Articolo abrogato dalla L.R. del 03/08/2011 n.15. L’articolo 5 così recitava: “1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio, sulla base della popolazione residente, dell’indice di mortalità e dei dati statistici relativi alla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale e d’intesa con i comuni interessati, il Piano regionale di coordinamento, che contiene linee guida per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni e loro forme associative, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della l. 130/2001.

2. Il piano disciplina anche la creazione di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all’interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse e non è consentito l’utilizzo di crematori mobili.”

Dalla redazione