N7 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 71, comma 2, della L.P.  30/07/2010, n. 17, così recitava:

"Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), e dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per la regolarizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono aggiunti i seguenti:

"In sede di prima applicazione dell'ottavo comma, i soggetti titolari di impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, di qualunque capacità e sistema di erogazione, situati nel territorio della provincia di Trento e privi dell'autorizzazione di cui al secondo comma, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia, possono proseguire l'attività di gestione degli impianti subordinatamente alla presentazione, entro il 30 giugno 2006, della domanda di autorizzazione di cui al secondo comma, corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente nonché:

a) di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato attestante la corrispondenza dell'impianto alle norme per la tutela dell'ambiente, a quelle per la prevenzione d'incendi e urbanistiche;

b) della comunicazione relativa alla quantità di prodotto erogata nel corso del 2005, secondo le modalità indicate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'ottavo comma.

Ai soggetti che non presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma è vietata la continuazione dell'attività inerente la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti.

Per i fini del nono comma il collaudo della commissione provinciale previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge è effettuato unicamente con riguardo agli impianti con capienza superiore ai 9 metri cubi.

Ai soggetti che presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, non si applicano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della disciplina provinciale in materia, subordinatamente al pagamento, entro lo stesso termine, della somma di 200 euro per gli impianti con capienza inferiore a 4 metri cubi, di 400 euro per gli impianti con capienza da 4 metri cubi a 9 metri cubi e di 800 euro per gli impianti con capienza superiore a 9 metri cubi."

2. Nel primo comma dell'articolo 75 della legge provinciale n. 46 del 1983, le parole: "da lire 2.000.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 3.000 a 10.000 euro".

3. L'undicesimo comma dell'articolo 75 della legge provinciale n. 46 del 1983 è sostituito dal seguente:

"Nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 53, ottavo comma, si applica ai rivenditori all'ingrosso la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro, e ai gestori degli impianti di cui al secondo comma la sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Se i predetti obblighi non sono adempiuti nel nuovo termine fissato dalla Provincia, comunque non inferiore a trenta giorni, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro per i rivenditori all'ingrosso e da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro per i gestori degli impianti di cui al secondo comma."

4. Il comma 3-bis dell'articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è abrogato."

Dalla redazione