N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 13, comma 1, della L.R. 05/08/2014, n. 7, così recitava:

“Art. 11 - Adeguamenti tecnici da apportarsi in via amministrativa

1. Alle disposizioni comunitarie non direttamente applicabili che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di atti normativi comunitari già recepiti nell'ordinamento regionale, è data attuazione in via amministrativa con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.”

Dalla redazione

Back to top