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Deliberaz. G.R. Puglia 27/06/2014, n. 1399

Legge Regionale 42/2013 “Disciplina dell’agriturismo”. Disposizioni attuative.
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TESTO DEL DOCUMENTO



L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Diversificazione e Riorganizzazione Fondiaria, confermata dal Dirigente a. i. dell’Ufficio Sviluppo Filiere Agroalimentari e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:


Premesse

La Legge 20 febbraio 2006 n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, detta i principi fondamentali in materia di agriturismo;

La Legge Regionale del 13 dicembre 2013 n. 42, pubblicata sul BURP n. 169 del 20 dicembre 2013, ha disciplinato l’attività agrituristica nella Regione Puglia;

L’articolo 18, comma 6 Norme transitorie della Legge Regionale n. 42/2013 stabilisce espressamente che: “A seguito della definizione della nuova procedura di riordino delle Province, avviata con il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale può individuare le attività amministrative da affidare alla Citta metropolitana e alle amministrazioni provinciali competenti per territorio”;

La Legge 7 aprile 2014 n. 56 detta le disposizioni in materia di citta metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni, in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì, con specifico riferimento alle Citta Metropolitana, ivi compresa quella di Bari, “che il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime” art. 1, comma 16;

L’articolo 6 Elenco regionale degli operatori agrituristici e relativa iscrizione della precitata Legge Regionale del 13 dicembre 2013 n. 42:

‐ al comma 1 affida alla Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo rurale, l’istituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici;

‐ al comma 5 conferisce all’Area Politiche per lo Sviluppo rurale potere sostitutivo in caso di inadempienza del Comune nell’istruttoria della domanda di iscrizione all’elenco;

Con diverse note indirizzate alle Amministrazioni Provinciali l’Area Politiche per lo sviluppo rurale, in merito alle richieste di iscrizione presentate alle Province ai sensi della L.R. 34/1985 prima della pubblicazione nel BURP della L.R. 42/2013 e per le quali non e stata conclusa l’istruttoria a tale data, ha disposto che l’istruttoria delle stesse deve essere definita dalla Amministrazione Provinciale competente con i criteri e le limitazioni di cui all’art. 4 della L.R. 42/2013.


Modifiche normative

Il legislatore statale medio tempore con i DD.LL. 201/2011 e 95/2011, con disposizioni orientate alla revisione della spesa pubblica, ha modificato l’assetto dell’ordinamento provinciale dapprima limitandone le funzioni e modificandone gli organi di governo, obbligando le Regioni a trasferire ai Comuni le funzioni conferite alle Province e, successivamente, a riordinare le Province ridefinendone le funzioni allo scopo di configurarle quali enti di area vasta. Tale modifica era peraltro coerente con la istituzione delle Citta Metropolitane; Le intervenute modifiche normative incidono profondamente sugli assetti istituzionali locali ridisegnando un diverso sistema delle autonomie locali;

Per tali ragioni le funzioni soprarichiamate sono state conferite ai Comuni anche in considerazione della presentazione da parte del Governo del disegno di legge di modifica del Titolo V della Costituzione di soppressione del termine Provincia, attualmente in itinere;

Successivamente, la Legge n. 56/14 ha ridisciplinato, tra gli altri Enti, la Provincia qualificandola ente di area vasta e assegnandole funzioni fondamentali e prevedendo il subentro della Citta Metropolitana di Bari, alla omonima Provincia a far tempo dal 1° gennaio 2015 con il conseguente trasferimento di tutte le funzioni.


Considerazioni

Per effetto delle disposizioni normative richiamate si rende necessario attuare un’azione di coordinamento delle attività conferite ai Comuni, allo scopo di evitare una difforme applicazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 42/2013;

Le Amministrazioni Provinciali, in attuazione della Legge Regionale n. 34/1985 “Interventi a favore dell’agriturismo”, hanno curato l’istruttoria delle domande di iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici (EROA) e le conseguenti attività di controllo sino alla pubblicazione della L.R. n. 42/13 e, pertanto, dispongono di risorse umane con notevole esperienza in materia di agriturismo, derivante anche da specifiche conoscenze del proprio territorio;

Allo scopo di definire le modalità attuative di tale attività di coordinamento e di concordare altri aspetti c

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