1. Dopo il capo II, è inserito il seguente:
“CAPO II-BIS - ATTUAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE
Art. 7-quater - (Principi comuni applicabili al FESR e al FSE+ per il ciclo di programmazione 2021/2027)
1. La Regione partecipa alle iniziative finanziate dall’Unione europea, accedendo ai Fondi dell’Unione europea attuati in regime di gestione concorrente, in particolare al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), nell’ambito della Politica di coesione per il periodo 2021/2027, e partecipa a Programmi e Progetti promossi dall’Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia, nonché dalla presente legge.
2. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tenendo conto degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell’Accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del principio del non arrecare un danno significativo.
3. La Regione garantisce il rispetto dei diritti fondamentali, del Pilastro europeo dei diritti sociali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e provvede affinché la parità tra uomini e donne e l’integrazione di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, della sorveglianza, della