L. R. Valle D'Aosta 16/03/2006, n. 8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Valle D'Aosta 16/03/2006, n. 8

Disposizioni in materia di attività della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nell'ambito delle politiche promosse dall'Unione europea e dei rapporti internazionali.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/11/2022, n. 27
- L.R. 05/08/2014, n. 7
- L.R. 29/03/2007, n. 4
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto e finalità

N1

1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della

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Art. 2 - Ambiti di intervento

1. La Regione, nell'esercizio delle attività di rilievo internazionale nelle materie di sua competenza, provvede a:

a) sviluppare attività e iniziative tese a rafforzare ed approfondire la cooperazione e le relazioni di buon vicinato tra le regioni e le popolazioni dell'arco alpino;

b) promuovere la cooperazione interregionale, transfrontaliera e transnazionale, predisporre proposte e attuare iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento di partenariati istituzionali;

c) concludere convenzioni con enti territoriali interni ad altri Stati e accordi con altri Stati, nei limiti e secondo le modalità di cui all'

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Art. 3 - Attività a sostegno della francofonia

1. La Regione riconosce nella lingua francese una delle radici più profonde della propria autonomia storica, culturale e istituzionale e ritiene propr

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Art. 4 - Sessione europea e internazionale del Consiglio regionale

N23

1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea e internazionale, una prima volta, entro sei mesi dall’inizio della legislatura. In tale occasione, il Consi

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Capo II - Attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione
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Art. 5 - Rapporti internazionali e con l’Unione europea della Regione

N24

1. Nell’ambito delle attività di rilievo internazionale e delle politiche promosse dall’Unione europea di cui all’articolo 2 e nel rispetto degli eventuali atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4, la Giunta regionale provvede, in particolare, alla realizzazione di iniziative nei seguenti settori:

a) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e

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Art. 6 - Centro di informazione sull’Unione europea

N8

1. Nell’ambito della struttura regionale competente per materia, è istituito un Centro di informazione al cittadino sulle istituzioni, le politiche e le attività dell’Unione europea, di seguito denominato Centro.

2. Il Centro prop

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Art. 7 - Istituzione dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, la Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), istituisce, presso la sede delle istituzioni dell'Unione europea a Bruxelles, la struttura denominata Ufficio di rappresentanza, quale strumento di collegamento tecnico, amministrativo e operativo tra le strutture regionali e gli uffici, gli organismi e le istituzioni dell'Unione euro

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Art. 7-bis - Designazione di rappresentanti presso il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa

N10

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35020 9396215
Art. 7-ter - Cooperazione territoriale europea

N30

1. Al fine di rafforzare la coesione e l’integrazione

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Capo II-bis - Attuazione delle politiche europee

N31

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35020 9396217
Art. 7-quater - Principi comuni applicabili al FESR e al FSE+ per il ciclo di programmazione 2021/2027

N32

1. La Regione partecipa alle iniziative finanziate dall’Unione europea, accedendo ai Fondi dell’Unione europea attuati in regime di ges

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35020 9396218
Art. 7-quinquies - Documento strategico regionale

N32

1. La Regione, per ogni periodo di program

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Art. 7-sexies - Partenariato e società civile

N32

1. Con riferimento all’implementazione delle politiche di coesione, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, la Regione garantisce

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Art. 7-septies - Disposizioni per la programmazione e la gestione dei Programmi

N32

1. Nel rispetto della normativa europea, la Giunta regionale individua, sulla base di specifiche professionalità e per ciascun Programma a regia regionale, un’Autorità di gestione, un’Autorità di audit, oltreché, eventualmente, un’Autorità a cui affidare la funzione contabile di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie appli

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Capo III - Partecipazione della Regione ai processi normativi dell'Unione europea e procedure di adempimento degli obblighi europei

N11

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Art. 8 - Partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea

N12

1. Nelle materie di propria competenza, la Regione concorre alla definizione della posizione italiana riguardo alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea, con le seguenti modalità:

a) partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio dell'Unione europea e dei gruppi di lavoro e dei comitati tec

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35020 9396223
Art. 8-bis - Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte del Consiglio regionale

N13

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Art. 8-ter - Designazione di rappresentanti presso il Comitato delle Regioni

N14

01. Nell’ambito della partecipaz

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35020 9396225
Art. 9 - Legge europea regionale

N15

1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà tempestiva attuazione alle direttive europee, alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e agli altri obblighi derivanti

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35020 9396226
Art. 10 - Contenuti della legge europea regionale

N16

1. La legge europea regionale:

a) recepisce gli atti normativi

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35020 9396227
Art. 10-bis - Impugnazione di atti normativi europei

N17

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35020 9396228
Art. 11 - Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa

N18

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Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge è determinato in complessivi euro 230.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui sopra trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pl

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Art. 13 - Abrogazione

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 luglio 2004, n. 13, è abrogato.

 

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