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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Ord. P.C.M. 17/11/2016, n. 4
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- Ord. P.C.M. 07/04/2017, n. 20
- Ord. P.C.M. 14/12/2016, n. 8
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PremessaIl Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 Visto il decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettera b), e comma 5, lettera d), 3, 5, 6, 8 e 33; Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2016, ed in particolare l'art. 9; Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016 hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio - abi |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito, con modificazione, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'allegato 1 e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificata dall'art. 7, comma 8, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.N2 |
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Art. 2. - Presentazione della comunicazione di avvio dei lavori1. Le comunicazioni di avvio dei lavori di cui all’art. 8, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono presentate dai soggetti legittimati agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 dello stesso decreto mediante la procedura informatica predisposta dal Commissario straordinario. Le dette comunicazioni costituiscono comunicazione di inizio lavori asseverata ai fini delle successive verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, come disposto dall’art. 8, comma 3, del predetto decreto-legge.N8 2. La comunicazione, resa nelle forme di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, deve indicare, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio, con riferimento alla data dell'evento sismico: a) gli estremi e la categoria catastali; b) la superficie complessiva; c) la destinazione d'uso; d) estremi della scheda FAST, AeDES o GLAeDES che attesti l’inutilizzabilità dell’edificio;N9 e) il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà; f) l'eventuale nominativo dei locatari o comodatari, residenti e non, e gli estremi del contratto di locazione o comodato. 3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; b) Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all’Ufficio speciale l’indicazione dell’impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell’Anagrafe di cui all’articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altres |
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Art. 3. - Avvio dei lavori1. Contestualmente al deposito della comunicazione di cui all'art. 2 i soggetti legittimati possono avviare i lavori di riparazione con rafforzamento locale dell'edificio. |
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Art. 4. - Documentazione integrativa e domanda di contributo1. Nel termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, i soggetti legittimati depositano presso l’Ufficio speciale, con le modalità di cui al comma 1 dell’art. 2, la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori e che sia comunque necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, per le valutazioni in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia e per il deposito del progetto strutturale o per l’autorizzazione sismica. |
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Art. 4-bis - Domanda di contributo presentata prima dell’avvio dei lavori1. La domanda di contributo relativa agli interventi di rafforzamento locale di cui all’art. 1, comma 1, della presente ordinanza, per i quali non sia preventivamente intervenuto l’i |
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Art. 5. - Conclusione dei lavori |
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Art. 6. - Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale |
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Art. 7. - Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all'art. 1, in modo da consentire a numerose famiglie di rientrare nelle pro |
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Allegato 1 - Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabileDanno lieve per edifici in muratura Si intende per danno lieve il danno conseguente alla crisi sismica iniziata a far data dal 24 agosto 2016, subito dagli edifici dichiarati inagibili secondo la procedura AeDES, che non supera nessuna delle condizioni di seguito definite: lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo; evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano; presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali; distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari; pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata com |
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