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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Emilia Romagna 06/03/2007, n. 4
L.R. Emilia Romagna 06/03/2007, n. 4
L.R. Emilia Romagna 06/03/2007, n. 4
- L.R. 27/07/2018, n. 11
- L.R. 22/10/2018, n. 14
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Capo I - Disposizioni in materia di inquinamento acustico |
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Art. 1 - Prima attuazione del decreto legislativo n. 194 del 20051. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati l’Autorità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e gli agglomerati di cui all&rs |
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Capo II - Disposizioni in materia di demanio idrico |
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Art. 2 - Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano1. Ai sensi dell’articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in ma |
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Art. 3 - Disposizioni in materia di concessioni di demanio idrico1. La concessione di acqua può essere rivista con prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. La concessione può essere altresì rivista in caso di realizzazione di reti di adduzione e distribuzione e di sistemi di ricarica artificiale della falda acquifera finalizzate all’impiego della risorsa idrica in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale qualora la risorsa veicolata dalle suddette reti e sistemi di ricarica garantisca, quantitativamente e qualitativamente, l’uso specifico e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. In tali casi la revisione non dà luogo ad indennizzo. La Regione, nell’ambito dei propri strumenti regolamentari, sentita l’Autorità di bacino territorialmente competente e le Province, individua le aree soggette alle prescrizioni o alle limitazioni temporali o quantitative di cui al presente comma, nonché i criteri per la loro applicazione. Tali criteri tengono conto degli eventuali disagi arrecati in capo ai concessionari a seguito della rivisitazione della concessione in essere. 2. Fatta eccezione per l’uso industriale e per l’uso idroelettrico/forza motrice, il canone è determinato sulla base della portata massima assentita nell’unità di tempo, espressa in litri al secondo o moduli (100 l/s). Qualora la concessione preveda volumi variabili di p |
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Art. 4 - Parere per gli scarichi nei canali di bonifica1. Gli Enti locali, competenti in materia di autorizzazione, acquisiscono il parere del Consorzio di bonifica ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canali di bonifica. Il Consorzio di bonifica esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta dell’Ente locale durante i quali il termine del procedimento resta sospeso. 2. Il parere sulla compatibilità irrigua viene rilasciato sui nuovi scarichi sulla base delle linee guida |
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Art. 5 - Disposizioni in materia di reti fognarie separate e acque di prima pioggia1. Al fine di conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione, qualora effettuata dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero direttamente dall’Ente locale, nonché la gestione dei sistemi di raccolta e depurazione delle prime acque di pioggia è ricompresa nella convenzione tipo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 25 del |
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Capo III - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari |
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Art. 6 - Finalità e contenuti1. Ai sensi dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il presente capo disciplina: a) l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del |
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Art. 7 - Autorità competente e funzioni amministrative1. Spettano alla Provincia, quale Autorità competente, le funzioni amministrat |
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Art. 8 - Disciplina dell’utilizzazione agronomica1. Le disposizioni inerenti l’utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 2. Gli atti di cui al comma |
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Art. 9 - Controlli1. La Provincia esercita le funzioni di controllo per l’applicazione delle disposizioni emanate ai sensi della present |
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Art. 10 - Adeguamento delle norme regolamentari locali1. Le disposizioni concernenti l’utilizzazione agronomica emanate ai sensi dell |
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Art. 11 - Sospensione dell’attività di utilizzazione agronomica1. In caso di inosservanza degli obblighi, delle norme tecniche e delle prescrizioni sull’utilizzazione agronomica previsti dalle disposizioni attuative della pr |
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Art. 12 - Sanzioni pecuniarie1. Chiunque omette la tenuta dei registri di utilizzazione agronomica è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a |
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Art. 13 - Norme transitorie e finali1. È consentito il proseguimento delle attività di utilizzazione esiste |
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Art. 14 - Abrogazione di norme1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili ed in particolare: |
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Capo IV - Modificazioni di leggi regionali |
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Art. 36 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale n. 17 del 20021. Il comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qua |
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