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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Molise 05/04/2005, n. 11
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- L.R. 29/04/2024, n. 2
- L.R. 12/11/2013, n. 18
- L.R. 13/01/2009, n. 1
- L.R. 09/05/2008, n. 12
- Errata corrige in B.U. 30/04/2005, n. 9
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Oggetto della legge e finalità1. La presente legge disciplina l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere da parte dei soggetti interessati, favorisce |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Ai fini dell'applicazione della presente legge costituisce attività di cava l'attività organizzata e continuativa che comporta modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, volta all'estrazione per fini di utilizzazione e di commercializzazione dei materiali previsti dal Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, |
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Art. 3 - Aree escluse dalle attività estrattive1. L'attività estrattiva è vietata: a) nelle aree protette a carattere nazionale o regionale e nelle rispet |
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TITOLO II - PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE |
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Art. 4 - Piano regionale delle attività estrattive1. Il piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, è strumento generale di pianificazione delle attività estrattive. Esso ha lo scopo di individuare le aree potenzialmente utilizzabili per fini estrattivi, di seguito denominate "Ambiti estrattivi". 2. Il PRAE deve perseguire l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia dell'ambiente e territorio e delle vocazioni agricole tenendo conto dei seguenti aspetti: |
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Art. 5 - Procedura di approvazione del PRAE1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Conferenza delle autonomie locali, le associazioni di categoria e gli altri enti interessati, adotta lo schema di PRAE. |
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Art. 6 - Efficacia del PRAE1. Il PRAE ha valore di Piano regionale di settore ed è immediatamente vincolante. Costituisce variante agli strumenti urbanistici |
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TITOLO III - GENESI E VITA DEL RAPPORTO AUTORIZZATORIO |
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Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio di attività estrattive1. L'esercizio dell'attività estrattiva presuppone la disponibilità dei suoli derivante da contratto di diritto privato o da provvedimento di concessione ed è consentito con provvedimento autorizzatorio rilasciato |
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Art. 8 - Contenuto della domanda di autorizzazione1. La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva deve essere presentata all'ufficio competente dell'Amministrazione regionale, completa degli allegati di cui al presente articolo e redatta in numero di nove copie se l'area interessata dall'intervento è sottoposta a più vincoli, in numero cinque copie se sussiste solo il vincolo idrogeologico. 2. Essa deve indicare la ditta, la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale del richiedente nonché le generalità ed il domicilio del legale rappresentante; deve indicare, inoltre, l'ubicazione della cava o della torbiera, specificare il materiale che s'intende coltivare, il quantitativo di materiale da movimentare e quello da estrarre, il periodo di tempo per cui è chiesta l'autorizzazione, l'eventuale collegamento tra l'esercizio dell'attività estrattiva e le attività cui sono destinati i materiali scavati, la designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di ripristino ambientale. 3. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della seguente documentazione amministrativa: a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione; b) ricevuta di versamento, il cui importo è stabilito annualmente con atto della Giunta regionale, a favore della Regione a titolo di spese tecniche per l'istruttoria; c) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'iscrizione alla Camera di commercio; d) copia del titolo da cui |
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Art. 9 - Procedimento istruttorio e provvedimento finale1. L'ufficio regionale competente in materia di cave provvede ad effettuare l'istruttoria preliminare della domanda finalizzata a: a) accertare la regolarità e la completezza della domanda; b) verificare la compatibilità del progetto con le previsioni del PRAE, ove già approvato. 1-bis. N1 2. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione fa ricorso al metodo della Conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale partecipano le autorità preposte al rilascio dei |
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Art. 10 - Ampliamenti1. Gli interventi di ampliamento di cave esistenti sono di norma preferiti all'apertura di nuove cave e soggiacciono al medesimo reg |
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Art. 11 - Attività estrattiva su terreni del patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni1. L'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva su terreni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, delle Province e dei Comuni è condizionato dall'emanazione di un provvedimento di concessione degli stessi. 2. I criteri per la determinazione dei canoni previsti per la concessione dei suoli appartenenti al patrimonio indisponibile di Comuni, Province e Regione, |
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Art. 12 - Catasto cave e dati statistici1. È istituito presso la competente struttura della Regione Molise il catasto delle cave in attività e delle cave dismesse o abbandonate. Il catasto indica per ciascuna cava la localizzazione territoriale, lo stato giuridico-amministrativo, la |
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Art. 13 - Durata delle autorizzazioni e proroghe1. Indipendentemente dalla durata della disponibilità dei suoli, stabilita, a seconda dei casi, in contratti di diritto privato o in provvedimenti di concessione, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva dura fino all'esaurimento del giacimento e comun |
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Art. 13-bis - Attività di estrazione giacimenti minerari di cava. Contributo per attività estrattive |
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Art. 14 - Subingresso nella coltivazione1. La concessione dei suoli e l'autorizzazione sono riferite alla persona fisica o giuridica destinataria del provvedimento. |
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Art. 15 - Ripristino ambientale1. Le opere di ripristino ambientale devono essere realizzate, contestualmente alla coltivazione della cava, per lotti successivi di cui l'ultimo deve essere completato entro dodici mesi dall'ultimazione della coltivazione o comunque dalla scadenza del termine originario o prorogato. 2. Ai fini della pre |
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Art. 16 - Garanzie per il ripristino ambientale ed esecuzione in danno1. Le garanzie di cui al comma 4 dell'articolo 9 sono costituite da cauzioni da versarsi alla Tesoreria regionale vincolate a favore delle opere di ripristino ambientale. Sono consentite garanzie mediante fidejussioni bancarie o altre gar |
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Art. 17 - Adempimenti connessi all'ultimazione dei lavori1. L'ufficio regionale competente in materia di cave dispone annualmente un sopralluogo obbligatorio per la verifica dell'attuazione delle opere di ripristino ambientale ed adotta eventualmente i provvedimenti del caso. 2. Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell'autorizzazione deve chiedere al competente ufficio regionale di accertare la rispondenza dei lav |
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TITOLO IV - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 18 - Funzioni di vigilanza1. La Regione, tramite la competente Direzione generale regionale, vigila: a) sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge; b) sulla conformità dei metodi di coltivazione alle prescrizioni contenute nel PRAE e nei provvedimenti di autorizzazione; |
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Art. 19 - Sospensione lavori1. Ove siano constatate gravi inadempienze da parte dei soggetti concessionari titolari dell'attività estrattiva, l'ufficio regiona |
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Art. 20 - Decadenza1. La decadenza dalle autorizzazioni e dalle concessioni dei suoli si verifica di diritto nei seguenti casi: a) qualora il titolare non inizi i lavori |
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Art. 21 - Revoca1. La concessione dei suoli e l'autorizzazione devono essere revocate dalla Giunta regionale nei seguenti casi: a) qualora i lavori di coltivazione siano eseguiti in area diversa da quella individuata nel provvedimento autorizzatorio, in totale difformità da esso ovvero senza l'oss |
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Art. 22 - Sanzioni1. Chiunque svolga attività estrattiva senza autorizzazione o concessione oppure la prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza soggiace alla sanzione amministrativa di entità variabile tra il doppio e il decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a 10.329,00 euro. 2. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o concessione è comminata una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato, e comunque non inferiore a 10.329,00 euro. |
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TITOLO V - AREE DI CAVE ABBANDONATE O DISMESSE |
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Art. 23 - Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse1. La Regione, sulla base degli inventari delle cave abbandonate o dismesse, redatti ai sensi dell'articolo 12, provvede al ripristi |
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Art. 24 - Ricerche e studi1. Al fine di favorire interventi di recupero di aree di cave abbandonate o dismesse o di implementare la diffusione di metodi e pro |
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TITOLO VI - OSSERVATORIO SULLE ATTIVITÀ DI CAVE |
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Art. 25 - Osservatorio regionale sulle attività di cave1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle attività di cave allo scopo di: a) verificare se le attività di cava nel territorio vengono svolte in conformità del PRAE; |
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TITOLO VII - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE |
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Art. 26 - Norme di riferimento1. Le attività estrattive sono soggette alle norme dello Stato attinenti alla polizia mineraria ed alla sicurezza e salute dei lavoratori. |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 27 - Disposizioni transitorie1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge conservano efficacia fino alla loro scadenza. I canoni previsti per la concessione dei suoli appartenenti al patrimonio indisponibile di Comuni, Province e Regione, da destinare ad attività estrattiva, sono adeguati ai criteri stabilit |
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TITOLO IX - NORME FINALI E FINANZIARIE |
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Art. 28 - Abrogazioni1. È abrogato l'articolo 47 della legge regio |
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Art. 29 - Rinvio alla legislazione statale1. Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano ad osservarsi le norme dello Stato in materia di attività estrattive. � |
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Art. 30 - Oneri finanziari e capitoli di bilancio1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono regolati come segue: |
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Art. 31 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Molise. |
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