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Deliberaz. G.R. Veneto 06/09/2011, n. 1417

Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Criteri di indirizzo e coordinamento normativo con la disciplina regionale in materia di commercio, con particolare riferimento al procedimento di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione commerciale alle grandi strutture di vendita e parchi commerciali. Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, articolo 20, comma 10, lettera a). Deliberazione/Cr n. 70 del 12 luglio 2011.
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[Premessa]



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Premessa

Con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 R recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” (di seguito definito “decreto”) lo Stato, nell’ambito di un più ampio contesto normativo finalizzato ad assicurare una maggiore semplificazione dei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, ha emanato la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (di seguito definito “Suap”), in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

La sopravvenuta normativa statale ha reso necessaria l’adozione di alcuni criteri di indirizzo e coordinamento normativo con le vigenti disposizioni regionali in materia di commercio, con particolare riferimento al procedimento di conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione commerciale alle grandi strutture di vendita e ai parchi commerciali.

La Giunta regionale ha quindi provveduto all’approvazione della deliberazione Cr n. 70 del 12 luglio 2011, ai fini dell’acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare sulle proposte di rivisitazione del richiamato procedimento di conferenza di servizi., ai sensi dell’articolo 20, comma 10, lettera a) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto“,

In particolare, nella citata deliberazione giuntale è stato evidenziato quanto segue, in relazione ai citati criteri di indirizzo e coordinamento normativo:

“La disciplina statale in materia di sportello unico ha sostanzialmente provveduto ad articolare il relativo procedimento in due branche:

a) il procedimento automatizzato, nel quale confluiscono tutti i procedimenti assoggettati alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 R e successive modificazioni e integrazioni;

b) il procedimento ordinario, nel quale confluiscono tutti i procedimenti soggetti ad autorizzazione amministrativa.

In relazione alle suddette tipologie procedimentali, la normativa statale ha previsto una diversa efficacia delle disposizioni ivi emanate, stabilendo che la disciplina del procedimento automatizzato ha efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia dal 29 marzo 2011, mentre la disciplina relativa al procedimento ordinario ha efficacia a decorrere da un anno dalla predetta pubblicazione, ossia dal 30 settembre 2011.

Il principale aspetto innovativo della sopravvenuta disciplina statale consiste nell’individuazione del Suap comunale o, in sua assenza, della Camera di Commercio territorialmente competente, quale unico punto di contatto tra le imprese e la pubblica amministrazione per quanto concerne l’esercizio di attività produttive o di prestazione di servizi, ivi comprese, pertanto, le attività commerciali.

Il Suap assicura quindi una risposta unica e tempestiva in luogo delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; a conferma di ciò, si richiama l’attenzione sulla disposizione di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto, ai sensi della quale tutte le denunce, domande, atti e documentazione eventualmente presentate ad un’amministrazione diversa dal Suap comunale, devono essere immediatamente trasmesse al Suap medesimo da parte dell’amministrazione ricevente, la quale provvede a dare contestuale comunicazione al soggetto richiedente dell’avvenuta trasmissione.

Altro aspetto innovativo è dato dalla gestione telematica del procedimento, compresa la fase di presentazione dell’istanza di autorizzazione e della relativa documentazione.

Individuato nelle sue linee principali il contesto normativo statale di riferimento, occorre ora evidenziare, che le sopravvenute disposizioni statali sono direttamente applicabili nel territorio regionale, poiché esse risultano ascritte alla potest&agra

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Allegato A - Disposizioni attuative dell’articolo 20 della Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15: Disciplina del procedimento relativo allo svolgimento della conferenza di servizi per il rilascio di autorizzazioni alle grandi strutture di vendita e parchi commerciali


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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente provvedimento, adottato in attuazione dell’articolo 20, comma 10 della legge reg

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si intendono:

a) per legge regionale, la legge regionale 13/8/2004, n. 15 recante: “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, in attuazione della quale viene emanato il presente provvedimento;

b) per conferenza di servizi, una conferenza tra Comune, o la struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo 4/8/2000 n. 267,

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Art. 3 - Soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi

1. Alla conferenza di servizi partecipano, a titolo obbligatorio e con diritto di voto, oltre al Comune procedente, la Provincia e la Regione.

2. Per la Regione è legittimato a partecipare il Dirigente regionale della Direzione Comme

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Art. 4 - Rappresentatività delle organizzazioni delle imprese del commercio e delle associazioni dei consumatori

(omissis)

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Art. 5 - Istanza di autorizzazione

1. L’istanza di autorizzazione va presentata esclusivamente in modalità telematica al Suap, ove istituito, del Comune competente per territorio, o, in mancanza, alla competente Camera di commercio, utilizzando la modulistica approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) della legge regionale.

2. Nel caso di struttura associativa di Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000, l’istanza di autorizzazione di cui al comma 1, corredata della documentazione prevista al successivo articolo 6, viene immediatamente inviata da

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Art. 6 - Documentazione

1. L’istanza di autorizzazione deve essere corredata della seguente documentazione:

a) una relazione riguardante le modalità di attuazione dell’iniziativa commerciale con riferimento alla conformità urbanistica ed edilizia secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 18 della legge regionale;

b) documentazione relativa all’impatto di viabilità ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale;

c) il permesso di costruire relativo all’iniziativa commerciale o, qualora il richiedente non ne sia ancora in possesso, la documentazione necessaria per ottenerne il rilascio;

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Art. 7 - Adempimenti comunali

1. Il Suap, o in mancanza, la Camera di commercio territorialmente competente, nel termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza provvede alla trasmissione, in via telematica a Provincia e Regione, dell’istanza ricevuta e della relativa documentazione, integrata dalle seguenti attestazioni e verifiche da parte del responsabile del procedimento:

a) attestazione relativa alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione;

b) esito della verifica relativa all

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Art. 8 - Adempimenti provinciali

1. La Provincia, sulla base delle competenze amministrative attribuite dalla vigente normativa in materia di com

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Art. 9 - Adempimenti regionali

1. La Regione, sulla base delle competenze amministrative attribuite dalla vigente normativa in materia di commercio, provvede ad istruire l’istanza commerciale entro la data di svolgimento della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 10, comma 4.

2. La Regione può chiedere in ogni momento al Suap procedente chiarimenti e/o eventuali integrazioni documentali che si rendessero necessari per lo svolgimento degli adempimenti istruttori di cui al comma 1.

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Art. 10 - Funzionamento della Conferenza di servizi

1. Il responsabile del procedimento, in qualità di autorità procedente, indice la Conferenza di servizi in base al calendario stabilito dalla Regione ai sensi dell’articolo 9, comma 6, con le modalità di seguito specificate.

2. La convocazione della conferenza è effettuata con modalità telematica dal Suap competente nei confronti della Provincia, della Regione e dei soggetti a partecipazione facoltativa; a questi ultimi viene altresì trasmessa, con la medesima modalità, copia dell’istanza di autorizzazione.

3. La comunicazione della convocazione viene altresì trasmessa con modalità telematica al soggetto richiedente.

4. La Conferenza di servizi si svolge in seduta pubblica entro il termine di 120 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’

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Art. 11 - Procedimento di autorizzazione per grandi strutture di vendita o parchi commerciali da ubicarsi sul territorio di più Comuni

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale, in caso di istanza di autorizzazione per grandi strutture di vendita o di parchi commerciali ubicati o da ubicarsi nel territorio di più comuni, la responsabilità del procedimento, nonché l’espressione del voto in sede di Conferenza di servizi, sono rispettivamente affidate ad un unico soggetto, individuato ai sensi del comma 3, in rappresentanza dei Comuni interessati.

2. Il richiedente presenta contestualmente, a ciascuno dei Comuni interessati, l’istanza di autorizzazione, secondo le modalità di cui all’articolo 5, curando di allegare a ciascuno dei Comuni interessati la documentazione prevista dall’articolo 6.

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Art. 12 - Rilascio del provvedimento finale

1. Il procedimento di autorizzazione si conclude con il rilascio, da parte della competente autorit&a

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Art. 13 - Accesso alla documentazione

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 10, lett. c) della legge regionale, come coordinato con l’articolo 22, comma 1 della legge 7/8/1990, n. 241, R i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione inerente al procedimento deliberativo della conferenza di servizi.

2. A tale scopo, sa

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