Comma aggiunto dall'art. 6, comma 7, dalla L.R. del 09/05/2008 n. 12 e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 12/11/2013, n. 18, così recitava:

“1-bis. Il Servizio competente in materia di Cave e Torbiere per l'istruttoria tecnica delle domande si avvale di una Commissione tecnica istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da sette esperti esterni: geologo, ingegnere minerario o edile, agronomo, architetto, laureato in materia forestale, laureato in materia ambientale, laureato in giurisprudenza. Il Presidente della Commissione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; il segretario è nominato con provvedimento del dirigente del Servizio competente. Alla Commissione tecnica è altresì demandato il compito di esprimere parere consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio, a norma dell'articolo 27. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare l'organizzazione, il funzionamento e le spettanze della Commissione.”

Dalla redazione