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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Abruzzo 13/08/2007, n. 3/Reg.
D. P.G.R. Abruzzo 13/08/2007, n. 3/Reg.
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- D.P.G.R. 08/12/2022, n. 2/Reg.
- D.P.G.R. 28/03/2022, n. 1/Reg.
- D.P.G.R. 02/02/2021, n. 1/Reg.
- Delib. G.R. 03/12/2012, n. 813
- Delib. G.R. 10/10/2012, n. 852
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 94, comma 6 della legge regionale del 17.04.2003, n. 7, Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo, la ricerca, l’uso del |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. È sottoposto alla disciplina del presente regolamento: a) qualsiasi approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale, da acque sotterranee e sorgive, ad eccezione di quanto indicato al successivo comma 2 e delle acque minerali e termali, regolate dalla legge regionale del 10.07.2002, n. 15 e s.m.i., nonché delle acque di sorgente e minerali naturali regolate ai sensi del decreto legislativo del |
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Art. 3 - Usi delle acque pubbliche1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si distinguono, ai sensi della tabella A, dell’art. 73 della legge regionale del 08.02.2005, n. 6, nelle seguenti classi di uso: a) consumo umano: uso dell'acqua per approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile, comunque effettuato; b) irriguo: qualunque uso dell'acqua funzionale all’attività di una azienda agricola, fatto salvo quanto previsto alla lett. k); c) idroelettrico e forza motrice: uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice. In detto uso ri |
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Art. 4 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano; b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita al piano di campagna delle acque di falda in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali; c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque presenti in strati di roccia porosa o fessurata, generalmente sovrastante a strati di roccia impermeabile; d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali; e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi e lagune; f) acquifero: corpo permeabile in grado di immagazzinare e trasmettere un quantitativo idrico tale da rappresentare una risorsa d’importanza socio-economica ed ambientale; g) area di ricarica: la superficie dalla quale proviene l’alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerat |
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Art. 5 - Uso domestico delle acque sotterranee1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della normativa in materia di tutela ed uso del suolo, può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte o prelevate dal fondo stesso per una portata massima di 2 l/s e, comunque, per un prelievo no |
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Art. 6 - Catasto delle utilizzazioni1. A livello regionale è formato, per ogni provincia e conservato a cura del Servizio di cui all’art. 9, comma 3, lett. b), il catasto delle utilizzazioni delle acque pubbliche. 2. Per la formazione del catasto, tutti gli utilizzatori devono fare dichiarazione delle rispettive utilizzazioni, fatta eccezione per le licenze di attingimento di cui all’art. 59, le cui quantità d’acqua |
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Art. 7 - Controllo perforazioni e utilizzazioni acque1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, comunicano alla Provincia territorialmente competente e alla Regione, tramite la Provincia, l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia del terreno e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati. 2. Qualora le perforazioni sono funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica da parte della Pubblica Amministrazione, l'interessato invia al Servizio Procedente della Provincia una comunicazione corredata, in duplice copia, da: a) relazione tecnica generale; b) progetto delle perforazioni da realizzare; c) cartografia idonea a localizzare la perforazione (corografia su carta tecnica regionale in scala 1:5.000/10.000 e planimetria catast |
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Art. 8 - Classificazione delle derivazioni ai fini dell’individuazione delle competenze delle Province e della Regione |
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Art. 9 - Individuazione delle competenze1. Ai fini delle individuazione delle competenze si definiscono: a) Servizio Procedente: gli uffici regionali o provinciali demandati all’istruttoria delle domande di cui al presente regolamento; b) Autorità Concedente: gli uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione e/o dell’atto autorizzativo. 2. Le competenze per procedimenti concessori di cui all’art. 1, sono così ripartite: a) alle Province: 1) tutte le piccole derivazioni, così come definite dall’art 8, fatta eccezione per le competenze regionali di cui ai comma 3bis, 3ter e 3 quater dell’art. 94 della l.r. 7/2003 e s.m.i.; 2) la ricerca di acque sotterranee, ad eccezione di quella collegata alle domande di concessione avanzate ai sensi dell’art. 22, comma 3, e considerate grandi derivazioni ai sensi dell’art. 8. b) alla Regione Abruzzo - Direzione preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua: 1) tutte le grandi derivazioni, come definite dall’art. 8, e i compiti amministrativi di cui all’art |
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TITOLO II - IL PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE |
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CAPO I - Avvio del procedimento e istruttoria |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 10 - Domanda di concessione1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato, su istanza di parte, con la presentazione, in doppio originale, della domanda al Servizio Procedente della Regione oppure della Provincia nella cui circoscrizione sono ubicate le opere di presa, secondo le competenze individuate dall’art. 9. 2. La domanda può essere presentata da chiunque – persone fisich |
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Art. 11 - Contenuti e modalità di presentazione della domanda1. La domanda, di cui all’art. 10, deve contenere, a pena di irricevibilità, le informazioni minime di cui all’Allegato B e, pe |
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Art. 12 - Procedibilità della domanda1. Il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo responsabile del procedimento al soggetto richiedente, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/90 e s.m.i., verifica la completezza dei contenuti della domanda e degli elaborati tecnici e la regolarità del versamento, così come indicato nel precedente articolo, e restituisce al richiedente uno degli originali della domanda di derivazione con l’attestazione della data di presentazione. Il medesimo Servizio, qualora riconosce che il versamento della somma predetermin |
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Art. 13 - Acquisizioni pareri ed informazioni ed esame preliminare della domanda1. Il Servizio Procedente trasmette la domanda di concessione corredata di una copia della documentazione all'Autorità di Bacino competente per il parere di cui all’art. 7, comma 2, del T.U. 1775/1933, come da ultimo sostituito dall’art. 96, comma 1, del d.lgs. 152/2006, in ordine alla compatibilità delle utilizzazioni con le previsioni del Piano di tutela delle acque (PTA) di cui all’art. 121 del d.lgs. 152/2006 e, in attesa dell’approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. 2. Il parere di cui al comma 1 è reso entro il termine massimo di quaranta giorni, per le piccole derivazioni, ovvero novanta giorni, per le grandi derivazioni, dalla data di ricezione della domanda; decorsi tali termini si applicano le disposizioni di cui all’ultimo capoverso dell’art. 7, comma |
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Art. 14 - Pubblicazioni1. Espletati gli adempimenti di cui all’art. 12 ed acquisiti i pareri di cui all’art. 13, fatta eccezione per il nulla osta di cui al comma 3, lett. c), il Servizio Procedente provvede a dare notizia della domanda e dell’avvio del procedimento mediante la pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria, redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato C - Parte I, sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, di seguito denominato B.U.R.A. L’avviso è anche pubblicato nell’Albo Pretorio dei Comuni rivieraschi ricadenti nel bacino idrografico compreso tra le opere di presa e quelle di restituzione. Qualora le opere di restituzione ricadono in tutto o in parte in un bacino idrografico diverso da quello su cui insistono le opere di presa, la pubblicazione dell’avviso avviene nell’Albo Pretorio dei Comuni rivieraschi del bacino a valle dell’opera di presa. 2. L’ordinanza di istruttoria deve conte |
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Art. 15 - Domande concorrenti1. Le domande, presentate secondo le modalità di cui all’art. 14, che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista nella domanda pubblicata, dichiarate o da dichiarare procedibili secondo le modalità previste dall’art. 12 e seguenti, sono considerate concorrenti se presentate entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A. Sono altresì considerate d’ufficio tecnicamente incompatibili e quindi concorrenti le utilizzazioni in atto, di cu |
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Art. 16 - Modificazioni dei progetti1. Esperite le procedure di cui all’art. 14, al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua o per rendere tra loro compatibili alcune delle domande concorrenti, o per assicurare, nell'utilizzazione per forza motrice, la restituzione dell'acqua a quota utile per l'irrigazione, l’Autorità Concedente Regionale, |
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Art. 17 - Osservazioni ed opposizioni1. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi |
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Art. 18 - Partecipazione al procedimento1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti che il Servizio Procedente ha l’obbligo di valutare ove s |
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Art. 19 - Conferenza di servizi e visita locale di istruttoria1. La visita locale di istruttoria, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, ha valore di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della l. 241/1990. 2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il Servizio Procedente: a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti, unitamente ai pareri ed ai nulla-osta delle pubbliche autorità; b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario in relaz |
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Art. 20 - Integrazione documentazione1. Qualora il Servizio Procedente ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del compl |
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Art. 21 - Relazione istruttoria1. Conclusa la conferenza di servizi ed acquisiti tutti i necessari pareri e i nulla-osta, il Servizio Procedente conclude l’istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa e la tutela dell’ambiente inteso come risorse naturali, bellezze paesaggistiche e culturali. |
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Sezione II - Disposizione in materia di acque sotterranee e di prelievi abusivi |
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Art. 22 - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo, per uso diverso dal domestico1. La ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee da falde è riservata a prelievi di acqua destinati al consumo umano. 2. La ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque di cui al comma 1 per altri fini può essere assentita in carenza di acque superficiali, così come disposto dall’art. 12-bis, comma 3, del T.U. 1775/1933, così come da ultimo modificato dall’art. 96, comma 3, del d.lgs. 152/2006. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta al comma 4 con una dettagliata relazione sull’indisponibilità di risorse idriche alternative ovvero sull’insostenibilità economica della loro utilizzazione. 3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca. 4. La domanda di ricerca di a |
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Art. 23 - Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee destinate al consumo umano1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 22 e 25, nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto da parte del servizio idrico integrato, il Servizio Procedente acquisisce, nell’ambito dell’esame sulla procedibilità della domanda di cui all’art. 12, mediante indizione di conferenza di servizi di cui all’art. 14 e seguenti della l. 241/90 e s.m |
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Art. 24 - Prelievi abusivi1. Nel caso di violazione del disposto del comma 1 dell’art. 17 del T.U. 1775/1933, così come sostituito dall’art. 96, comma 4, del d.lgs. 152/2006, il Servizio Procedente, qualora ricorrono le condizioni previste dal terzo capoverso di detto comma, f |
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CAPO II - Conclusione del procedimento e modalità di esecuzione dei lavori |
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Art. 25 - Criteri per il rilascio della concessione1. Ferma restando la priorità dell’uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell’uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la più razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri: a) commisurazione della quantità d’acqua concessa ai reali fabbisogni dell’utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 2, del T.U. 1775/1933 e s.m.i.; b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all’uso; c) caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico; d) quantità e qualità dell’acqua restituita rispetto a quella prelevata; e) la riqualificazione energetica nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d); |
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Art. 26 - Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere1. Nel caso di richiesta di concessione di grande derivazione di acqua destinata al consumo umano e ad uso irriguo mediante impianti consortili, previa specifica istanza, qualora se ne ravvisi l’urgenza e l’indifferibilità, l’Autorità Concedente, acquisito il parere del Servizio Procedente, con allegato lo schema del foglio contenente le condizioni cui deve essere sottoposta l’autorizzazione all’esecuzione delle opere, a seguito di: a) acquisizione dei pareri e nulla-osta di cui all’art. 13; |
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Art. 27 - Cauzione per l’autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere1. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi dell |
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Art. 28 - Diniego della concessione1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell’istruttoria, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10-bis della l. 241/1990 e s.m.i., sulla base dei seguenti motivi ancorché in tutto o in parte noti all’atto dell’ammissione in istruttoria della domanda: a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della piani |
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Art. 29 - Disciplinare di concessione1. Per la domanda prescelta il Servizio Procedente, acquisito il nulla-osta dell’Autorità Concedente di cui all’art. 9, comma 1, lett. b), esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato nell’Allegato G - Parte I o II ed invita il richiedente a firmarlo entro un termine che in ogni caso non può eccedere quarantacinque giorni. 2. Entro il termine di cui al comma 1, il richiedente è invitato ad effettuare il versamento: a) della cauzione, di cui all’art. 35, che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia; b) del contributo idraulico, di cui all’art. 36; c) delle polizze di cui all’art. 37; d) di eventuali somme pregresse relative ai canoni di cui all’art. 32 e all’addizionale regionale di cui all’art. 33. 3. La mancata firma del disciplin |
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Art. 30 - Ulteriori condizioni della concessione1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni: a) esecuzione, a spese del richiedente la concessione, delle variazioni alle opere che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, a seguito di c |
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Art. 31 - Durata della concessione1. Fermo restando quanto disposto da norme speciali, la durata della concessione non può essere superiore ai limiti indicati nell� |
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Art. 32 - Criteri per la determinazione del canone e sua decorrenza1. I canoni annui relativi alle concessioni di derivazione, alle licenze annuali di attingimento ed ai prelievi assoggettati a procedura semplificata oppure speciale, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate, i cui importi, ivi compresi i minimi in ogni caso dovuti, sono stabiliti dall’art. 93, comma 5, della l.r. 7/2003, così come modificato dall’art. 73, comma 1, della l.r. 6/2005. 2. Il canone per l’utilizzo di risorse qualificate di cui all’art. 25, comma 3, è triplicato ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del T.U. 1775/33, introdotto con il d.lgs. 275/93 e da ultimo modificato con l’art. 96, comma 3, del d.lgs. 152/06. 3. Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, |
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Art. 33 - Addizionale regionale1. Ai sensi del comma 5 quinquies dell’art. |
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Art. 34 - Spese d’istruttoria1. Il richiedente la concessione, all’atto della presentazione della domanda di derivazione d’acqua ovvero su richiesta del Serv |
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Art. 35 - Cauzione1. Il richiedente deve depositare alla Regione, ai sensi dell’art. 9 |
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Art. 36 - Contributo idraulico1. Il richiedente di nuove concessioni deve versare, prima della sottoscrizione del disciplinare di cui all’art. 29, in conto entrate della Regione, ai s |
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Art. 37 - Polizze assicurative per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e spese di rimozione delle opere di derivazione di cui all’art. 541. Il concessionario della derivazione d’acqua è obbligato, ai sensi del comma 7, dell’art. 93 della l. r. 7/2003 e s.m.i., a stipulare una polizza di assicurazione che copre: a) i danni subiti dalla Regione Abruzzo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici o privati, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; |
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Art. 38 - Rilascio della concessione1. La concessione è rilasciata, per le grandi derivazioni, con Determina dell’Autorità Concedente Regionale, e, per le piccole derivazioni, con Determina dell’Autorit� |
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Art. 39 - Concessione di acqua e di beni demaniali1. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga l'occupazione di aree di pertinenza idraulica, per la realizzazione delle opere o per l'esercizio della derivazione stessa, fatta eccezione per il canale di carico e l’incile, se l’Autorità Concedente è regionale è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area; parimenti se l’Autorità Concedente è provincia |
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Art. 40 - Espropriazione ed imposizione di servitù per l’esercizio della concessione1. Nel caso in cui l’esercizio della concessione richieda l’espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili pe |
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Art. 41 - Registrazione ai fini fiscali, pubblicazioni e notifiche1. Il Servizio Procedente provvede, acquisito il provvedimento di concessione: a) alla registrazione fiscale del disciplinare, o dell’autorizzazione provvisoria di cui all’art. 26, presso il competente ufficio finanziario; b) alla comunicazione a |
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Art. 42 - Esecuzione dei lavori1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere da realizzare, relative alla concessione, al Servizio Procedente, il quale, riscontrata la regolarità degli atti, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri e quant’altro previsto da leggi e regolamenti per l’esecuzione dei lavori, lo approva per quanto di competenza entro il termine di quarantacinque giorni dall’acquisizione di tutti gli atti sopra citati. |
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Art. 43 - Termini per la conclusione del procedimento1. Il procedimento si conclude con un provvedimento espresso. 2. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego della concessione, di cui agli artt. 10 e ss., decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente ed è di mesi diciotto. 3. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego del rinnovo della concessione, di cui all’art. 45, decorre dalla data di ricezione della domanda da parte del Servizio Procedente ed è di mesi sei. 4. Il termine per l'emanazione del provvedimento di rilascio ovvero di diniego della con |
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CAPO III - Valutazione di impatto ambientale |
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Art. 44 - Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale e a valutazione di incidenza1. Le domande di derivazione di acqua pubblica e/o i progetti delle opere di presa e accessorie soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza, ai sensi della Part |
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CAPO IV - Procedimenti connessi alla concessione |
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Art. 45 - Rinnovo della concessione1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda prima di sei mesi della scadenza naturale del titolo, da presentarsi con le modalità indicate all'art. 11. Tale disposto non si applica alle grandi derivazioni idroelettriche per le quali si rinvia all’art. 12 del decreto legislativo del 16.03.1999, n. 79 e s.m.i. 2. Le domande di rinnovo non sono soggette a pubblicazione ma sono condizionate ai pareri di |
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Art. 46 - Cambio di titolarità1. Le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla-osta dell’Autorità Concedente e il cessionario non sarà riconosciuto come il titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo. Fanno eccezione le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di t |
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Art. 47 - Sottensione1. La sottensione totale si ha in presenza di una nuova domanda di concessione di acqua per la quale si verificano contestualmente le seguenti condizioni: a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa e/o di restituzione, sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile; b) valutazione di maggiore rispondenza del |
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Art. 48 - Limitazione o sospensione temporanea dell'esercizio della concessione1. L'esercizio del prelievo può essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi di pubblico interesse, ed in particolare: a) in caso di grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire il minimo deflusso vitale e |
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Art. 49 - Varianti alla concessione1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione di cui all’art. 10 e ss. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a: a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa; b) variazione in aumento del prelievo che eccede il 20 percento della quantità concessa; |
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Art. 50 - Variazioni del regime del corso d’acqua1. Qualora il regime di un corso d’acqua o di altro bacino di acqua pubblica sia modificato per cause naturali, la Regione non è tenuta ad alcuna indennità verso qualunque utente, salvo la riduzione o la cessazione del canone, a decorrere dalla successiva annualità solare, in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua. |
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TITOLO III - ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE |
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Art. 51 - Decadenza1. Sono causa della decadenza del diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica i seguenti fatti, eventi od omissioni: a) destinazione d'uso diversa da quella concessa; |
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Art. 52 - Revoca1. I provvedimenti di concessione e autorizzazione possono essere revocati in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico |
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Art. 53 - Rinuncia1. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta al Servizio Procedente e deve contenere le seguenti informazioni: |
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Art. 54 - Opere di derivazione alla cessazione dell'utenza1. Le opere di derivazione, fatto salvo quanto disposto dai successivi artt. 55, 56 e 57, alla cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, devono, di norma, essere rimosse ed i luoghi ripristinati, a cura e a spese del concessionario e secondo le previsioni del progetto di ripristino. Nel caso di derivazione di acque sotterranee mediante pozzi, il progetto di ripristino deve tenere conto delle indicazioni di cui all’Allegato I. |
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Art. 55 - Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione nelle grandi derivazioni per forza motrice1. Il trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazioni nelle grandi derivazioni per forza motrice è disciplinato dalle di |
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Art. 56 - Controllo dell’efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico1. Il controllo dell’efficienza delle opere da trasferire al demanio idrico è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 2 |
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Art. 57 - Trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione ad uso potabile, irriguo o bonifica e nei casi di mancato rinnovo, decadenza, rinuncia o revoca1. Il trasferimento al demanio idrico delle opere di derivazione, nel caso di mancato rinnovo delle concessioni di derivazione di ac |
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TITOLO IV - PROCEDURE SEMPLIFICATE |
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Art. 58 - Prelievi assoggettati a procedura semplificata1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purché gli stessi non siano ubicati all'interno di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 1, del d.p.r. 20.10.1998, n. 447 e s.m.i.: a) prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 10 1/s; b) prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché ad uso irriguo, con portata massima non superiore, rispettivamente, a 2 e a 10 1/s; c) prelievi di acqua sotterranea destinati a qualsiasi uso diverso dal domestico, con volume di prelievo non superiore a 70.000 m³/anno e profondità della falda intercettata non eccedente 100 metri (m) ovvero prelievi che non intercettano la falda profonda, fatto salvo una diversa specifica disci |
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Art. 59 - Licenze di attingimento1. Il Servizio Procedente ha facoltà di rilasciare, previa istanza avente contenuti e modalità di presentazione della domanda di cui all’Allegato B, Parte VI, licenze di attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché: a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e di durata temporale limitata e definita; |
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TITOLO V - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SPECIALI |
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CAPO I - Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica |
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Art. 60 - Procedimento di rilascio della concessione preferenziale di cui all’art. 4 del T.U. 1775/19331. La domanda di concessione preferenziale si intende procedibile se pervenuta agli uffici dell’Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30.06.2006 e se corredata dalle informazioni minime di cui all’Allegato B, Parte VII, ovvero se dette informazioni sono trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio Procedente. 2. Sono altresì considerate procedibili, come domande di concessione preferenziale, le denunce di esistenza di pozzi di cui all’art. 10 del d.lgs. 275/1993 e s.m.i., pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell’Amministrazione regionale o provinciale, entro il medesimo termine di cui al comma 1, qualora siano state munite delle informazioni minime o regolarizzate ai sensi del successivo comma 3, e purché il richiedente si impegni al pagamento dei canoni pregressi di cui al successivo comma 6. 3. Qualora il Servizio Procedente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. 241/1990, rilevi la incompletezza della domanda e della documentazione presentata rispetto a quanto previsto nel citato Allegato B, Parte VII, invita il richiedente a regolarizzarla nel termine previsto dal comma 1. Se la domanda oppure la denuncia non viene integrata entro il termine stabilito, il Servizio Procedente dichiara irricevibile la domanda di concessione preferenziale con atto espresso e notificato al richiedente, con il quale viene disposta altresì l’immediata cessazione dell’utenza. Con analogo provvedimento, adottato anche per più istanze o denunce, sono dichiarate improcedibili le domande pervenute fuori la scadenza del termine del 30.06.2006. In tal caso sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 24. 4. Il Servizio Procedente, effettuate le verifiche di congruità dei prelievi dichiarati e della portata richiesta risp |
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Art. 61 - Concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo1. Il procedimento di concessione preferenziale di acque sotterranee estratte mediante pozzo è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 60, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi. |
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Art. 62 - Riconoscimento di antico diritto di cui all’art. 3 del T.U. 1775/19331. Le istanze di riconoscimento di cui al presente articolo si intendono procedibili se pervenute al Servizio Procedente, oppure ad altri uffici dell’Amministrazione regionale o provinciale, entro il 30/06/2006 e se corredate dalle informazioni minime di cui all’Allegato B, Parte VIII, ovvero se dette informazioni sono trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio Procedente e se munite del titolo legittimo o dei documenti atti a provare l'uso per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge del 10.08.1884, n. 2644. 2. Espletate le attività di cui all'art. 60, commi da 3 a 11, eventualmente disponendo che si omettano le formalità di pubblicazione, nel caso in cui la domanda riguardi una derivazione la cui portata non ecceda i 5 l/s, il Servizio Procedente richiede gli attestati dei v |
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Art. 63 - Cessazione dei prelievi e definizione dei canoni demaniali arretrati1. Il Servizio Procedente contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità della domanda, al rigetto della stessa ovvero alla presa d'atto della rinuncia dell'istante alla concessione preferenziale o al ricono |
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CAPO II - Procedimenti di attuazione dell’art. 166, comma 1, e dell’art. 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 |
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Sezione I - Procedimenti per l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall’irriguo |
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Art. 64 - Ambito di applicazione1. In attuazione dell'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012 |
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Art. 65 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi dall’irriguo1. La domanda di autorizzazione, di cui all’art. 64, comma 1, munita dell’attestato di pagamento delle spese di istruttoria, è presentata al Servizio Procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa alla concessione di derivazione d’acqua originaria e deve contenere, oltre le informazioni di cui all’Allegato B, Parte I, gli ulteriori seguenti elementi: a) dati costitutivi del Consorzio; b) indicazione degli estremi catastali dei punti di prelievo; |
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Sezione II - Procedimenti per l’utilizzazione delle acque reflue depurate |
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Art. 66 - Ambito di applicazione1. La presente sezione disciplina le modalità di autorizzazione per l’utilizzazione delle acque reflue depurate, fatto salvo il r |
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Art. 67 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per l’utilizzazione delle acque reflue depurate1. La domanda di autorizzazione di cui all’art. 66 è presentata al Servizio Procedente nella cui circoscrizione è ubicata l'opera di presa relativa all’impianto di depurazione o di scarico, e deve contenere, oltre alle informazioni di cui all’Allegato B, Parte I.A, l’indicazione dell’ubicazione dell’impianto di depurazione ovvero del corpo idrico interessato dallo scarico originario e degli estremi catastali del punto di prelievo; |
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TITOLO VI - NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI |
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CAPO I - Norme speciali |
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Art. 68 - Norme speciali1. L'acqua pubblica destinata al consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui all’art. 147 del d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 2/1997, è concessa all'Ente di ambito competente per territorio, se costituito, ovvero |
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Art. 69 - Derivazioni interprovinciali1. Le piccole derivazioni, così come definite dall’art. 8, le cui opere di adduzione e restituzione travalicano il confine di Provincia sono rilasciate dalla Provincia nel cui terri |
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Art. 70 - Revisione delle concessioni1. Tutte le utenze in atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12.05.2006, n. 12 |
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Art. 71 - Vigilanza e sanzioni amministrative1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla legge regionale del 23.03.1983, n. 12 e s.m.i. 2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. 1775/1933 e s.m.i., nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento, dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e dai provvedimenti speciali per l’utilizzazione dell’acqua, sono punite con la sanzione amministrativa consistente |
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CAPO II - Norme transitorie e finali |
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Art. 72 - Norme generali sui procedimenti pendenti1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati e riconducendo, con le necessarie integrazioni, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate al Titolo II, al Titolo IV ed al Titolo V. Il respons |
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Art. 73 - Procedimenti pendenti e norme transitorie sulle licenze di attingimento1. I procedimenti relativi alle domande di licenza di attingimento, già presentate alla data di entrata in vigore del presente Rego |
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Art. 74 - Procedimenti pendenti sulle autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee1. I titolari di autorizzazione alla ricerca, anche se rilasciata prima del 10 agosto 1999, qualora entro tale data non sia iniziato il prelievo, |
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Art. 75 - Norme statali e regionali disapplicate1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, ai sensi del comma 7 dell'art. 94 della l.r. 7/2003, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali e regionali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di ac |
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Art. 76 - Aggiornamento allegati e predisposizione modulistica1. La Giunta Regionale, con uno o più provvedimenti, su proposta della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della ri |
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Art. 77 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento è emanato dal Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 39 dello Statuto ed entra in vigore |
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ALLEGATI |
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Allegato C - Schema di ordinanza di istruttoria |
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Allegato C-bis - Schema di ordinanza di istruttoria per il rilascio della concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile |
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Allegato E - Schema di relazione di istruttoriaParte di provvedimento in formato grafico
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Allegato F - Contenuti della relazione finale sulla ricerca di acque sotterranee tramite pozzoParte di provvedimento in formato grafico
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