Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 16/10/2023, n. 42, così recitava:

“Art. 4 - Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”

1. Allo scopo di definire i criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. n. 1775/1933 tra i Comuni rivieraschi e quelli ricadenti nell’ambito del perimetro dei BIM, la Giunta regionale emana, d’intesa con le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI, Legautonomie e UNCEM), direttive per la ripartizione del sovracanone tra i Comuni rivieraschi della derivazione ovvero di quello che compete ai Comuni del BIM, qualora non sia stato costituito il relativo Consorzio.

2. Per l’assegnazione del coefficiente di ripartizione del sovracanone a ciascun Comune si tiene conto di quanto segue:

a) la potenza nominale media di cui al comma 4 dell’art. 28 della L. 30 aprile 1999, n. 136, è calcolata secondo le modalità previste dal comma 8 dell’art. 28 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001);

b) per le finalità di cui alla lett. a), la Direzione regionale competente, entro sei mesi dell’entrata in vigore della presente legge, provvede a comunicare ai Comuni sia rivieraschi che appartenenti ai bacini imbriferi montani (B.I.M.) per le concessione idroelettriche soggette al sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 1775/1933, sia la potenza nominale media tassabile, calcolata secondo le modalità di cui alla suddetta lett. a), sia gli elenchi degli Enti aventi diritto ai sovracanoni. Parimenti, ai fini dell’esigibilità dei sovracanoni e con le modalità previste dal precedente capoverso, comunica agli aventi diritti:

1) le potenze derivanti dalle derivazioni per le quali non sia stata ancora formalizzata la concessione;

2) le potenze derivanti dagli impianti di produzione per pompaggio ancorché non ancora formalizzati ovvero se formalizzati non risulta indicata nell’atto di concessione la pertinente potenza;

c) dell’entità degli eventuali danni derivati agli Enti Locali interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;

d) dell’estensione del territorio di ciascun Comune, in rapporto alla superficie totale del bacino imbrifero.

3. Gli introiti dei sovracanoni sono destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa del suolo a favore dei Comuni.”

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