D. Ass.R. Sardegna 23/08/2006, n. 24/CFVA | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NR18638

D. Ass.R. Sardegna 23/08/2006, n. 24/CFVA

Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.
Scarica il pdf completo
35797 7314470
Testo del documento


L'Assessore


Visto lo Statuto della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il R.D.L. n. 3267/1923 ed in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il R.D. n. 1126/1926 ed in particolare gli articoli 19 e 20 dello stesso;

Vista la L.R. n. 26/1985;

Vista la

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
35797 7314471
Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, d'ora in poi chiamate P.M.P.F., redatte a norma degli articoli 8, 9 e 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 [1] e dell'articolo 19 del R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 [2], costituiscono buone norme di uso selvicolturale, agronomico e pastorale nonché di altri usi del suolo da applicarsi ai terreni di qualsiasi natura e destinazione che, a causa della loro speciale ubicazione, natura del suolo, giacitura e vulnerabilità siano sottoposti ai vincoli previsti dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917, dal R.D.L. n. 3267/1923, dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dalla L. 25 luglio 1952, n. 991 al fine di evitare, con danno pubblico, dissesti idrogeologici quali, in particolare, perdita di stabilità dei terreni e turbamento del regime delle acque.

Le disposizioni delle P.M.P.F. si applicano secondo quanto specificato all'art. 31, comma 5, delle presenti P.M.P.F., altresì ai boschi ed ai pascoli appartenenti agli Enti pubblici, anche se non soggetti a vincolo idrogeologico, che non siano dotati di un piano economico approvato ed in vigore, ai sensi degli articoli 130 e 135 della legge forestale e 140 del regolamento.

Ai boschi di castagno, alle sugherete ed alle alberature di sughera sono applicate, altresì, le norme vigenti nella specifica materia [3].

Le P.M.P.F. costituiscono regole di riferimento per tutte le attività specificate che, se eseguite con le modalità indicate, sono normalmente consentite salvo quanto chiarito al successivo art. 2 "Autorizzazioni e prescrizioni".

[1] Riordinamento e riforma della legislazione in materia di terreni montani - Nel presente testo è indicato "Legge forestale".

[2] Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. n. 3267/1923 - Nel presente testo è indicato "Regolamento"

[3] Per i boschi di castagno è fatta salva l'osservanza del R.D.L. 18 giugno 1931, n. 973; per la quercia da sughero è fatta salva l'osservanza della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4.


Articolo 2 - Autorizzazioni e prescrizioni

Sono soggette ad autorizzazione del Comitato Forestale (d'ora in avanti individuato a norma della L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 14, nella Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale) le trasformazioni di bosco o di terreno saldo in altra qualità di coltura ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e del R.D. n. 1126/1926; la chiusura e la riapertura al pascolo, l'approvazione dei Piani di coltura e Conservazione e dei Piani economici degli Enti e dei privati, l'approvazione dell'elenco dei boschi in situazioni speciali.

Sono soggette ad autorizzazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo forestale e di V.A. competente per territorio, d'ora in avanti semplicemente denominato S.T.I.R., la conversione (nei soli casi previsti all'art. 4) dei boschi d'alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo e la conversione dei cedui composti in ceduo semplice, il taglio dei boschi in situazioni speciali, lo scortecciamento degli alberi (esclusa la sughera, per la quale valgono le norme della L.R. 9 febbraio 1994, n. 4), la raccolta di erba all'interno dei boschi, l'utilizzo di macchine scuotitrici nella raccolta del seme, il taglio di alberi di Natale nei terreni pubblici, il transito del bestiame nei boschi chiusi al pascolo, i tagli definitivi a raso nelle fustaie coetanee, il taglio saltuario nelle fustaie disetanee, il taglio delle matricine del ceduo composto, il taglio di piante prive di facoltà pollonifera, il taglio dei cedui prima del turno prescritto, il rinnovo dei pascoli esistenti, l'impianto di nuovi boschi.

Possono essere soggetti a prescrizioni speciali del S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1126/1926 tutti quei lavori di movimento terra che, pur assoggettati all'obbligo di sola dichiarazione di inizio di attività, possano determinare i danni previsti all'art. 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed in particolare lo sradicamento di piante e di ceppaie nei boschi d'alto fusto e nei cedui, la rinnovazione artificiale posticipata del bosco dopo il taglio di utilizzazione finale, l'allestimento e lo sgombero dei residui della tagliata, la resinazione, la prevenzione di malattie nei boschi, il taglio di matricine diverso da quanto prescritto per i cedui semplici matricinati, le operazioni colturali nei boschi cedui, il controllo del pascolo nei terreni nudi degradati, il taglio degli arbusti, il rinnovo di pascoli esistenti, il ripristino e la manutenzione di strade e l'apertura di viabilità secondaria, la raccolta ed estrazione di materiali inerti, gli altri movimenti di terra.


Articolo 3 - Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione delle P.M.P.F. si intende per:

1. Bosco, foresta, selva: quanto definito all'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (vedere allegato).

2. Arboricoltura da legno: quanto definito all'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 (vedere allegato).

3. Macchia mediterranea: un consorzio vegetale di arbusti ed alberelli legnosi sclerofilli di altezza compresa tra m. 1-4 e copertura delle chiome superiore al 50% sul terreno, costituito da specie come corbezzolo, fillirea, ginepro, leccio, alaterno, lentisco, citiso, mirto, cisto etc.; inoltre le formazioni a ginepro sulle dune litoranee ancorché con una densità inferiore a quella prevista per la macchia; non sono tuttavia compresi nella definizione gli arbusteti radi (con copertura inferiore al 50%) a cisto, ginestre, lentisco che costituiscono forme di degradazione estrema del bosco, spesso ad utilizzo prevalentemente pascolivo e associate ad incendio ripetuto nel tempo.

4. Garighe montane: le formazioni arbustive "a cuscinetto" o prostrate su calcare, anche con densità e altezza inferiori a quelle stabilite per la macchia e le formazioni arbustive prostrate o a cuscinetto su altri substrati (cristallini) oltre i 1000 m. di quota.

5. Strame o lettiera: prodotto d'accumulo di residui di foglie, frustoli legnosi, semi, resti di piccoli animali etc. di uno o due anni di età, ancora ben riconoscibili nelle loro strutture, la cui parziale frantumazione avvia il processo di umificazione, cioè la trasformazione in residui non più riconoscibili nella loro forma e modificati dal punto di vista chimico (acidi umici) in modo tale da rendere disponibili i composti organici al suolo e garantirne la fertilità.

6. Sorrenamento: movimento delle sabbie dunali o, in generale, dei compendi sabbiosi litoranei determinato dal vento, dall'acqua o dalla gravità a causa della mancata protezione vegetale sia arborea che arbustiva e che possa determinare danno pubblico.

7. Frascame: materiale minuto di risulta proveniente dalle utilizzazioni in bosco, costituito da ramuli, foglie, e branche laterali il cui diametro alla base del taglio non sia superiore ai 4 cm. (diverse da quelle appezzate come legna da ardere, il cui diametro è uguale o maggiore di cm. 4 nella sezione minore).

8. Riceppatura: rifinitura del taglio della ceppaia utilizzata in modo da impedire il ristagno dell'acqua sulla sua superficie e abbassamento dello stesso taglio, ove possibile, fino al colletto della pianta per consentire la riemissione di nuovi polloni robusti.

9. Scosciamento: eliminazione di porzioni di ceppaia invecchiata e di polloni mediante l'uso di picconi o altri attrezzi non taglienti.

10. Bosco d'alto fusto (o fustaia): un bosco che, in ragione della sua origine nell'attuale ciclo di coltivazione, si è generato prevalentemente da seme e solo in parte (max. 30% degli assi arborei) per via agamica, ovvero è derivato da origine agamica e che per processi colturali lunghi di coltivazione (avviamento) presenta una struttura ad individui distinti monocormici e ad apparato radicale affrancato dalla vecchia ceppaia e ben distribuiti nello spazio, in grado di produrre nuovo seme; può essere coetaneo (nel caso ad esempio delle pinete litoranee o dei rimboschimenti) o disetaneo (con evidenti varie classi di età dallo stadio giovanile a quello adulto).

11. Bosco ceduo: un bosco che in ragione della capacità pollonifera delle ceppaie, dopo il taglio si rinnova prevalentemente per via agamica, anche se può presentare giovani piante da seme; si distingue in:

1) Bosco ceduo semplice, senza matricine assoggettato a tagli periodici a raso (di robinia, nocciolo, pioppo, salice);

2) Bosco ceduo semplice con matricine, come il precedente ma con rilascio di matricine come definite al punto 15 e nel numero previsto all'art. 44;

3) Bosco ceduo invecchiato, un bosco ceduo la cui età ha superato il doppio del turno;

4) Bosco ceduo composto, costituito da un livello superiore di piante d'alto fusto disetanee (da almeno 3 fino a 5 classi di età multiple del turno del ceduo) e da un livello di ceduo che può essere semplice, coetaneo o a sterzo; la componente d'alto fusto è costituita da non meno di 230 matricine/ha., di cui almeno 25 di età pari o superiore a 3 volte il turno (3T) e diametro a m. 1,30 pari o maggiore di 20 cm., 75 di età pari o superiore a 2 volte il turno (2T), nonché almeno 130 allievi, cioè giovani piante da seme o polloni di età pari al turno (1T).

12. Bosco irregolare: qualunque altra formazione forestale legnosa arborea che non presenti i caratteri descritti ai punti 10 e 11.

13. Ceduazione a capitozza: taglio ad una data altezza (da 3 a 5 m.) delle branche laterali e del fusto apicale, con l'emissione dei giovani polloni all'altezza del taglio.

14. Ceduazione a sgamollo: taglio dei rami laterali con rilascio delle fronde apicali.

15. Matricine: piante risparmiate dal taglio, che abbiano una età almeno pari (preferibilmente doppia o, nel caso del ceduo composto, di età pari a 3-5 volte) al turno del ceduo e che siano ben conformate, robuste, con diametro misurato a m. 1,30 da terra pari o maggiore di 12,5 cm. per gli allievi e almeno pari a cm. 20 per le matricine di età 3T, a chioma ampia ed equilibrata, in grado di garantire una buona produzione di seme e che diano garanzie di resistere, una volta isolate dal taglio, ai venti o ad altre situazioni ambientali negative (neve, ghiaccio etc.).

16. Trasformazione di bosco o terreno saldo in altra qualità di coltura: qualunque modificazione permanente del suolo dal punto di vista agronomico, insediativo, infrastrutturale (esemplificativamente strade, cave, miniere, parcheggi etc.) che, spesso eseguita con mezzi meccanici, possa causare con danno pubblico pregiudizio alla stabilità del suolo e turbativa alla regimazione delle acque.

17. Utilizzazione del bosco: il taglio alla fine del turno, stabilito secondo la specie e le finalità della coltivazione a norma delle presenti prescrizioni.

18. Diradamenti: l'insieme di operazioni di riduzione e prelievo della biomassa legnosa in periodo intermedio al taglio finale di utilizzazione, quando i polloni o le piante da seme sono ben differenziati per selezione interna; con questi interventi i polloni o le piante rilasciate si sviluppano al meglio e si eliminano i soggetti deperienti, dominati o in cattive condizioni fitosanitarie. Le piante rilasciate costituiscono, salvo diradamenti successivi, il popolamento finale.

19. Periodica lavorazione: lavorazioni del terreno ripetute nel corso dell'anno, annuali o in cicli con periodicità fino a cinque anni.

20. Terreni saldi: terreni mai assoggettati a periodica lavorazione e quelli la cui periodica lavorazione sia stata abbandonata da almeno 10 anni, e/o in cui si siano insediate formazioni vegetali arbustive e/o arboree spontanee; sono escluse da tale definizione le superfici occupate da colture agrarie arboree (vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noccioleti, carrubeti, mandorleti) per le quali anche dopo 10 anni la lavorazione può essere considerata un "ripristino di coltura agraria".

21. Dissodamento: operazione con la quale si rende atto alla coltivazione un terreno incolto o da lungo tempo (10 anni) non lavorato; è un lavoro tipicamente profondo con un minimo di almeno 50 cm. ed eseguito con aratro (anche a dischi) e/o ripper svolgendo un sostanziale rimescolamento superficiale e profondo del suolo tale da renderlo esposto a possibili processi erosivi. Si intende quale operazione principale.

22. Scasso: operazione di aratura a grande profondità di un terreno destinato ad impianto di una coltura arborea. Si intende quale operazione principale.

23. Spietramento: si distingue in spietramento superficiale, teso alla raccolta e allontanamento del solo materiale pietroso completamente libero in superficie, da realizzare senza alcun movimento di terra, e lo spietramento profondo, teso alla raccolta e allontanamento di materiale pietroso e/o roccioso inserito all'interno del suolo (trovanti), connesso allo scasso e al dissodamento, di cui costituisce operazione complementare.

24. Rottura del cotico erboso: operazione superficiale a carico del feltro radicale in colture erbacee e interessante solamente l'orizzonte organico del suolo, con esclusione del rimescolamento delle frazioni organica e minerale, mediante l'utilizzo di soli strumenti discissori puri (erpici e/o vibratori).

25. Strade, piste e sentieri: viabilità che interessa e/o attraversa aree forestali, a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o prevalente. Si distinguono i seguenti tipi di rete viabile:

- principale (strade): la rete viabile principale è formata da strade a fondo artificiale o comunque migliorato (con massicciata, ghiaia, ecc.), di larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m, percorribile da veicoli a motore (autovetture ed autoveicoli, autocarri, trattori con rimorchio, etc.). Comprende le strade camionabili principali, le strade camionabili secondarie.

- secondaria (piste forestali e stradelli di esbosco): la rete viabile secondaria è formata da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei, larghi al massimo 3,5 m, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e senza opere d'arte salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie.

- "sentieri": percorsi ad esclusivo transito non meccanizzato, formatosi per effetto del passaggio pedonale o animale; la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale a 1,5 m).

26. Boschi in situazioni speciali: sono da considerare in "situazioni speciali" quei boschi che per loro natura proteggano i suoli dal sorrenamento sulle dune litoranee, quelli sulle creste dei monti al di sopra dei 1.000 m.s.m., ed in generale tutti i boschi situati in versanti con pendenza superiore al 60%, nonché i boschi ripari e quelli situati sulle cenge, falesie, terrazzi calcarei ed affioramenti rocciosi di notevole dimensione (tafoni granitici).

27. Fasce parafuoco primarie: sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite su crinali, alla base dei rilievi collinari o montani o in corrispondenza dei cambi di pendenza, perimetrali o interne a complessi boschivi e di larghezza compresa tra 25 e 50 metri; la superficie complessiva non deve superare l'1% della superficie del bosco protetto.

28. Fasce parafuoco secondarie: sono costituite da aree totalmente prive di vegetazione costruite nelle condizioni di cui al punto 27 e larghe tra 15 e 25 metri; la superficie complessiva non deve superare il 2% della superficie del bosco protetto.

29. Fasce parafuoco terziarie: come sopra ma con larghezza inferiore a 15 metri; la superficie complessiva non deve superare il 3% della superficie del bosco protetto.

30. Turno: periodo intercorrente tra una utilizzazione boschiva e quella successiva, la cui durata è definita per specie e per forma di governo; si esprime con la sigla T e, per turni doppi, tripli o multipli, con le rispettive sigle 2T, 3T, ... nT.


TITOLO I - Norme di tutela forestale e di selvicoltura

Capo I - Norme comuni a tutti i boschi

Articolo 4 - Divieto di conversione dei boschi di alto fusto in cedui

È vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in qualsiasi forma di trattamento a ceduo.

Lo S.T.I.R. potrà adottare un provvedimento autorizzativo nei soli casi di difesa fitosanitaria o di gravi ragioni di interesse pubblico, purché sia garantita la rinnovazione naturale.

È altresì vietata senza la preventiva autorizzazione del S.T.I.R. la conversione dei cedui composti in cedui semplici anche se matricinati.

I divieti di cui sopra non si applicano agli impianti di eucalipto che potranno essere ceduati per la prima volta a 10 anni.


Articolo 5 - Divieto di transito motorizzato sul suolo forestale

È vietata la circolazione e la sosta di autoveicoli a motore o motoveicoli sul suolo forestale naturale fuori dalla viabilità forestale principale e secondaria (art. 3, punto 25) e dai parcheggi allo scopo destinati, con la sola eccezione per lo svolgimento di attività di vigilanza, antincendio, soccorso e protezione civile e per la realizzazione delle opere o attività autorizzate specificamente dal S.T.I.R. ai sensi dei soli articoli 6, 7, 22, 55, 56, 59 delle presenti P.M.P.F. e limitatamente al tempo necessario all'esecuzione delle attività e sulla superficie indicata.


Articolo 6 - Sradicamento di piante e ceppaie.

È vietato lo sradicamento delle piante vive di alto fusto e delle ceppaie vive nei cedui, anche in forma sparsa, nonché di piante a portamento prostrato o accestite per il successivo trapianto; nei soli casi in cui si tratti di piante morte e ceppaie secche, l'interessato presenterà apposita dichiarazione allo S.T.I.R. ai sensi dell'art. 20 del regolamento; in ogni caso gli scavi saranno immediatamente colmati, ragguagliandone la superficie e rassodando opportunamente il terreno secondo le modalità tecniche che saranno individuate nell'eventuale provvedimento di prescrizione, che potrà prevedere anche i necessari risarcimenti con specie ecologicamente idonee e autoctone; la stessa disposizione si applica anche in caso di estrazione dei ciocchi di erica da destinare all'industria artigiana.


Articolo 7 - Estirpazione totale o parziale dei boschi per rinnovare o sostituire la specie prevalente

La modalità normale di rinnovazione o di cambio della specie forestale legnosa prevalente è quella del trattamento selvicolturale indirizzato, attraverso i diradamenti e i tagli di utilizzazione, ad insediare un bosco ecologicamente stabile a partire da popolamenti naturali o artificiali semplificati.

Per essa valgono le norme previste al capo II delle presenti P.M.P.F. con le relative prescrizioni ed in generale quanto previsto dalle stesse.

La estirpazione totale o parziale di un bosco, allo scopo di mutarne la specie legnosa, è vietata.

Nel solo caso in cui si tratti di rinnovazione artificiale posticipata a fine turno o di ricostituzione di bosco integralmente o parzialmente distrutto da incendio in cui occorra eliminare con mezzi me

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
35797 7314472
Tabelle

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
35797 7314473
ALLEGATI - SCHEMI CONTENENTI LE INDICAZIONI CIRCA GLI INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE E A DICHIARAZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Titoli abilitativi
  • Difesa suolo
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Edilizia e immobili

Interventi edilizi in aree soggette a vincolo idrogeologico

Individuazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico; Interventi soggetti a c.d. nullaosta idrogeologico; Procedura per il c.d. nullaosta idrogeologico; Abusi idrogeologici - Sanzioni; Ordine di riduzione in pristino - Autorizzazione idrogeologica in sanatoria; Pianificazione di bacino - Interventi in aree a rischio idrogeologico.
A cura di:
  • Studio Groenlandia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Tutela ambientale
  • Impatto ambientale - Autorizzazioni e procedure

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Studio Groenlandia
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Edilizia e immobili
  • Beni culturali e paesaggio
  • Edilizia privata e titoli abilitativi
  • Titoli abilitativi

Interventi edilizi e vincolo paesaggistico

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Studio Groenlandia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Rifiuti

Rifiuti, non rifiuti e sottoprodotti: definizione, classificazione, normativa di riferimento

A cura di:
  • Alfonso Mancini