Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 01/06/2017, n. 9, così recitava:

"Art. 14 - Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, con atto di natura regolamentare possono essere istituiti:

a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario;

b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessità.

2. Gli atti di istituzione dei registri di cui al comma 1 vengono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. I registri di cui al comma 1 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali."

Dalla redazione