Articolo abrogato dalla L.R. del 03/08/2011 n.15. L’articolo 10 così recitava: “1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, con propria deliberazione definisce i requisiti formativi ed i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e dei cerimonieri degli spazi per il commiato.”

Dalla redazione