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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 03/04/2007, n. 9
L. P. Trento 03/04/2007, n. 9
L. P. Trento 03/04/2007, n. 9
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 07/10/2021, n. 19
- L.P. 06/08/2020, n. 6
- L.P. 02/08/2017, n. 9
- L.P. 02/05/2012, n. 8
- L.P. 03/04/2009, n. 4
- L.P. 21/12/2007, n. 23
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Titolo I - Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità della bonifica provinciale1. La Provincia autonoma di Trento riconosce, promuove ed organizza l'attività di bonifica come funzione di interesse pubblico in materia di difesa del suolo, di regolazione ed utilizzazione delle risors |
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Art. 2 - Riordino territoriale ed istituzionale1. Ai fini della pianificazione, della realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale, sul territorio provinciale sono individuati uno o più ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica. |
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Art. 3 - Attività di bonifica1. I consorzi di bonifica nell'ambito dei rispettivi comprensori esplicano l'attività di bonifica, intesa come il complesso delle azioni preordinate: |
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Art. 4 - Funzioni di bonifica1. L'attività di bonifica si svolge attraverso l'esercizio delle seguenti funzioni: |
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Capo II - Pianificazione e programmazione |
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Art. 5 - Piano generale di bonifica1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, la Giunta pro |
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Art. 5-bis - Piano irriguo provinciale1. Le finalità di questa legge e, in particolare, lo sviluppo, il potenziamento e l'efficientamento dell'agrosistema irriguo provinciale, si realizzano sulla base del piano irriguo provinciale. 2. Il piano previsto dal comma 1, individua e pianifica le iniziative e gli interventi di sistema necessari, a livello di ambito omogeneo, per garantire i fabbisogni delle colture, anche in periodi siccitosi e di scarsità della risorsa idri |
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Capo III - Esecuzione delle opere e degli interventi |
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Art. 6 - Esecuzione delle opere e degli interventi di competenza pubblica1. All'esecuzione delle nuove opere e degli interventi pubblici di bonifica, ivi comprese le opere di sistemazioni idraulico-agrarie, nonché alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica esistenti, la Provincia, sentito il consorzio di bonifica competente per territorio, può provvedere direttament |
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Art. 7 - Esecuzione delle opere private obbligatorie e non obbligatorie e contributi provinciali1. Alla realizzazione delle opere private obbligatorie comprese nel piano generale di bonifica si applicano le disposizioni di cui a |
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Capo IV - Esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere di bonifica |
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Art. 8 - Formazione dell'elenco delle opere pubbliche di bonifica1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di esecuzione e con le modalità ivi previste, la Giunta provinciale, avvalendosi |
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Art. 9 - Esercizio, manutenzione e vigilanza delle opere1. I consorzi provvedono all'esercizio, alla manutenzione ed alla vigilanza delle opere di cui sono consegnatari con oneri a carico |
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Capo V - Polizia idraulica |
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Art. 11 - Fasce di rispetto1. Nel regolamento di cui all'articolo 37 sono individuate le fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica, a modifica di qua |
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Capo VI - Consorzi di bonifica |
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Sezione I - Disciplina organizzativa |
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Art. 12 - Natura dei consorzi1. Ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto n. 215 del 1933 e dell'articolo 862 del codice civile, i consorzi di bonifica sono enti pubblici a struttura associativa, dotati di autonomia statutaria, amministrativa e contabile. I consorzi svolgono la propria attività entro i limiti stabiliti dalle leggi e dallo statuto e sono sogg |
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Art. 13 - Organi1. Sono organi del consorzio di bonifica: |
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Art. 14 - Sistema elettivo dell'assemblea del consorzio1. L'assemblea è divisa in due sezioni elettorali: a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed e |
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Art. 15 - Consiglio di amministrazione1. Il consiglio di amministrazione, definito nella consistenza numerica dallo statuto, è costituito per tre quarti da membri eletti |
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Art. 16 - Statuto1. Il consiglio di amministrazione, con |
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Art. 17 - Bilancio di previsione e rendiconto generale1. L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare. Il consorzio ha un proprio bilancio di previsione e un rendicon |
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Art. 18 - Vigilanza, controllo ed esecutività delle deliberazioni consortili1. La Giunta provinciale, per gli adempimenti e le funzioni di vigilanza attribuitele da questa legge, si avvale del servizio competente in materia di consorzi di bonifica. 2. Il controllo di legittimità è esercitato dalla Giunta provinciale esclusivamente sulle deliberazioni concernenti: a) bilanci e relative variazioni, rendiconto generale; b) regolamenti consortili |
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Art. 19 - Ricorsi1. Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro dieci giorni dall'ultimo giorno di pubbl |
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Art. 20 - Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi1. Per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la Giunta provinciale, previa diffida, dispone in via surrogatoria il compimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del consorzio sono inadempienti. |
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Sezione II - Funzioni |
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Art. 21 - Accordi di programma1. I consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le attività previste dalle norme vigenti. |
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Art. 22 - Disposizioni di coordinamento in materia di pianificazione urbanistica1. Al fine di valutare il grado di sicurezza idraulica del territorio, con riferimento alla previsione di nuovi insediamenti civili e produttivi che gra |
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Art. 23 - Valutazione di impatto ambientale delle opere pubbliche di bonifica1. Nel regolamento di cui all'articolo 37 sono individuate le soglie di assoggettabilità, nonché i criteri e le condizioni di escl |
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Art. 24 - Scarichi fognari nel sistema di bonifica1. I titolari delle opere fognarie e depurative che scaricano le acque provenienti dalla propria rete nei cavi e nei fossi ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 8 concordano preventivamente con il consorzio gli interventi necessari al mantenim |
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Capo VII - Contribuenza consortile ed intervento finanziario pubblico |
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Art. 25 - Contribuenza consortile1. I consorziati, agricoli ed extra-agricoli, contribuiscono alle spese di vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere e degli impianti di bonifica, alle spese relative all'adempimento degli altri fini istituzionali normativamente previsti, nonché a quelle di funzionamento dei consorzi di bonifica. 2. Le |
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Capo VIII - Consorzi di miglioramento fondiario |
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Art. 27 - Statuto1. Ciascun consorzio adotta uno statuto con il quale disciplina le funzioni e i compiti degli organi consorziali in conformità alla normativa vigente; lo statuto del consorzio deve in ogni caso prevedere che: a) la realizzazione di miglioramenti fondiari che comportano una spesa superiore a 500.000 euro sia deliberata a maggioranza dall'assemblea alla quale, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà più uno dei consorziati interessati e questi rappresentino più della m |
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Art. 28 - Adeguamento degli statuti dei consorzi di miglioramento fondiario1. Ogni consorzio di miglioramento fondiario adegua lo statuto alle disposizioni di legge previste dall'articolo 27, comma 1, e tras |
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Art. 29 - Vigilanza e controllo degli atti del consorzio1. Il consorzio di miglioramento fondiario è soggetto alla vigilanza della Giunta provinciale, che a tal fine si avvale della struttura provinciale competente, nei casi e con le forme previste da questo articolo. 2. La vigilanza sul consorzio comprende in particolare i seguenti adempimenti: a) vigilare sull'osservanza delle norme previste dalla legislazione vigente per la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione e la modifica del perimetro |
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Art. 30 - Revisione dei bilanci del consorzio1. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 29, comma 2, lettera f), la Provincia può avvalersi, sulla base di una convenzione: a) di associazioni di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario, riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 (Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura) o da riconoscersi ai sensi di questo articolo; b) di soggetti idonei a svolgere tale compito e inseriti nell'elenco previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societ� |
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Art. 31 - Consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio di opere di miglioramento fondiario che interessano più consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del regio decreto n. 215 del 1933, nonché per fornire assistenza tecnico-amministrativa ai consorzi aderenti, tra i consorzi medesimi possono essere costituiti consor |
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Art. 32 - Scioglimento degli organi e soppressione del consorzio di miglioramento fondiario di primo e di secondo grado1. Qualora gli organi del consorzio di miglioramento fondiario di primo o di secondo grado compiano gravi e persistenti violazioni di legge o dello statuto o non assicurino il normale funzionamento del consorzio, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento degli organi amministr |
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Art. 33 - Elenco provinciale dei consorzi di miglioramento fondiario1. La struttura provinciale competente forma e tiene aggiornato l'elenco dei consorzi di miglioramento fondiario, distinto tra conso |
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Capo IX - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 34 - Fusione del Consorzio di bonifica Atesino di Trento, del Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana e del Consorzio fersinale1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede alla fusione del Consorzio di bonifica Atesino di Trento, costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 8 febbraio 1938, n. 206, del Consorzio di bonifica della Piana Rotaliana, costituito con deliberazione della Giunta provinciale di data 22 marzo 1985, n. 1692, e del Consorzio fersinale, costituito con decreti capitanali del 18 settem |
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Art. 36 - Abrogazioni1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 27, 28 e 28 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38 ( |
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Art. 37 - Regolamento di esecuzione1. Il regolamento di esecuzione è adottato dalla Giunta provinciale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, |
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Titolo II - Disposizioni in materia di riordino fondiario |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 38 - Finalità1. La Provincia promuove e attiva le iniziative e gli istituti in materia di riordino fondiario previsti da questo titolo, rivolti a favorire l' |
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Art. 39 - Definizioni1. Ai fini di questo titolo, per riordino fondiario si intendono le attività e le iniziative che favoriscono: a) la conservazione dell'integrità |
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Capo II - Disposizioni in materia d'integrità aziendale |
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Art. 40 - Compendio unico1. Per compendio unico s'intende l'estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività come determinato, in funzione dei diversi ordinamenti colturali, dal piano provinciale di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti d |
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Art. 41 - Terreni agricoli1. Ai fini di questo capo sono considerati terreni agricoli quelli che, in base ai piani urbanistici di qualsiasi ordine e grado, di |
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Capo III - Disposizioni in materia di ricomposizione fondiaria |
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Art. 42 - Ricomposizione fondiaria1. La Provincia promuove le operazioni di ricomposizione fondiaria nelle forme e con gli incentivi previsti dal titolo I, capo V, de |
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Art. 43 - Espropriazione e trasferimenti coattivi1. L'approvazione del piano di riordinamento fondiario da parte della Giunta provinciale equivale a dichiarazione di pubblica utilit |
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Art. 44 - Disposizioni per il recupero e il riutilizzo di terreni agricoli1. La Provincia, nel caso in cui sia pregiudicato l'obiettivo del mantenimento dell'integrità aziendale e della formazione di compendi unici, è autorizzata ad effettuare: a) acquisti e vendite di terreni agricoli da destinare alla cost |
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Capo IV - Disposizioni finanziarie |
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Art. 45 - Dotazione finanziaria1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i f |
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Titolo III - Omissis |
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Tabella A - Omissis
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