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Regolam. R. Emilia Romagna 15/12/2017, n. 3

Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue.
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TITOLO I - Norme generali
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Articolo 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale) e dell'articolo 1 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato) il presente regolamento:

a) disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari in coerenza con quanto previsto dall'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del digestato di cui all'articolo 2, lettera t);

b) fornisce i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), con un titolo in azoto superiore all'1% ed inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" dello stesso decreto legislativo, e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell'Allegato 3;

c) definisce i contenuti della comunicazione cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica, anche in considerazione dei contenuti informativi definiti per l'autorizzazione unica ambientale (di seguito AUA) ai sensi del

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Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) "utilizzazione agronomica": il processo di distribuzione in campo, finalizzato al recupero delle sostanze nutrienti ed ammendanti, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agro-alimentari e del digestato, fin dalla loro produzione comprensiva delle fasi intermedia di gestione, stoccaggio, trattamento, trasporto e distribuzione in campo.

b) "Zona Vulnerabile dai nitrati di origine agricola ed assimilate" (di seguito ZVN):

b.1) le aree individuate alla lettera a) e b) dell'art. 30 del titolo III delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA) approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;

b.2) le zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano, corrispondenti ad un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione o derivazione, di cui all'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, salvo diversa delimitazione stabilita dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 42 delle norme del PTA;

b.3) le fasce fluviali A e B delimitate nelle tavole grafiche del Piano di Assetto Idrogeologico (di seguito PAI) dell'Autorità di Bacino del Po, per quanto disposto dalle norme tecniche di attuazione del Piano regionale di Tutela delle Acque;

c) "acque reflue": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'art. 112, comma 1, e dell'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, dalle seguenti aziende:

c.1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;

c.2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;

c.3) imprese dedite alle attività di cui ai numeri c.1) e c.2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

c.4) piccole aziende agro-alimentari: le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;

d) "acque di vegetazione dei frantoi oleari": acque ed elementi fibrosi del frutto residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti;

e) "consistenza dell'allevamento": il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento, nel corso dell'anno solare corrente. Per un esempio di calcolo si rinvia all'Allegato I, paragrafo

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Articolo 3 - Digestato destinato all'utilizzazione agronomica

1. Il digestato è considerato sottoprodotto nel rispetto dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 e qualora derivi da impianti di digestione a

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TITOLO II - Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e fertilizzanti azotati
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Articolo 4 - Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e di fertilizzanti azotati in relazione alla vulnerabilità ai nitrati di origine agricola

1. Nelle zone vulnerabili ai nitrati e nelle zone assimilate, come individuate dalla cartografia dei Piani Territoriali di

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Capo I - Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
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Articolo 5 - Superfici vietate all'utilizzazione agronomica

1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, del digestato, di fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici, è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, semi brado;

c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, interessati da movimenti di massa tali da non consentirne la coltivazione, e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che ri

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Articolo 6 - Limiti all'utilizzazione agronomica per superfici in pendenza

1. L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato, di fertilizzanti azotati di cui al D.Lgs. n. 75 del 2010, e delle biomasse vegetali è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.

2. Al fine di ridurre tale rischio, in caso di spandimento di letami e digestato palabile, fertilizzanti azotati d

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Articolo 7 - Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione

1. Nelle fasce di divieto di cui all'articolo 5, comma 5, è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spon

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Articolo 8 - Trattamenti e stoccaggio. Criteri generali

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento, la digestione anaerobica e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi e del digestato, rendendoli disponibili

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Articolo 9 - Stoccaggio dei letami e del digestato palabile

1. I letami ed il digestato palabile devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteo-climatiche e normative. Le capacità di stoccaggio minime per i letami e del digestato palabile sono stabilite in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall'attività di allevamento, ai sistemi particolari di trattamento delle deiezioni avicunicole ed ai partic

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Articolo 10 - Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:

a) letame;

b) ammendanti commerciali e correttivi a norma del D.Lgs. n. 75 del 2010, contenenti azoto;

c) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

d) substrato esausto della coltivazio

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Articolo 11 - Divieto di accumulo

1. L'accumulo non è ammesso:

a) nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come defini

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Articolo 12 - Stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile

1. I liquami e il digestato non palabile, utilizzati in agricoltura devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni.

2. Gli stoccaggi dei materiali di cui al comma 1 devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, ad eccezione dei mezzi agricoli, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Ai volumi complessivi prodotti di liquami e digestato non

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Articolo 13 - Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami, del digestato e altri fertilizzanti azotati non è ammesso:

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Articolo 14 - Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica

1. Il trasporto degli effluenti di allevamento e digestato, finalizzato all'utilizzazione agronomica, non è assoggettato alle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006.

2. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, si applica la deroga di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009.

3. La disposizione del presente articolo si applica anche al digestato destinato ad utilizzazione agronomica prove

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Articolo 15 - Criteri per l'utilizzazione agronomica

1. Una razionale ed efficace fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato e altri fertilizzanti azotati, conformemente alla buona pratica agricola, comporta:

a) la definizione preventiva degli apporti per coltura;

b) l'attuazione progressiva del piano nei terreni aziendali;

c) la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti.

2. L'apporto di fertilizzanti azotati ai suoli agricoli deve tendere a equilibrare il bilancio dell'azoto del sistema suolo-coltura.

3. In rapporto alle caratteristiche della zona vulnerabile interessata, occorre rispettare le seguenti condizioni e criteri specifici:

a) la quantità di effluente zootecnico, palabile o non palabile, non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo o allevati all'aperto; sono fatte salve diverse quantità di azoto concesse in deroga dalla Commi

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Articolo 16 - Variazioni degli standard e delle condizioni specifiche per le ZVN

1. Per motivate ragioni di tutela ambientale, da riportare nei piani di tutela e nei piani di gestione di cui agli articoli 121 e 117 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Regione può stabilire limiti azotati inferiori per una specifica area.

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Articolo 17 - Periodi di divieto della distribuzione

1. Al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, l'utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato, dei fertilizzanti azotati e dei correttivi da materiali biologici nella stagione autunno-invernale, dal 1 novembre fino al 28 febbraio, è regolata dai periodi di divieto di cui al presente articolo.

2. La Regione, con atto del Direttore Generale competente in materia ambientale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbiologica nel suolo e lo sviluppo vegetativo delle colture, sul

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Articolo 18 - Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati

1. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;

b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75 del 2010, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al titolo III del presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;

d) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA;

e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA

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Articolo 19 - Utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento

1. Le imprese senza allevamento e che non impiegano effluenti zootecnici o digestato devono utilizzare i fertilizzanti azo

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Articolo 20 - Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti

1. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, altri fertilizzanti azotati, correttivi da materiali biologici, compost, sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando su carta libera o su supporto magnetico, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:

a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;

b) la coltura;

c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);

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Articolo 21 - Disposizioni relative all'irrigazione

1. In mancanza di norme specifiche previste dai Piani Territoriali di coordinamento provinciale o in assenza di regolamenti irrigui dei Consorzi di Bon

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Articolo 22 - Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

1. Su terreni destinati all'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e digestato è vietata l'utilizzazi

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Articolo 23 - Comunicazione

1. Il legale rappresentante dell'impresa che produce in zona vulnerabile ai nitrati, effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività di utilizzazione su terreni propri, in affitto, in disponibilità, o della cessione a terzi ai sensi dell'art. 24. In quest'ultimo caso, il detentore deve trasmettere la comunicazione almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti o del digestato.

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Articolo 24 - Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica

1. Il legale rappresentante dell'impresa agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti di allevamento o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazioni relative all'azienda e alla produzione. Il detentore &

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Articolo 25 - Contenuti della comunicazione

1. Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'autorità competente, di cui all'art. 23, così come precisato nell'Allegato I, elencate per voci aggregate, sono le seguenti:

a) anagrafica dell'impresa

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Articolo 26 - Allevamenti soggetti ad AIA

1. Il titolare degli allevamenti di suini e avicoli, soggetti all'AIA di cui alla parte II del

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Articolo 27 - Linee guida per il controllo delle aziende e flusso informativo

1. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione marino-costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento ritenute rappresentative.

2. Il sistema di controllo del rispetto della condizionalità prevista dal regolamento (UE) n. 1306/2013 di r

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Articolo 28 - Programma di verifica dell'efficacia del programma d'azione

1. Il programma d'azione di cui al presente capo I è soggetto a verifica di efficacia ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.M. 25 febbraio 2016 secondo i criteri generali indicati all'Allegato VIII del medesimo decreto.

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Capo II - Disciplina per l'utilizzazione agronomica in zone non vulnerabili da nitrati
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Articolo 29 - Ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati

1. Sono soggetti alle disposizioni del presente capo i legali rappresentanti delle imprese che operano in zone non vulnera

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Articolo 30 - Superfici vietate all'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati

1. L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, del digestato, di altri fertilizzanti azotati e di correttivi da materiali biologici è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico, privato, e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, semi brado;

c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, in

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Articolo 31 - Limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. L'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, digestato, di fertilizzanti azotati e ammendanti di cui al D.Lgs. n. 75 del 2010 e di biomasse vegetali è vietata in caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.

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Articolo 32 - Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati

1. Nelle fasce di divieto di cui all'art. 30, comma 4, è sviluppata una copertura erbacea permanente, anche spontan

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Articolo 33 - Stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato

1. Relativamente ai trattamenti degli effluenti di allevamento, alla digestione anaerobica ed ai criteri generali per lo stoccaggio, valgono le indicazioni di cui all'art. 8.

2. Gli allevamenti che producono quantitativi annuali di azoto al campo superiori a 1.000 kg devono essere dotati di contenitori per lo stoccaggio, in relazione alla tipologia, aventi capacità pari al volume prodotto nel periodo minimo di seguito indicato, calcolato con riferimento alla consistenza dell'allevamento:

a) per letami di allevamenti bovini, suini e avicoli e frazione palabile del digestato: novanta giorni;

b) per liquami di allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini che dispongono di terreni coltivati a prati di media

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Articolo 34 - Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:

a) letame;

b) ammendanti commerciali e correttivi a norma del D.Lgs. n. 75 del 2010, contenenti azoto;

c) nell'ambito della categoria assimilati, le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

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Articolo 35 - Divieti di localizzazione di contenitori per lo stoccaggio nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. Lo stoccaggio dei letami, dei liquami, del digestato e di altri fertilizzanti azotati non è ammesso:

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Articolo 36 - Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati

1. Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati valgono le

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Articolo 37 - Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto al campo apportato da effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno. La quantità degli effluenti di allevamento da distribuire è calcolata sulla base dei valori della Tabella 1 dell'Allegato I o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure citate nell'allegato stesso, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo o allevati all'aperto.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento.

3. Nelle zone non vulnerabili da nitrati l'apporto di azoto proveniente dalla distribuzione di correttivi da materiali biologici non deve superare il fabbisogno delle colture attenendosi ai limiti di Massima Applicazione Standard.

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Articolo 38 - Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. In considerazione del rischio di rilascio di azoto dal suolo alle acque è vietato distribuire effluenti di allevamento e digestato non palabile nei periodi di seguito specificati.

2. La Regione, con atto del Direttore Generale competente in materia ambientale, può disporre una diversa decorrenza dei periodi di divieto previsti al presente articolo, in caso di situazioni pedoclimatiche tali da garantire un'attività microbi

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Articolo 39 - Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. Le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, digestato, correttivi da materiali biologici, compost, sono tenute a registrare le singole distribuzioni riportando, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:

a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti tramite uno schema esplicativo con gli appezzamenti e le particelle che li costituiscono;

b) la coltura;

c) la data di distribuzione (giorno/mese/anno);

d) il t

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Articolo 40 - Comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. Il legale rappresentante dell'impresa che, in zone non vulnerabili ai nitrati, produce, effluenti di allevamento o digestato deve darne comunicazione all'Autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'attività di utilizzazione su terreni propri, in affitto, in disponibilità o della cessione a terzi ai sensi dell'art. 41. In tal caso, il detentore deve trasmettere la comunicazione almeno 30 giorni prima di iniziare l'attività di utilizzazione agronomica.

2. Sono tenute al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo le aziende che producono o utilizzano un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato pari o superiore a 3.000 kg, le imprese soggette ad AIA e gli allevamenti con più di 500 UBA che non effettuano cessione totale a terzi.

3. La comunicazion

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Articolo 41 - Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. Il legale rappresentante dell'impresa agricola o dell'impianto può cedere gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo detentore formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale, per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell'impresa agricola che cede gli effluenti, deve trasmettere all'autorità competente copia del contratto stipulato, oltre alle informazion

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Articolo 42 - Contenuti della comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati

1. Le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'autorità competente di cui all'art. 40, così come precisato nell'Allegato I, elencate per voci aggregate sono:

a) anagrafica dell'impresa e del le

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Articolo 43 - Altre disposizioni

1. Per quanto riguarda gli allevamenti soggetti ad AIA, vale quanto previsto all'art. 26.

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TITOLO III - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari
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Articolo 44 - Ambito di applicazione delle norme sull'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari

1. Possono essere destinate all'utilizzazione agronomica senza necessità di specifiche determinazioni analitiche le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono da aziende agricole, come definite dall'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 152 del 2006, e da aziende agroalimentari lattiero-casearie, vi

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Articolo 45 - Esclusioni

1. Non sono ritenute idonee alla utilizzazione agronomica le seguenti tipologie di acque reflue:

a) le acque derivanti dal dilavamento degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo, così come disciplinate al paragrafo I lett. A2 punto 4.3 delle Linee guida approvate con deliberazione di Giunta regionale.

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Articolo 46 - Divieti di utilizzazione

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico o privato e per le aree soggette a recupero-ripristino ambientale;

b) nei boschi;

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Articolo 47 - Limiti all'utilizzazione

1. L'utilizzazione delle acque reflue è vietata su terreni con pendenza media superiore al 30%.

2. Negli appezzamenti con pendenza media compresa tr

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Articolo 48 - Periodi di divieto della distribuzione delle acque reflue

1. Per i periodi di divieto all'utilizzazione agronomica delle acque reflue si applicano le disposizioni previste per i li

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Articolo 49 - Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche.

2. I contenitori delle acque reflue devono avere una capacità minima pari al volume medio annuale prodotto in novanta giorni.

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Articolo 50 - Volumi di distribuzione e computo dell'azoto apportato

1. I volumi delle acque reflue sono finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, qualora questo elemento sia in concentrazioni significative, in funzione del fabbisogno delle colture.

2. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue assicurano:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate d

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Articolo 51 - Trattamenti fitosanitari consentiti

1. In considerazione della necessità di verificare la concentrazione degli eventuali residui di sostanze impiegate nelle prati

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Articolo 52 - Trasporto delle acque reflue, finalizzato all'utilizzazione agronomica

1. Per il trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica delle acque reflue valgono le disposizioni di cui all'art. 14

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Articolo 53 - Registrazione delle operazioni di fertirrigazione o irrigazione

1. Le imprese che utilizzano acque reflue sono tenute a registrare le singole distribuzioni, riportando, entro quindici giorni dall'intervento, i seguenti dati:

a) gli appezzamenti per coltura praticata, riportando i codici delle particelle catastali componenti;

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Articolo 54 - Comunicazione in materia di acque reflue

1. Il legale rappresentante dell'impresa che produce o utilizza acque reflue deve darne comunicazione all'autorità competente almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività di utilizzazione o della cessione a terzi.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono essere iscritte

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Articolo 55 - Contenuti della comunicazione delle imprese che producono acque reflue

1. Nella comunicazione di cui all'art. 54 devono essere contenute le seguenti informazioni:

a) anagrafica dell'impresa e del titolare;

b) caratteristiche del sito oggetto di spandimento, con relativa in

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Articolo 56 - Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale

1. Le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale devono essere dotate di contenitori per lo stoccaggio aventi una capacità minima non inferiore al 10% del volume di acque

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TITOLO IV - Norme finali e transitorie
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Articolo 57 - Norme finali e transitorie

1. Il Reg. reg. 4 gennaio 2016, n. 1 è abrogato, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai manufatti costruiti o ristrutturati prima della data della sua entrata in vigore, per i quali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia. In relazione agli obblighi di cui al comma 4 d

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Articolo 58 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

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Allegato I - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e digestato

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato II - Utilizzazione agronomica: Criteri generali

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato III - Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e di biomasse vegetali destinate all'utilizzo agronomico” “il trattamento aziendale e consortile degli effluenti d'allevamento e modalita' di trattamento del digestato”

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato IV - Modulistica

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato V - Riferimenti di programmazione

Parte di provvedimento in formato grafico

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