Lettera abrogata dal Reg. R. 01/03/2019, n. 4.

La lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 così recitava:

“a) la planimetria dei punti quotati dello stato attuale di avanzamento, con indicate le corrispondenti quote dello stato di avanzamento precedente, del terreno iniziale e finale, dei vertici del giacimento e dei caposaldi di riferimento di cui agli articoli 18, comma 1, lettera c) e 25;”

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