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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/04/2017, n. 084/Pres.
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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/04/2017, n. 084/Pres.
- D. Pres. R. 09/08/2017, n. 0184/Pres.
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Testo del provvedimentoIL PRESIDENTE Vista la legge regionale n. 3 di data 20 febbraio 2015 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 86; Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, articolo 27 e articolo 18, |
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Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l’ammodernamento di infrastrutture locali per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVGRiforma delle politiche industriali) |
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Art. 1 - Finalità1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale a |
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Art. 2 - Regime di aiuto1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dall’articolo 56 del regolamento (UE) n. 651 |
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Art. 3 - Definizioni1. Per le finalità del presente regolamento ed ai sensi della legge regionale 3/2015 si intendono per: a) agglomerati industriali: gli agglomerati industriali di interesse regionale individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunal |
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Art. 4 - Soggetti beneficiari1. Possono beneficiare dei contributi i consorzi di sviluppo economico locale che hanno concluso le operazioni riordino di cui agl |
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Art. 5 - Iniziative finanziabili1. Sono finanziabili le iniziative di realizzazione e ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare a livello locale il clima per le imprese e i consumatori e ad ammodernare e sviluppare la base industriale. 2. Le infrastrutture locali di cui al comma 1 sono: |
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Art. 6 - Spese ammissibili ed effetto di incentivazione1. Sono considerate ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione del progetto finanziabile sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della |
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Art. 7 - Spese non ammissibili1. Non sono ammissibili le spese relative a: a) manutenzione dell'infrastruttura durante il periodo di operatività; b) acquisto di immobili; |
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Art. 8 - Soglie dimensionali, intensità dell’aiuto e divieto di cumulo1. I contributi concessi ed erogati ai sensi del presente regolamento non possono superare la soglia dei 10 milioni per infrastruttura e non possono essere riferiti a costi superiori ai 20 milioni per stessa infrastruttura ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera cc) del regolamento (UE) n. 651/2014. |
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Art. 9 - Modalità di presentazione della domanda1. La domanda di contributo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio e cooperazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo economia@certregione.fvg.it, entro il trenta aprile di ogni anno e comunque non prima della trasmissione al consorzio della deliberazione con la quale la Giunta regionale si esprime ai sensi dell’articolo 80, comma 4 della legge regionale 3/2015 in ordine al coordinamento del piano industriale con le politiche regionali di settore e alla sua sostenibilità economica e finanziaria. 2. Le domande sono redatte esclusivamente secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’indirizzo www.r |
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Art. 10 - Criteri di valutazione1. Le domande di contributo sono valutate secondo i seguenti criteri: a) punti 15: iniziative di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate nell’ambito dell’agglomerato industriale; b) iniziative per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa d |
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Art. 12 - Concessione e erogazione del contributo1. Il contributo è concesso con decreto del Direttore del Servizio competente entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 11, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 56 della legge regionale 14/2002; nel decreto di concessione sono indicati i |
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Art. 13 - Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione1. II beneficiari sono tenuti ad eseguire l’iniziativa conformemente al progetto, alle voci di spesa ed agli importi |
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Art. 14 - Presentazione della rendicontazione delle spese1. Il beneficiario del contributo presenta la rendicontazione della spesa sostenuta ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000, entro il termine stabilito con il decreto di concessione del contributo. “I termini di conclusione dell’iniziativa e di presentazione della rendicontazione sono fissati col decreto di concessione.” |
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Art. 15 - Vincolo di destinazione1. Il consorzio ha l’obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32 della legge re |
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Art. 16 - Annullamento e revoca del contributo1. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora: a) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell’ini |
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Art. 17 - Ispezioni e controlli1. Nel corso dell’intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché per tutta la du |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale |
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Allegato A - Impresa in difficoltà ex articolo 2, paragrafo 1, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 (Riferito all’articolo 4, comma 1 )«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore |
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