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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Piemonte 31/10/2007, n. 20
L.R. Piemonte 31/10/2007, n. 20
- L.R. 03/08/2011, n. 15
- L.R. 11/03/2015, n. 3
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La presente legge disciplina la cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l’affida |
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Art. 2 - ("Cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" N6)1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all’affidamento o alla dispersione. N7 "2. La cremazione e la conservazione delle ceneri nei cimiteri, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e dalla legge 130/2001." N8 “2 bis. L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità: a) la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella del |
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Art. 3 - (Modalità di conservazione delle urne affidate ai familiari)1. L’urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all’articolo 2, deve essere consegnata sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione. 2. L’ |
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Art. 4 - (Luoghi di dispersione delle ceneri)1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi: a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell’articolo 6, comma 2; b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari; c) aree delimitate all’interno dei cimiteri che, se previsto dalla nor |
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Art. 5 - (Piano regionale di coordinamento) |
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Art. 6 - (Funzioni comunali)1. N4 |
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Art. 7 - (Senso comunitario della morte)1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell’urna cine |
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Art. 8 - (Strutture per il commiato)1. I comuni e loro forme associative promuovono la realizzazione di strutture nell’ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi cerimonie per il commiato. 2. Tali strutture, che devono consentire l’accoglienza di persone e lo svolgimento dell’orazione fune |
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Art. 9 - (Informazione)1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i comuni e loro fo |
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Art. 10 - (Formazione) |
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Art. 11 - (Cremazione in casi di indigenza)1. Il Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremaz |
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Art. 12 - (Tumulazione in località differenti dal cimitero)1. Nell’ambito delle competenze in materie di polizia mortuaria, conferite alle regioni ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. Per l’attuazione della presente legge, dall’esercizio finanziario 2008, alla spesa cor |
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Art. 14 - (Norma abrogativa)1. La legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione del |
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Art. 15 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. |
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