N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D.P.R. 18/12/2001, n. 483.

L’articolo 15 così recitava:

“Art. 15.

Per ciascuna delle commissioni di cui agli articoli 7 e 14 sono nominati i membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. I membri delle commissioni durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.”

Dalla redazione