N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dalla L. 12/08/1982, n. 605.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 605/1982 coloro i quali, per effetto dell'applicazione del precedente art. 1, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 6 della presente legge, sempreché i requisiti richiesti sussistessero alla data del 07/05/1977, potranno presentare apposita domanda, entro tre mesi dal 07/05/1977, alla commissione di cui all'art. 7 della presente legge.

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