L.R. Emilia Romagna 19/02/2008, n. 4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L.R. Emilia Romagna 19/02/2008, n. 4

Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 27/12/2022, n. 23
- L.R. 06/11/2019, n. 22
- L.R. 01/08/2019, n. 17
- L.R. 16/07/2018, n. 9
- L.R. 01/06/2017, n. 9
- L.R. 17/07/2014, n. 12
- L.R. 22/12/2011, n. 21
- L.R. 23/12/2010, n. 14
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TITOLO I - DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÁ
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Titolo disciplina l'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione della disabilità, spettanti alle Aziende Unità sanitarie locali (di seguito Aziende Usl o Azienda Usl) del Servizio sanitario regionale (di seguito Ssr), coerentemente con i principi di semplificazione, omogeneità delle procedure e di tutela del cittadino con disabilità. Restan

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Art. 2 - Presentazione delle domande

1. La domanda di riconoscimento delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 è presentata, per ogni finalità prevista dalla vigente normativa, in forma unica e contestuale per la valutazione della

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Art. 3 - Commissione di accertamento

1. L'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione dello stato di disabilità è svolto dalle Aziende Usl del Ssr, attraverso apposite commissioni costituite con provvedimento del Direttore generale, che devono rappresentare le diverse professionalità, al fine di esprimere una adeguata valutazione dei-bisogni sociosanitari derivanti dalla disabilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le commissioni sono composte:

a) da un medico specialista in medicina legale, dipendente o convenzionato con l'Azienda Usl, in qualità di Presidente;

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Art. 4 - Istanza di riesame

1. Nel caso l'interessato non condivida il giudizio formulato dalla commissione di accertamento operante presso l'Azienda Usl, può proporre istanza di

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Art. 5 - Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quanto indicato al comma 8 dell'articolo 3, sono stabiliti:

a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilità presentata dall'interessato;

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TITOLO II - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
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Art. 6 - Certificati e procedure autorizzative in materia di igiene e sanità pubblica

1. A norma dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna detta la disciplina concernente le certificazioni e gli adempimenti amministrativi in materia di igiene e sanità pubblica di seguito indicate:

a) requisito di idoneità fisica all'impiego di cui all'articolo 2 del testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

b) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 2 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione);

c) certificato di idoneità di cui all'articolo 27, comma primo, del Regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici);

d) certificazioni sanitarie di cui all'articolo 17, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione del Regio decreto legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitari e visitatrici, approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330;

e) certificazion

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Art. 7 - Organismi e strumenti della programmazione sanitaria e sociale

1. In sede di prima approvazione, il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, integrato con il Piano sanitario, ai sensi dell'articolo 2

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Art. 8 - Semplificazione delle commissioni e di altri organismi collegiali operanti in materia sanitaria e sociale

1. Con regolamento della Giunta regionale (1) , da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono ridisciplinati o soppressi gli organismi collegiali operanti con funzioni consultive, di supporto e di coordinamento in materia sanitaria e sociale, in favore della Regione o delle Aziende sanitarie, previsti dalle disposizioni legislative regionali di seguito indicate:

a) commissione per l'addestramento al trattamento domiciliare dell'emofilia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1977, n. 17 (Norme per il trattamento domiciliare dell'emofilia);

b) comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 33 (Organizzazione e funzionamento dei presidi multiz

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Art. 9 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 35 del 1992

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1992, n. 35 (Norme di salvaguardia per le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali realizzate con fondi statali), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

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Art. 10 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale n. 50 del 1994

1. Al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo d

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Art. 11 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2003

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - modifiche alla legge regionale 12 maggi

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TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
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Art. 12 - Promozione della costituzione di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Fermo restando quanto già previsto dalla legislazione regionale vigente, la Regione individua le ulteriori sedi e strutture che, quali parti integranti del Ssr, svolgono compiti assistenziali di alta specialità unitamente a finalità di ricerca, e ne promuove il riconoscimento quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS) sulla base dei principi fondamentali disposti dalla legislazione statale.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa le sedi e le strutture per le quali intende promuovere la costituzione in IRCCS, nel rispetto di quanto previsto dai successivi commi 3 e 4. A seguito del pronunciamento dell'Assemblea legislativa, le strutture interessate inoltrano domanda di riconoscimento alla Giunta regionale che, verificato il possesso dei requisiti ed il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa vigente, ne cura l'invio al Ministero della salute per la procedura di riconoscimento.

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Art. 13 - Ulteriori disposizioni in materia di IRCCS - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2004

1. All'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 2004, come modificato dalla legge regionale 3 marzo 2006, n. 2 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29, in materia di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3

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Art. 14 - Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

N4

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Art. 15 - Durata degli organi collegiali delle Aziende sanitarie

1. Le disposizioni relative alla durata degli organi collegiali delle Aziende e degli enti facenti parte del Ssr si intendono riferite all'organo colle

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Art. 16 - Norme in materia di contabilità delle Aziende sanitarie - Modifiche alla legge regionale n. 50 del 1994

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 50 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"5. La nota integrativa deve indicare, oltre ai contenuti previsti dalle disposizioni del codice civile:

a) la ripartizione dei valori economici distinti per l'area dei servizi sanitari, socio assistenz

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Art. 17 - Agenzia sanitaria e sociale regionale - Modifiche alle leggi regionali n. 19 del 1994 e n. 50 del 1994

N10

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TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

N9

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Capo I - Norme in materia di autorizzazione

N5

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Art. 18 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie ed all'esercizio di attività sanitarie

N6

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Art. 19 - Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

N11

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Art. 20 - Vigilanza

N12

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Art. 21 - Anagrafe delle strutture, degli studi autorizzati e dei soggetti accreditati

N12

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Art. 22 - Norma transitoria

N14

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Capo II - Norme in materia di accreditamento

N5

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Art. 23 - Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie

N15

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Art. 24 - Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1998

N16

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TITOLO V - ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI REGIONALI E NORMA TRANSITORIA
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Art. 25 - Abrogazione di disposizioni regionali

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni contenute nell'ordinamento regionale:

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Art. 26 - Norma transitoria

1. Le commissioni sanitarie per gli accertamenti legali previste dalla legge regionale n. 49 del 1992 continuano ad operare, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla medesima legge, sino all'insediamento d

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