N2 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013, n. 19.

Per le disposizioni transitorie inerenti all’abrogazione si veda l’art. 33, comma 4, della L.P. 17/09/2013, n. 19.

L’articolo così recitava:

"Art. 45 - (Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente)) — 1. Alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 dell’articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente:

"8-bis. I provvedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti definitivi o esecutivi sono rilasciati dagli organi e dalle strutture competenti nell’ambito delle materie concernenti l’uso del territorio e la tutela dell’ambiente - ivi comprese le materie indicate al comma 1 - sulla base dei pareri istruttori resi, nelle medesime materie, nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale o di verifica con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, nonché in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dagli atti conclusivi delle predette procedure.";

b) dopo il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 è inserito il seguente: "Gli enti e le strutture indicati nei provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale o di verifica svolgono le attività di vigilanza sulle prescrizioni ad essi espressamente demandate dai medesimi provvedimenti.""

Dalla redazione