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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 24/03/1981, n. 15
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- L.R. 27/12/2019, n. 23
- L.R. 06/08/2019, n. 13
- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 09/11/1998, n. 13
- L.R. 19/08/1996, n. 32
- L.R. 08/07/1991, n. 26
- L.R. 21/10/1986, n. 41
- L.R. 30/01/1986, n. 7
- L.R. 07/01/1985, n. 4
- L.R. 08/01/1983, n. 1
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Art. 1 - Linee di trasporto a funeAgli effetti della presente legge, sono da considerarsi linee di trasporto pubblico di persone con im |
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Art. 2 - ConcessioneLa costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico di cui al precedente articolo sono soggetti a concessione regi |
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Art. 3 - PrelazioniNel rilascio delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, avranno titolo di prelazione nell’ordine: a) gli enti pubblici locali o loro consorzi; |
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Art. 4 - (Commissione regionale impianti a fune e piste)1. Presso la Direzione centrale competente in materia di trasporto pubblico di persone con impianti a fune, è istituita la Commissione regionale impianti a fune e piste, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale per il settore dei trasporti a fune in servizio pubblico. 2. La Commissione è composta da: a) il Direttore centrale, in veste di Presidente o suo delegato; |
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Art. 5 - Attribuzioni della CommissioneLa Commissione regionale impianti a fune e piste esprime parere: a) in materia di programmazione degli impianti a fune e delle iniziative che l’Amministrazione regionale ed altri enti pubblici intendono promuovere nel settore delle linee a fune di cui |
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Art. 6 - Autorizzazioni preliminariIl richiedente la concessione per una linea di trasporto a fune o l’autorizzazione per l’apprestamento di una pista da sci, può ottenere l’autorizzazione, d |
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Art. 7 - Rilascio della concessioneL’atto di concessione fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la line |
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Art. 8 - Modifica della concessioneSu richiesta del concessionario o, in presenza di cause d&rsq |
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Art. 9 - Revoca della concessioneLe concessioni possono essere revocate dall’organo concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse. |
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Art. 10 - Decadenza e sospensione della concessioneLa decadenza della concessione è pronunciata dall’organo concedente quando il concessionario non o |
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Art. 11 - Rinnovo della concessioneNon oltre un anno prima della scadenza della concessione, il concessionario potrà richiedere i |
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Art. 12 - Pubblicità degli attiGli atti di concessione nonché quelli previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono comunicati al |
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Art. 13 - Cessazione della concessioneIn ogni caso di cessazione definitiva della concessione, la Regione può obbligare il concessio |
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Art. 14 - Approvazione ed attuazione del progettoEntro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, il concessionario deve, qualora non l’abbia già fatto in sede di presentazione della domanda, presentare per l’approvazione alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, il progetto esecutivo degli impianti che realizzano la linea, redatti in conformit&ag |
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Art. 15 - Autorizzazione all’esercizioIn conformità a quanto stabilito dall’articolo 4 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, nessuna linea di trasporto a fune può essere aperta al pubblico esercizio senza preventiva autorizzazione della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti |
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Art. 16 - Operazioni di verifiche e prove funzionaliFerme restando le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di prototipi di impianti o loro componenti, per l’effettuazione delle verifiche e prove funzionali, di cui al precedente articolo 15, gli incaricati accer |
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Art. 17 - Espropriazione per pubblica utilitàL’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalità degli impianti, comprese quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori. Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonché per quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, l’espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante la costituzione coattiva |
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Art. 18 - Regolamento di esercizioIl servizio deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione e nel rego |
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Art. 19 - Garanzia assicurativaPer tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere assicurato contro gli infortuni |
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Art. 20 - Abilitazione del personaleI concessionari devono adibire alla conduzione degli impianti, in via esclusiva, personale idoneo e abilitato in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del DPR 11 luglio 1980, n. 753. Ai fini del miglio |
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Art. 21 - Effetti postali e statisticaSu richiesta dell’Amministrazione delle Poste e Telegrafi dello Stato, nei modi previsti al sec |
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Art. 22 - Sorveglianza tecnica dell’impiantoLa sorveglianza sull’impianto spetta alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la quale dispone in qualsiasi momento ispezioni e verifiche per controlla |
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Art. 23 - Sospensione dell’esercizioIn presenza di fatti o situazioni che possano eventualmente pregiudicare la sicurezza dell’impi |
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Art. 24 - Vigilanza amministrativaLa vigilanza, ai fini dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione o dalle norme contenute in legge o in regolamenti, è esercitata in v |
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Art. 25 - Sanzioni amministrativeNei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano la costruzione e l&rsqu |
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Art. 26 - Interventi finanziariAi concessionari di impianti sostitutivi di strade ed aventi rilevanti finalità sociali e di collegamento, possono essere accordati, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4, specia |
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Art. 26 bis - Definizione delle piste da sci1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci, di discesa o di fondo, le superfi |
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Art. 26 ter - Piste da sci realizzate dagli enti locali |
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Art. 26 quater - Piste da sci realizzate da soggetti privati |
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Art. 26 quinquies - Prelazioni inerenti alle piste |
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Art. 26 sexies - Contenuti ed effetti dell’autorizzazione1. L’efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all’osservanza di specifiche prescrizioni. 2. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle a |
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Art. 26 septies - Ultimazione lavori |
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Art. 26 octies - Esercizio1. Il titolare dell’ |
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Art. 26 novies - Classificazione delle piste |
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Art. 27 - Norme transitorieLe concessioni di linee di trasporto a fune in servizio pubblico, in esercizio alla data d’entr |
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NORME FINANZIARIE |
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Art. 28Le entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti articoli 15 e 22, terzo comma, verranno i |
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Art. 29Per le finalità previste dal precedente articolo 22, secondo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni nell’esercizio 1981. Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981‐1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I ‐ Sezione V ‐ Rubrica n. 2 ‐ Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei port |
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Art. 30La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 13/1998.
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