano su apposite strutture.

caldaia: generatore di calore costituito dal complesso bruciatore-focolare concepito in modo da permettere di trasferire a fluidi il calore prodotto dalla combustione.

certificato di conformità edilizia e agibilità: documento attestante che l’opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato in particolare per quello che riguarda la prestazione energetica dell’edificio e degli impianti in esso installati, in conformità alle prescrizioni previste dalle norme vigenti. Il certificato di conformità edilizia e agibilità è rilasciato ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/2002.

certificazione energetica dell’edificio o di una unità immobiliare: il complesso delle operazioni svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Atto per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.

chiusure: insieme delle unità tecnologiche e degli elementi tecnici del sistema edilizio aventi funzione di separare e di conformare gli spazi interni del sistema edilizio rispetto all’esterno (UNI 8290), costituendo così l’involucro edilizio. Sono classificate tali le chiusure verticali, orizzontali inferiori, orizzontali o inclinate superiori, orizzontali su spazi esterni. Possono essere opache o trasparenti.

classe energetica o classe di prestazione energetica: intervallo convenzionale delimitato da soglie di riferimento volto a rappresentare sinteticamente la prestazione energetica di un edificio sulla base di predefiniti indicatori di prestazione energetica.

Le classi energetiche possono essere differenti a seconda della prestazione che attestano: climatizzazione invernale, estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione e produzione di energia da fonte rinnovabile. Può venire utilizzato un indicatore a valutazione complessiva delle prestazioni.

La classe energetica è contrassegnata da lettere da G ad A per efficienza energetica crescente. Possono coesistere maggiori specificazioni per esempio con il ricorso alla classe A+ e A++.

climatizzazione invernale o estiva: insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria.

cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica.

cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011.

combustione: processo mediante il quale l’energia chimica contenuta in sostanze

combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici.

conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell’impianto termico, che non richiedono l’uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull’impianto

conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione contratto servizio energia: è un contratto che nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’Allegato II, del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115 R, disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia.

controllo dell’impianto termico: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell’attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni.

coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio, realizzate e manutenute in conformità alla norma UNI 11325. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.

dati climatici: con riferimento alla località in cui è collocato l’edificio i dati climatici possono comprendere i gradi-giorno (GG), le medie mensili delle temperature estive (θe), l’irraggiamento solare totale mensile sul piano orizzontale (Isol,h), l’irraggiamento solare totale mensile per ogni orientamento (Isol).

diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto.

dispersioni per trasmissione attraverso ponti termici: le dispersioni termiche per trasmissione attraverso i ponti termici possono essere calcolate secondo le vigenti norme di settore. In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise, per alcune tipologie edilizie, le dispersioni attraverso i ponti termici possono essere determinate forfettariamente secondo quanto indicato dalle norma tecniche di settore.

durata della stagione di riscaldamento: durata massima di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale degli ambienti con riferimento al periodo

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Allegato 15 - requisiti e specifiche degli impianti
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1. Impianti alimentati da fonte rinnovabile

Ai fini del presente atto, sono considerati impianti alimentati a fonte rinnovabile quelli conformi a

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2. Altre tipologie di impianti


2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE

Ai soli fini delle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, gli impianti di cogenerazione devono risultare conformi ai requisiti di seguito specificati.


2.1.1. POTENZA DELLE UNITÀ DI COGENERAZIONE

Per potenza delle unità di cogenerazione s’intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa.


2.1.2. RENDIMENTO ENERGETICO MINIMO DELLE UNITA’ DI MICRO-COGENERAZIONE

Il rendimento energetico delle unità di micro-cogenerazione è espresso dall’indice di risparmio di energia primaria PES, come definito dal DM 4 agosto 2011. Ai fini dell’impiego di unità di micro-cogenerazione nell’ambito dei casi di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, l’indice di risparmio di energia primaria PES misurato nelle condizioni di esercizio (ovvero alle temperature medie di ritorno di progetto) deve risultare:

• PES > 0,18 per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2014

• PES > 0,20 per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1° gennaio 2015

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