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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 01/09/1993, n. 33
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- L.R. 30/01/2008, n. 1
- L.R. 19/01/2007, n. 1
- L.R. 29/12/2005, n. 24
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TITOLO I - Principi generali
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Art. 1 - (Finalità e ambito della legge)1. La presente legge, ai sensi della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, nel rispetto degli accordi internazionali e in armonia con le vigenti leggi nazionali e di attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale, detta principi e norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione Campania. |
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Art. 2 - (Classificazione delle Aree naturali protette)1. I Parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa regionale, di valore naturalistico, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle pop |
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Art. 3 - (Comitato Consultivo Regionale per le aree naturali protette)1. È istituito il Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale. 2. Il Comitato Consultivo Regionale è così composto: a) dal presidente della Giunta Regionale o suo delegato che lo presiede; |
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Art. 4 - (Compiti del Comitato Consultivo Regionale per le Aree naturali protette)1. Il Comitato Consultivo Regionale di cui al precedente art. 3: a) esprime pareri su proposte, progetti e iniziative della Giunta Regionale, degli Enti delegati e degli altri soggetti previsti dallo Statuto Regionale sulle materie della presente legge; |
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TITOLO II - Individuazione e istituzione delle aree protette
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Art. 5 - (Individuazione delle Aree naturali protette)1. Con la presente legge è approvato il programma delle Aree naturali protette di cui al seguente elenco:
a) SISTEMI PARCHI E RISERVE 1) Matese |
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Art. 6 - (Istituzioni delle Aree naturali protette)1. Per la istituzione delle Aree naturali protette si adotta la seguente procedura: a) Con decreti temporanei del Presidente della Giunta Regionale, da emanare entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, vengono istituiti, sentito |
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TITOLO III - Gestione delle aree naturali protette
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Art. 7 - (Gestione dei Parchi)1. La gestione dei Parchi è affidata ad appositi Enti - Parco con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale. |
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Art. 8 - (Il Presidente dell'Ente Parco)1. Il Presidente dell’Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori all’Urbanistica e all’Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubblic |
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Art. 9 - (Il Consiglio Direttivo) |
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Art. 10 - (Giunta)1. La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell’Ente parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni p |
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Art. 11 - (Finalità)1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, di cui u |
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Art. 12 - (Comunità del Parco)1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco, dei Presidenti delle Province e delle Comunità Montane interessate, dal Presidente della Giunta Regionale. 2. La Comunità è Organo consultivo e pr |
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Art. 13 - (Il Direttore dell'Ente Parco)1. Il Direttore dell’Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea oppure, in carenza, dell’esperienza almeno decennale presso le aree protette. Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il direttore cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei direttori entro la data del 15 maggio 2013. N16 |
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Art. 13-bis - (Il responsabile amministrativo) |
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Art. 14 - (Convenzioni)1. La “Giunta” N10 può stipulare |
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Art. 15 - (Funzioni amministrative di controllo)1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della presente legge, nonché le funzioni di vigilanza e controllo per ci |
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Art. 16 - (Educazione Ambientale)1. I Comuni e le Comunità Montane, le Amministrazioni Provinciali, le Associazioni ambientalistiche e protezioniste, gli Enti Parco |
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Art. 17 - (Gestione delle Riserve Naturali)1. Per la gestione delle Riserve naturali ricadenti sull'intero territorio di ciascuna provincia è istituito entro sei mesi dall'en |
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TITOLO IV - Piani Territoriali |
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Art. 18 - (Strumenti di attuazione)1. Piano territoriale del Parco: a) il Consiglio del parco, entro sei mesi dall'insediamento degli Organi dell'Ente, adotta, sentito il parere della Comunità del parco, un progetto di assetto territoriale del Parco, stabilisce i confini definitivi e la zonizzazione del territorio |
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Art. 19 - (Contenuti del Piano territoriale del Parco)1. Il Piano territoriale del parco formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'Area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e precisando, mediante azzonamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti. 2. In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali e naturali: a) definisce le zo |
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Art. 20 - (Durata ed effetti del Piano territoriale del Parco)1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, i Piani territoriali de |
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Art. 21 - (Elementi del Piano territoriale del Parco)1. Il PIano territoriale del Parco è costituito: a) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1: 25.000, per riprodurre l'assetto territoria |
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Art. 22 - (Articolazione zonale)1. In ciascun Parco regionale dev'essere prevista la seguente articolazione: a) zona di riserva integrale (zona "A") in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità : il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale debbono essere individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. È vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse natural |
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TITOLO V - Vigilanza e Sanzioni
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Art. 23 - (Vigilanza)1. La vigilanza per il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidata agli agenti di Polizia Urbana locale, agli agenti d |
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Art. 24 - (Sanzioni relative ai Parchi e Riserve Naturali)1. Per la violazione dell'Art. 22 si applicano sanzioni amministrative da L. 500.000 a L. 5.000.000 ed il ripristino dello stato dei luoghi. |
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Art. 25 - (Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni di cui al precedente art. 24)1. Gli agenti che hanno accertato violazioni alla presente legge, contestano immediatamente l'infrazione all'interessato a mezzo di apposito verbale da trasmettere in copia all'Autorità da cui dipendono, ed al Direttore dell'Ente Parco. |
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Art. 26 - (Proventi delle sanzioni di cui all'art. 25)1. I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, verranno i |
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TITOLO VI - Norme finanziarie
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Art. 27 - (Finanziamento)1. La Regione finanza l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione dei parchi e delle riserve, concorre altresì alla spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione. |
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Art. 28 - (Oneri e finanziamenti)1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantizzati per l'anno finanziario 1993 in lire 20.000.000.000, si farà fronte per 10.000 |
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Art. 29 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbl |
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