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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Emilia Romagna 06/11/2019, n. 22
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- L.R. 27/12/2022, n. 23
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CAPO I - Principi |
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Art. 1 - Principi generali1. La Regione Emilia-Romagna assicura condizioni di qualità, sicurezza, equità e trasparenza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, garantendo coerenza rispetto ai bisogni di salute della collettività. 2. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 1, la presente legge: |
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CAPO II - Disposizioni comuni in materia di autorizzazione e di accreditamento |
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Art. 2 - Integrazione tra autorizzazione ed accreditamento1. Ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) i presupposti di carattere generale indispensabili per eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale sono: |
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Art. 3 - Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento1. La Giunta regionale, su proposta della direzione generale competente in materia di sanità, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell’esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento tra i responsabili dei servizi della direzione stessa. 2. Le modalità organizzative, le risorse umane e strumentali da assegnare al coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento, per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 3, sono definiti dal direttore generale competente in materia di sa |
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Art. 4 - Anagrafe regionale delle strutture sanitarie1. Per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali di cui alla presente legge, la Regione utilizza l’anagrafe regionale delle strutture sanitarie quale strumento condiviso con le Aziende Usl, i comuni e le strutture sanitarie oggetto di autorizzazione ed a |
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CAPO III - Autorizzazione delle attività sanitarie |
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Art. 5 - Disposizioni comuni all’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio1. Oggetto dell’autorizzazione sono le strutture fisiche, anche mobili, ove vengono erogate prestazioni sanitarie, ivi comprese le sedi di partenza per i servizi che erogano prestazioni di assistenza al domicilio del paziente o sul territorio nonché le sedi di erogazione di prestazioni in telemedicina. Tali strutture, in applicazione di quanto disposto dalla normativa nazionale e dal presente capo, sono assoggettate ad autorizzazione alla |
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Art. 6 - Autorizzazione alla realizzazione e all’installazione1. La realizzazione di nuove strutture sanitarie, l'ampliamento, l’adattamento o la trasformazione di quelle esistenti, limitatamente alle tipologie di cui all’articolo 5, com |
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Art. 7 - Autorizzazione all’esercizio1. L'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche o private operanti sul territorio regionale è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione. |
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Art. 8 - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all’esercizio e verifiche successive1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie di cui all’articolo 7, il soggetto giuridico richiedente è il legale rappresentante dell’organizzazione che esercita l’attività sanitaria nella struttura interessata e che nomina il direttore o il responsabile della struttura sanitaria, ove previsto. 2. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie è rilasciata dal comune, previo parere espresso dal dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare. Per l'espressione del parere, il dipartimento di sanità pubblica si avvale di un'apposita commissione per l’autorizzazione composta da professionisti esperti tra i quali almeno un componente esterno all’azienda, nominata dal direttore generale dell'Azienda Usl. In base a quanto riportato nel verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione per l’autorizzazione, il dipartimento di sanità pubblica rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del comune. 3. Il comune, acquisito il pare |
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Art. 9 - Requisiti per l’autorizzazione all’esercizio1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, con apposito atto individua i requisiti necessari per l'ottenimento dell'autoriz |
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Art. 10 - Comunicazione di svolgimento di attività sanitaria1. Ai fini di garantire ai cittadini la tutela della salute, attraverso la sorveglianza sull’intera offerta dei servizi sanitari, è previsto per tut |
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Art. 11 - Procedura per la presentazione di comunicazione di svolgimento di attività sanitaria1. La comunicazione è presentata dal legale rappresentante al comune competente per territorio con modalità dematerializzate. La comunicazione prevede l’autocertificazione del possesso dei requisiti individuati con atto d |
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CAPO IV - Accreditamento delle strutture sanitarie |
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Art. 12 - Finalità e oggetto dell’accreditamento1. Oggetto dell’accreditamento sono le organizzazioni sanitarie dotate di autonomia tecnico-professionale, organizzativa e gestionale che erogano prestazioni e servizi sanitari e che possono comprendere una o più strutture |
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Art. 13 - Organismo tecnicamente accreditante1. Al fine di garantire imparzialità, trasparenza e autonomia nella gestione delle attività di cui ai capi III e IV, rispetto alle strutture valutate e all’autorità regionale che concede l’accreditamento, la responsabilità delle funzioni di organismo tecnicamente accreditante (OTA), deputato alle verifiche di accreditamento, è affidata ad un organismo monocratico terzo, costituito da un dirigente esperto in valutazione dei sistemi di gestione della qualità in sanità, con specif |
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Art. 14 - Elenco dei valutatori1. È istituito, presso l’organismo tecnicamente accreditante, l’elenco dei valutatori per l’accreditamento, composto da professionisti appositam |
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Art. 15 - Procedura per la concessione dell’accreditamento1. Ai fini del rilascio dell’accreditamento, il soggetto giuridico richiedente è il legale rappresentante della struttura interessata. 2. L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanit |
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Art. 16 - Attività di monitoraggio delle strutture accreditate1. Le attività di monitoraggio includono l’effettuazione di verifiche relative alle strutture sanitarie, alle articolazioni e alle loro forme di integrazione in relazione alle priorità individuate dalla programmazione regionale e alla rilevazione di indicatori per la |
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Art. 17 - Sospensione e revoca1. Nel caso in cui, avvalendosi di verifiche tecniche o di indicatori di valutazione dell’attività, dei risultati e degli esiti clinici, venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che com |
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Art. 18 - Procedura per la concessione del rinnovo dell’accreditamento1. Il rinnovo dell’accreditamento viene concesso per le medesime funzioni e discipline già accreditate, previa presentazione della domanda da parte delle strutture sanitarie interessate almeno novanta giorni prima della scadenza dell’accreditamento. Il direttore generale compet |
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Art. 19 - Requisiti per l'accreditamento1. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione assembleare competente, approva i requisiti di accreditamento elaborati ed aggiornati mediante un processo metodologicamente controllato, condiviso e trasparente, tenuto conto degli obiettivi di semplificazione, qualità dell’assistenza e sicurezza e gli indicatori finalizzati alla valutazione dell’attività svolta e dei risultati; provvede inoltre alla loro revisione in rapporto all’evolu |
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CAPO V - Programmazione regionale ed accordi contrattuali |
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Art. 20 - Programmazione regionale1. La Giunta regionale, nel rispetto delle normative nazionali e regionali in materia e delle eventuali limitazioni introdotte dalle stesse, stabilisce |
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Art. 21 - Selezione delle strutture accreditate e accordi contrattuali1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale instaurano i rapporti contrattuali per le funzioni e discipline accreditate, assicurando il rispetto della programmazione regionale e dei vincoli economico-finanziari imposti dagli obiettivi regionali. |
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CAPO VI - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003 |
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Art. 22 - Modifiche all’articolo 38 della legge regionale n. 2 del 20031. Dopo il comma 5 dell’articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) sono inseriti i seguenti: |
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CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 23 - Norme di prima applicazione e transitorie1. Ai fini della presentazione della comunicazione di svolgimento di attività sanitarie di cui all’articolo 10, si prevede che le strutture sanitarie già operanti possano continuare a svolgere la propria attività e siano tenute a presentare la stessa entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del provve |
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Art. 24 - Monitoraggio1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare un rapporto contenente le seguenti informazioni: |
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Art. 25 - Abrogazione di disposizioni regionali1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e pri |
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