Il provvedimento - in vigore dal 02/04/2017 - reca la Regola tecnica verticale (RTV) di prevenzione incendi applicabile alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 (numero 75 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011) in alternativa alle norme tecniche prescrittive preesistenti (D.M. 01/02/1986 e D.M. 22/11/2002).
Con la sua emanazione sono state conseguentemente apportate le necessarie modifiche agli artt. 1 e 2 del D.M. 03/08/2015 (relativi al campo ed alle modalità di applicazione del Codice di prevenzione incendi), ed è stato introdotto all’Allegato I del medesimo D.M. 03/08/2015, nella sezione V (Regole tecniche verticali), il capitolo V.6 contenente le norme in oggetto.
A proposito delle autorimesse "soggette", si ricorda che nel D.M. 16/02/1982 l’unico parametro per far ricadere un’autorimessa privata alla prevenzione incendi era la capacità di parcheggio (fino a 9 autoveicoli). Invece, il D.P.R. 151/2011 riporta unicamente il criterio minimo legato alla superficie, superiore a 300 m2, ed inoltre ricomprende anche altre attività che in precedenza non erano soggette. Per effetto dei suddetti limiti sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa, ad esempio:
- autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie pari o inferiore a 300 m2, in precedenza soggette e ora non più;
- autorimesse con 9 autoveicoli o meno, ma con superficie superiore a 300 m2, in precedenza non soggette ed ora sì.
Ai fini della RTV in commento, non sono considerate autorimesse:
- aree coperte destinate al parcamento di veicoli ove ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto, o con un percorso massimo inferiore a 2 volte l'altezza del piano di parcamento;
- spazi destinati all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la semplice movimentazione nell'area.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 21/02/2017, comma 2, viene comunque data la possibilità di applicare dette norme tecniche “in alternativa” alle specifiche disposizioni contenute nel D.M. 01/02/1986, recante “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” e nel D.M. 22/11/2002, recante “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”.