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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 16/05/1926, n. 1126
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TITOLO I - Dei vincoli |
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Capo I - Norme per la determinazione delle zone vincolate per scopi idrogeologici |
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Art. 1.La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del titolo I, capo I, sezione I, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 , deve essere preceduta da una ricogniz |
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Art. 2.Le variazioni da apportarsi alla delimitazione dei confini delle zone proposte per il |
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Art. 3.I Sindaci, le Giunte comunali e gli uffici incaricati della conservazione del catasto |
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Art. 4.I reclami contro la proposta di delimitazione della zona da vincolare e le domande di |
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Art. 5.A mano a mano che i reclami e le domande saranno presentati verranno a cura del Sindaco pubblicati all'albo pretorio del C |
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Art. 6.In applicazione dell'art. 12 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i richiedenti potran |
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Art. 7.In tutti i casi nei quali, in seguito a domanda o ricorso, occorra procedere ad accertamenti, il Presidente del Comitato stabi |
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Art. 8.L'interessato, dopo che avrà eseguito il deposito, di cui all'art. 6, sar&agra |
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Art. 9.Il Comitato forestale N1 dovrà |
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Art. 10.Ricevuta notizia dell'esito dei ricorsi e delle domande, l'Ispettorato forestale invierà al Sindaco dei Comuni interessati due esemplari della c |
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Art. 12.L'originale della carta topografica ed i documenti relativi alla determinazione dei t |
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Art. 13.I terreni vincolati per effetto di leggi anteriori all'applicazione del titolo I del |
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Art. 14.I proprietari, che, ai sensi dell'articolo 13 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, intendono ottenere l'esenzione totale o parziale dei propri terreni dal vincolo e quelli altresì che desiderano essere esentati totalmente o parzialmente da |
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Art. 16.La trasmissione di atti relativi alle istruttorie disposte dai precedenti articoli do |
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Art. 17.Ogni qualvolta l'Ispettorato forestale accerti che sono cessate le ragioni dell'esenz |
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Art. 18.Per i terreni e i boschi laterali alle strade di montagna ed ai fiumi e torrenti cont |
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Capo II - Prescrizioni di massima e di Polizia forestale |
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Art. 19.Le prescrizioni di massima e di Polizia forestale, di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di Provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del R.D. suddetto. Soprattutto esse devono stabilire: A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi: a) il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco; b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a v |
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Art. 20.Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria |
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Art. 21.Le domande di autorizzazione a trasformare i boschi in altre qualità di coltura ed i terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione debbono essere presentate al Sindaco del Comune dove è situato il fondo, corredate del tipo del fondo stesso con l'indicazione delle sue pendenze, del territorio in cui è |
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Art. 22.Le prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20 e le successive eventuali variazioni saranno pubblicate per quindici giorni nei Comuni dove esistono terreni vincolati, con avviso al pubblico della facolt& |
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Capo III - Procedimento per la revisione dell'estimo dei terreni sottoposti a vincolo |
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Art. 24.Agli effetti dell'art. 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, l'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, indiv |
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Art. 25.La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco o la mappa, esaminerà: |
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Art. 26.Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco o segnate nella mappa la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu già tenuto conto ne |
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Art. 27.I reclami contro gli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell'articolo 16 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, |
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Art. 28.Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo o per omis |
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Capo IV - Norme per l'applicazione di vincoli sui boschi per scopi speciali |
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Art. 29.Le domande dirette ad ottenere l'imposizione di vincoli sui boschi per le ragioni previste dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno dai Consigli provinciali o c |
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Art. 30.Il pregiudizio economico, per il quale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19 del R. |
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Art. 31.Riconosciuta da parte del Comitato forestale N1 |
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Capo V - Procedura per la determinazione dell'indennizzo |
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Art. 32.Avuta la comunicazione dal Comitato forestale N1 della imposizione del vincolo sui boschi, nei casi previsti dal primo comma dell'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, od informato delle disposizioni prese dalle amministrazioni interessate circa l'imposiz |
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Art. 33.La comunicazione dei nomi degli arbitri sarà fatta all'Ispettorato forestale, |
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Art. 34.Nel dare comunicazione del nome dell'arbitro, le parti dichiareranno, per quanto &egr |
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Art. 35.Gli inviti per la costituzione del Collegio arbitrale sono fatti dall'Ispettorato for |
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Art. 36.Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatari speciali ed hanno f |
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Art. 37.Il Collegio arbitrale stabilirà preventivamente le forme ed i termini del giud |
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Art. 38. |
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Art. 39.L'originale della sentenza è depositato nella cancelleria della Pretura, nei modi e t |
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Art. 40.Gli arbitri ed il segretario avranno diritto alle indennità ed ai rimborsi delle spese |
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Capo VI - Valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato per l'applicazione delle pene pecuniarie |
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Art. 42.Qualora le ceppaie delle piante abusivamente abbattute fossero state distrutte, il di |
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Art. 43.Il Comitato N1, su proposta del |
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Art. 44.Qualora si verificassero nei prezzi medi di mercato variazioni in più o in men |
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Art. 45.Per i danni arrecati mediante scorzamento, scapezzamento, recisioni di rami, incisioni e amputazioni di radici, incendi, pascolo ed altri, quando possa derivarne il totale deperimento delle piante, se ne farà la valutazione come se queste fossero state tagliate e si procederà in conformità del disposto degli articoli precedenti secondo |
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Capo VII - Norme per la conciliazione delle contravvenzioni |
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Art. 46.Gli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, gli agenti forestali dello Stato, nonché le guardie particolari nominate dai Comuni, dai corpi morali e dai privati secondo le norme contenute nell'art. 4 |
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Art. 47.Gli agenti dei Comuni e degli altri enti e quelli dei privati possono, per la trasmis |
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Art. 48.L'Ispettore capo forestale, ricevuto il processo verbale della contravvenzione, darà corso immediatamente all'esperimento di conciliazione a norma d |
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Art. 49.Le disposizioni contenute nei due articoli precedenti valgono anche per le contravven |
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Art. 50.Il contravventore che intende avvalersi del beneficio della conciliazione potrà presentarsi all'Ispettorato forestale nel termine assegnatogli, esibendo la quietanza rilasci |
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Art. 51.Avvenuta la conciliazione, l'Ispettore capo forestale ne informerà l'Ufficio d |
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Art. 52.Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 24 25 e 26 del R.D. 30 dicembre 1923, n |
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Art. 53.In uno speciale registro, da tenersi in corrente a cura dell'Ispettorato forestale, d |
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Art. 54.La notificazione del verbale di contravvenzione e degli atti relativi alla conciliazione |
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TITOLO II - Sistemazione e rimboschimenti dei terreni montani |
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Capo I - Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani § 1 - Compilazione e approvazione dei progetti e pubblicazione degli elenchi dei terreni da sistemare |
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Art. 55.Tra le opere di sistemazione dei bacini montani di cui all'art. 39 del R.D. 30 dicemb |
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Art. 56.Nei progetti di sistemazione dei bacini montani potranno essere compresi, quando concorrano in tutto o in parte ai fini di e |
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Art. 57.Qualora le opere di cui agli articoli precedenti riguardino terreni inclusi nei compr |
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Art. 59.Per i lavori da eseguirsi dall'Ispettorato forestale dovranno indicarsi in una planim |
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Art. 60.60. Per i lavori da eseguirsi dagli Uffici del Genio civile in zone diverse da quell |
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Art. 61.Per le notificazioni degli elenchi dei terreni da sistemare, fatte dai messi comunali |
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Art. 62.In applicazione dell'art. 46 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i ricorrenti potrann |
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§ 2 - Espropriazioni ed occupazioni temporanee |
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Art. 63.Per i terreni dei quali è prevista l'occupazione, l'Azienda del demanio forestale esaminerà la convenienza dell'acquisto o dell'espro |
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Art. 64.Per la liquidazione dell'indennità da corrispondersi ai proprietari di terreni |
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Art. 65.L'Amministrazione interessata, prima di promuovere la convocazione del Collegio arbit |
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§ 3 - Gestione e collaudo dei lavori |
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Art. 66.I lavori cui deve provvedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di regola |
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Art. 67.Il collaudo nei riguardi tecnici e contabili dei lavori di competenza dell'Amministrazione forestale, anche allo scopo di accertare se l'impianto del |
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Art. 68.Il funzionario incaricato del collaudo notifica agli effetti dell'art. 53 del R.D. 30 |
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§ 4 - Riconsegna dei terreni ai privati |
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Art. 69.Approvato l'atto di collaudo, l'ufficio che ha eseguito i lavori procede a termini e per gli effetti dell'art. 53 del R.D. 30 dicembre 19 |
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Art. 70.I proprietari o possessori non intervenuti e che non abbiano firmato il verbale di riconse |
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Art. 71.Le dichiarazioni di rinuncia alla riconsegna dei fondi rimboscati e sistemati devono indicare il |
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Art. 72.Se non è accettata la rinuncia alla riconsegna o se comunque il proprietario o |
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§ 5 - Conservazione e manutenzione delle opere |
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Art. 73.Agli effetti dell'art. 56 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le opere che non siano state direttamente eseguite dall'Amministrazione dello Stato, saranno consegnate, do |
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Art. 74.Nelle nuove Province le opere eseguite e da eseguirsi, in forza delle leggi dell'ex-i |
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§ 6 - Concessione dell'esecuzione dei lavori |
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Art. 75.I proprietari, che soli o riuniti in consorzio, intendano che la razionale sistemazio |
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Art. 76.I proprietari che soli o riuniti in consorzio intendano valersi delle facoltà di cui agli artt. 52 e 55 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentare nel termine indicato nell'articolo precedente la relativa domanda all'Ispettorato forestale, il quale la trasmetter&agr |
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Art. 77.L'ufficio, al quale viene presentata la domanda, la completa con uno schema di discip |
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Art. 78.Ove nel termine stabilito dall'atto di concessione i proprietari non abbiano ottemper |
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Art. 79.I rimborsi, cui hanno diritto i proprietari ed i consorzi per le opere di sistemazione agraria, |
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Art. 80.Dopo un biennio dall'inizio dei lavori di sistemazione agraria o di rimboschimento po |
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Art. 81.Le domande ed il certificato in carta semplice per ottenere l'esonero dalle imposte di cui all'art. 58 del R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267, debbono essere presentate all'agenzia delle imposte entro tre mesi dall'inizio dei |
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Art. 82.L'esenzione non ha più effetto se il proprietario non mantiene regolarmente i |
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Art. 83.Le persone indicate nell'art. 59 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, che intendano valersi della fac |
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Art. 84.Qualora il consorzio tra privati proprietari, con gli scopi di cui all'articolo precedente, non sia già altrimenti costituito, varranno pei la sua costituzione, per la sua capacità e per il suo funzionamento, le norme stabilit |
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Art. 85.I consorzi istituiti fra privati proprietari per l'esecuzione delle opere di rimboschimento e di sistemazione di |
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Art. 86.Oltre i documenti prescritti nell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, le Province e i |
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Art. 87.I Ministeri competenti potranno consentire che il progetto esecutivo delle opere prev |
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Art. 88.La concessione, oltre le condizioni alle quali si vuole sia vincolata, deve stabilire: a) il termine in cui dovranno essere iniziati e compiuti i lavori; |
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Art. 89.Qualora trattisi di concessione fatta col sistema del pagamento dei contributi in ann |
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Art. 90.Gli Uffici del Genio civile e quelli forestali trasmettono gli atti della istruttoria al Ministero competente, il quale provvede all'approvazione dei progetti, e |
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Art. 91.Emanato il decreto di concessione si provvede, con le norme e secondo la competenza s |
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Art. 92.L'alta sorveglianza e l'accertamento annuale, di cui al seguente art. 93, delle opere |
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Art. 93.Così prima dell'inizio come durante lo svolgimento dei lavori l'Amministrazione concedente ha facoltà di ordinare, sentito il concessionario, quelle varianti ed aggiunte al progetto approvato che, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute tecnicamente necessarie ai fini della sistemazione od a tutela delle proprietà private. |
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Art. 94.Allo scadere di ciascun anno dalla data dell'inizio dei lavori l'ufficio che ne ha l'alta sorveglianza procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite, liquidando l'importo di ogni singola opera nei limiti delle previsioni del progetto esecutivo ed aumentandolo fino al 20 per |
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Art. 95.Ove il concessionario trascuri l'esecuzione delle opere o venga meno ai patti della concessione, o comunque, con la inosservanza delle leggi e dei regolamenti comprome |
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Art. 96.Nel caso di revoca di cui all'articolo precedente si provvederà al collaudo de |
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Art. 97.Con l'approvazione dei progetti esecutivi i concessionari si intendono investiti dell |
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§ 7 - Disposizioni per il Mezzogiorno e le isole |
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Art. 98.Qualora le opere di sistemazione idraulico-forestale riguardino bacini montani compre |
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Capo II - Costituzione e funzionamento dei consorzi per il rimboschimento ed il rinsaldamento di terreni vincolati |
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Art. 99.I consorzi tra lo Stato e gli enti di cui all'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3 |
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Art. 100.La facoltà di occupazione temporanea e di espropriazione dei terreni vincolati |
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Art. 101.Approvati i progetti, gli Ispettorati forestali provvederanno alla pubblicazione della carta topografica e dell'elenco dei terreni compresi nei progetti, nonché alla notificazione dell'elenco ai proprietari interessati. |
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Art. 102.Qualora siano costituiti i consorzi di cui all'art. 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi devono essere preparati a cura degli Ispettori forestali e sottoposti all'approvazione dei Comitati forestali N1. |
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Art. 103.103. I consorzi costituiti a norma dell'articolo 75 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 326 |
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Capo III - Disposizioni per la Basilicata e la Calabria |
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Art. 104.In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 86 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e |
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TITOLO III - Norme per ottenere gli incoraggiamenti a favore della silvicoltura e dell'agricoltura montana |
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Capo I - Esenzioni fiscali e contributi finanziari |
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Art. 105.Il contributo statale stabilito dall'articolo 91 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, |
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Art. 106.Coloro che intendono godere dei benefizi stabiliti dagli artt. 90 e 91 del R.D. 30 di |
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Art. 107.L'esenzione dal pagamento delle imposte e sovrimposte nei casi previsti dall'art. 90 del R |
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Art. 108.Coro che intendono godere dei benefici stabiliti dall'art. 92 del r. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, devono presentarne |
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Art. 109.L'ispettorato forestale, fatte verificare, occorrendo, le condizioni dei luoghi, tras |
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Art. 110.L'interessato può chiedere che il progetto dei lavori sia compilato a cura del |
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Art. 111.Il comitato forestale può modificare il piano dei lavori di miglioria determin |
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Art. 112.L'ammontare del contributo per opere di miglioramento dei pascoli è corrisposto in base all'importo dei lavori effettivamente eseguiti e dei prezzi unitari risultanti dal progetto approvato dal comitato forestale in misura variabile: |
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Art. 113.Il contributo di cui all'art. 112 può essere corrisposto anche mediante accont |
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Art. 114.Le opere di miglioria dei pascoli dovranno essere compiute nel termine che stabilirà caso per caso il co |
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Art. 115.Le deliberazioni dei comitati forestali con cui si approvano i progetti e si determin |
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Art. 116.I comuni che intendano anche chiedere alla cassa depositi e prestiti la concessione di un mutuo di favore per il miglioramento dei loro pascoli montani devono alle domande, compilate con le norme dell'art. 108, unire i seguenti documenti: a) bolletta del ricevitore del registro comprovante il pagamento della tassa d'istruttoria ai sensi del r. decreto 15 luglio 1923, n. 1549; |
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Art. 117.Qualora sia chiesta la concessione del mutuo di favore, il ministero per l'economia nazionale tras |
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Art. 118.La quota annuale d'interesse a carico dell'azienda forestale sarà pagata diret |
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Art. 119.Il prestito da parte della cassa depositi e prestiti sarà somministrato al com |
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Art. 120.Il periodo di ammortamento del debito avrà inizio dal 1/a gennaio del sesto an |
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Art. 121.Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal comitato f |
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Art. 122.I comuni e gli altri enti per l'esecuzione delle opere di miglioria dei propri pascoli montani possono ottenere il concorso dello stato nel pagamento degli interes |
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Art. 123.L'ammontare del mutuo non potrà essere superiore alla differenza tra l'importo delle spese approvate ed il contributo concesso. Il mutuo non può es |
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Art. 124A cura dell'ente mutuatario o dell'istituto mutuante deve essere rimessa copia del contratto di mutuo, entro dieci giorno dalla registrazione, al ministero per l'economia nazionale, perché possa provvedersi all'iscrizione in bilancio della annualità a carico dell'azienda forestale od al pagamento della somma corrispondente al |
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Art. 125.La prima somministrazione dev'essere contenuta nei limiti del credito aperto in corri |
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Art. 126.Qualora le opere di miglioria non siano compiute nel termine stabilito dal comitato f |
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Capo II - Contributo per la propaganda e l'assistenza ai silvicoltori ed industriali forestali |
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Art. 127.L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, p |
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TITOLO IV - Norme relative alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dello Stato, dei Comuni e di altri enti |
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Capo I - Disposizioni relative alla gestione del Demanio forestale dello Stato § 1 - Del Comitato di amministrazione dell'Azienda |
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Art. 128.Sono sottoposti alle deliberazioni del Comitato di amministrazione: a) i bilanci preventivi ed i rendic |
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§ 2 - Norme per l'espropriazione di terreni da incorporarsi nel Demanio forestale |
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Art. 131.Il decreto reale o quello ministeriale, di cui all'articolo precedente, sarà pubblicato per a |
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Art. 132.Entro il termine stabilito nella pubblicazione e nella notificazione, i proprietari che intendono accettare il prezzo offerto devono rimetterne dichiarazione scritta al S |
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Art. 133.Quando a giudizio dell'Amministrazione forestale i tentativi di accordo sul prezzo dei terreni designati per la espropriazione possono ritenersi esauriti, l'Ispettorato forestale inviterà |
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Art. 134.L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, provveder&agr |
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Art. 135.Le indennità ed i rimborsi delle spese di viaggio agli arbitri ed al Segretario del Collegio arbitrale so |
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Art. 136.Il prezzo dei fondi espropriati, detratto eventualmente il credito dell'Azienda del Demanio forestale per le spe |
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Capo II - Disposizioni relative alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti § 1 - Disposizioni generali |
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Art. 137.I piani economici dei boschi, vincolati o no, appartenenti agli enti indicati nell'ar |
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Art. 138.Ogni qualvolta risulti opportuno, o, quando vi sia richiesta degli interessati, l'Isp |
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Art. 140.Fino a quando il piano economico definitivo o quello sommario e provvisorio non sar&a |
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Art. 141.L'Ispettorato forestale, a richiesta degli enti interessati e compatibilmente con le |
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Art. 142.Gli enti che intendano affidare la preparazione dei progetti di tagli a tecnici di pr |
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Art. 143.Per i boschi in due o più Province, la competenza di esercitare la tutela econ |
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Art. 144.Nelle norme per l'utilizzazione dei pascoli montani, appartenenti agli enti di cui al |
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§ 2 - Concessione del contributo per l'assunzione di personale tecnico e di custodia |
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Art. 145.Il Ministro per l'economia nazionale N2, in seguito a domanda presentata dai Sindaci |
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§ 3 - Della Commissione amministratrice delle Aziende comunali e del Direttore tecnico |
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Art. 146.Allorché i boschi e i pascoli del Comune siano, non soltanto patrimoniali, ma anche demaniali, uno dei componenti la Commissione amministratrice di |
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Art. 147.Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione gli ascendenti, i fratell |
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Art. 148.La Commissione: |
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Art. 149.Il Presidente della Commissione rappresenta la Commissione stessa nei rapporti con l' |
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Art. 150.Le deliberazioni della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tre mem |
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Art. 151.I componenti la Commissione non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni e |
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Art. 152.Le funzioni di Presidente e di Commissario sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese sosten |
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Art. 153.La Direzione dell'Azienda è affidata a persona tecnica nominata in base alle norme di cui all'art. 159 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267. Il Direttore: a) sovraintende a tutto l'andamento dell'Azienda, curando l'osservanza del regolamento speciale dell'Azienda stessa e dei regolamenti d'uso dei beni comunali; |
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Art. 154.Il Direttore e la Commissione, salve le responsabilità contemplate dall'artico |
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Art. 155.La responsabilità attribuita al Direttore e alla Commissione in forza dell'art |
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§ 4 - Della gestione delle Aziende comunali |
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Art. 156.I beni immobili e mobili dell'Azienda devono essere descritti in un inventario che do |
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Art. 157.Il piano economico, sia sommario e provvisorio che definitivo, del patrimonio della Azienda, sarà redatto dal Direttore dell'Azienda stessa. |
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Art. 158.L'esercizio annuale delle Aziende silvo-pastorali coincide con l'esercizio finanziari |
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Art. 159.Il bilancio preventivo dell'Azienda comprende: a) nella parte attiva |
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Art. 160.I contratti da stipularsi in forma pubblica sono ricevuti dal Segretario comunale in |
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Art. 161.I membri della Commissione, il Direttore e gli impiegati dell'Azienda, i consiglieri |
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Art. 162.L'Azienda deve tenere in corrente tutti i registri indispensabili per porre in eviden |
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Art. 163.Nel regolamento speciale della Azienda può essere stabilito che il lavoro ammi |
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Art. 164.I lavori di miglioramento e sistemazione del patrimonio della Azienda vengono deliberati dalla Commissione o dal Consiglio comunale, secondo la rispettiva competenza, in base a regolare prog |
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§ 5 - Vigilanza sulle Aziende comunali |
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Art. 165.Il Presidente della Commissione deve, su richiesta, informare l'Amministrazione comun |
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Art. 166.Il bilancio dell'Azienda dev'essere esaminato e discusso dal Consiglio entro trenta g |
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Art. 167.Il conto consuntivo dovrà essere reso dal tesoriere ed approvato nei termini e |
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Art. 168.Nella discussione dei bilanci, dei conti e di tutti i provvedimenti di sua competenza |
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§ 6 - Norme per la costituzione di consorzi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti |
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Art. 169.Le rappresentanze dei Comuni e degli altri enti, i quali, ai fini di cui all'art. 155 |
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Art. 170.I componenti delle Commissioni amministratrici dei consorzi, costituiti ai termini dell'art. 155 del R.D. 30 dicembre 1923, |
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Art. 171.I consorzi costituiti a norma degli articoli 155 e 157 del R.D. 30 dicembre 1923, n. |
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§ 7 - Del personale direttivo e di custodia |
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Art. 172.La nomina per chiamata, sia nel caso di cui all'art. 142, comma terzo, sia nel caso di cui all'art. 153 del R.D. 30 dicembre 1923, numero 3267, dev'essere deliberata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune e con l'intervento di almeno due terzi di essi. Per la chiamata del Direttore tecnico |
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Art. 173.Gli organi amministrativi di cui all'articolo precedente hanno facoltà di disp |
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Art. 174.Il Direttore è nominato per la durata di cinque anni, durante i quali egli non può essere licenziato se non per |
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Art. 175.Oltre il Direttore tecnico possono, in caso di necessità, essere assunti per il servizio dell' |
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§ 8 - Norme per la gestione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri enti |
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Art. 177.I Comuni, che intendono esercitare la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art |
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Art. 178.In applicazione dell'art. 163 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, alla Direzione dei |
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Art. 179.Per il servizio di sorveglianza e di custodia dei patrimoni silvo-pastorali compresi |
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Art. 180.Costituito il distretto amministrativo e nominato il Direttore, questi dovrà e |
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Art. 181.Il bilancio preventivo è predisposto dall'Amministrazione del distretto ed &eg |
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Art. 182.Il Direttore dell'Azienda distrettuale deve tenere in corrente tutti i registri indis |
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Art. 183.Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle di stipendio al personale direttivo e di custodia, sono annualmente liquidate dal Ministero per l'economia nazionale (64), che de |
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Art. 184.Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo ente, quale risulta dal con |
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Art. 185.Il capo del distretto è tenuto ad informare le amministrazioni interessate dei |
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TITOLO V - Costituzione e funzionamento dei Comitati forestali N1ed efficacia delle loro deliberazioni |
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Art. 186.I membri del Comitato forestale N1 nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Provincia. Ciascun Comune deve avere il proprio rappresent |
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Art. 187.Le funzioni dei membri del Comitato N1 sono gratuite. Però a coloro |
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Art. 188.Nella formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell'art. 181 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, resteranno in |
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Art. 189.189. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi sarà sostituito |
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Art. 190.Qualora ne riconosca l'urgenza, il Presidente ha facoltà di designare in luogo |
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Art. 191.Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Però, per le deliberazion |
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Art. 193.Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale N1 per l'uso dei pascoli montani, appartenenti ai Comuni e ad altri enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli enti suddetti, stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell'Ispettorato forestale, pubblica |
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