Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il provvedimento - in attuazione dell’art. 5 della L. 124/2015 (cosiddetta “Riforma della P.A. - Legge Madia”) - provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso. Al provvedimento viene allegata una tabella contenente l'elenco delle attività economiche, edilizie ed ambientali ed il relativo regime giuridico applicato. Per ciascuna singola voce della tabella è indicato il pertinente riferimento normativo nazionale. Con riguardo alla materia edilizia, il provvedimento apporta modifiche al T.U. dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) volte alla semplificazione, tra le quali si segnala:
sostituzione della SuperDIA in favore della SCIA alternativa al permesso di costruire;
ampliamento del range degli interventi realizzabili in edilizia libera;
eliminazione del regime della Comunicazione di inizio lavori “semplice” (CIL), con la conseguenza che la Comunicazione di inizio lavori dovrà essere sempre “asseverata” (CILA);
abolizione del certificato di agibilità in favore della “Segnalazione certificata di agibilità”.
Viene, inoltre, prevista la futura emanazione (tramite decreto ministeriale sottoposto alla previa intesa in Conferenza unificata Stato-Regioni), per la specifica materia edilizia, di un “glossario unico”, finalizzato a rendere omogeneo il regime giuridico degli interventi edilizi su tutto il territorio nazionale.
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito “Scia”) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disp
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Art. 2. - Regimi amministrativi delle attività private
1. A ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.
2. Per lo svolgimento delle attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo Sportello unico. Ove per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione s
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Art. 3. - Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
1) al comma 1, lettera a), le parole “, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW” sono soppresse;
2) al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente: “a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;”;
3) al comma 1, lettera b) le parole “di rampe o” sono soppresse e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”;
4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;
5) al comma 6, lettera a), le parole: “dai commi 1 e 2” sono sostituite con le seguenti: “dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;”;
c) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente: “Art. 6-bis.(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata). — 1. Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, de
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Art. 4. - Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
1. Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
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Art. 4-bis - Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
SCIA unica
SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Comunicazione
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
SCIA unica
SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
SCIA unica
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10,si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Comunicazione
Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
13.
Subingresso
in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.
SCIA unica
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
14.
Apertura
Ampliamento
Trasferimento di sede
di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
15.
Subingresso
in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
SCIA unica
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni (60 per indire la conferenza e 120 per lo svolgimento della stessa) più SCIA unica
Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitariaper prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10,si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
21.
Subingresso
SCIA unica
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria pì comunicazione per voltura prevenzione incendi:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
La comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio.
Se l'attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
a) SCIA unica
b) Comunicazione
a) Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
b) Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:
Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL e alla Camera di Commercio.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
Se l'attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tali attività.
Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.
Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari
In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
SCIA unica
Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:
La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resanell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL.
Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.
In caso di attività soggetta a prevenzione incendi, la relativa comunicazione ai fini della voltura è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.
Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:
a) esercizio di vicinato;
b) media o grande struttura di vendita;
c) in caso di attività commerciale già avviata.
a) SCIA unica
b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione
c) Comunicazione
a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
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SEZIONE II - EDILIZIA
La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell'apposita colonna l'eventuale concentrazione di regimi.
Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati. Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l'eventuale concentrazione dei regimi.
In particolare, nel caso in cui per la CILA e la SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso, nell'apposita colonna è indicato «CILA e SCIA più autorizzazioni» o «SCIA unica», anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle. La scelta nasce dall'esigenza di contemplare in un unico prospetto «comunicazioni» con diversa denominazione (la CILA, appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia. Resta chiara la sostanziale efficacia «condizionata» del titolo, anche per le fattispecie in questione.
1. Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi
ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
1.
Manutenzione ordinaria
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Attività edilizia libera
Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II).
D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. a) e art. 6, c. 1, lett. a)
2.
Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW.
Attività edilizia libera
Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II).
Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
– non alterino la volumetria complessiva degli edifici e
– non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso
– non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio
– non riguardino le parti strutturali dell'edificio.
Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.
D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. b) e art. 22 c. 1, lett. a)
5.
Restauro e risanamento conservativo (leggero)
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.
D.P.R n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 6-bis
6.
Restauro e risanamento conservativo (pesante)
Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, qualora riguardino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.
Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.
D.P.R. n. 380/2001, art. 3, c. 1, lett. c), art. 22, c. 1, lett. b)
7.
Ristrutturazione edilizia cosiddetta «semplice» o «leggera»
Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.
Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge:
– non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) e che
– non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante:
1. non aumenti il volume complessivo;
2. non modifichi la sagoma di edifici vincolati;
3. non modifichi i prospetti dell'edificio;
4. non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.
Intervento di demolizione e ricostruzione:
– stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
– stessa sagoma dell'edificio preesistente, se vincolato ex D. Leg.vo il 42 del 2004 (paesaggistico o storico culturale);
– senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.
SCIA
Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
– non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente
– e comportino:
1. aumento del volume complessivo
2.modifiche al prospetto dell'edificio
3. cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico.
Autorizzazione/silenzio- assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione
Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.
Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1. o 1.2. La relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
D.P.R. n. 380/2001, artt. 10, c. 1, lett. c), 20 e 23, c. 01 lett. a)
9.
Nuova costruzione di manufatto edilizio
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati.
Autorizzazione/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, sottosezione 1.1.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza del servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo
Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.
Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge:
Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:
– siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo
– che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive.
SCIA alternativa all'autorizzazione
Nel caso di presentazione della SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori.
Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2.
Ampliamento di manufatti edilizi esistenti, fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente fermo restando, per gli interventi pertinenziali quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3, c. 1 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Autorizzazione N2 / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria
Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.
Autorizzazione N2/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.
Autorizzazione N2/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione vedi sottosezione 1.1.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione.
AutorizzazioneN2/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001
Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1.
L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi.
Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi
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SEZIONE III - AMBIENTE
1.1 AIA - Autorizzazione integrata ambientale
ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
1.
Realizzazione di una nuova installazione o modifica sostanziale di una installazione in cui si svolgono una o più attività elencate all'Allegato VIII alla parte II del D. Leg.vo n. 152/2006.Rinnovo/Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le installazioni esistenti
– elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D. Leg.vo n. 152/2006 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;
– modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D. Leg.vo n. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente;
– elencati all'allegato IV alla Parte Seconda del D. Leg.vo n. 152/2006 qualora si tratti di opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
– elencati nell'allegato IV, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome», l'autorità competente valuti che possano produrre impatti negativi significativi sull'ambiente.
Autorizzazione
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 3 e dell'art 26 comma 4 del D. Leg.vo 152/2006 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale sono acquisiti nell'ambito del procedimento di VIA e sono sostituiti o coordinati nel provvedimento di VIA.
Per i procedimenti relativi a progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle Province Autonome, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L. 241/1990 nell'ambito della Conferenza di Servizi della VIA vengono acquisiti tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'opera o intervento.
Progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA:
– elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D. Leg.vo n. 152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
– le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II alla Parte Seconda del D. Leg.vo n. 152/2006 la cui realizzazione potenzialmente possa produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
– elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D. Leg.vo n. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante «Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome».
Realizzazione di impianti non soggetti ad AIA e/o a VIA nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi;
b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
È fatta salva la possibilità, per il gestore, di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggetta solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale.
– Installazione di nuovo stabilimento che produce emissioni in atmosfera
– trasferimento da un luogo all'altro di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera
– modifica sostanziale di uno stabilimento esistente
– rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
Autorizzazione
Nell'ipotesi di avvio di manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, l'autorizzazione comprende la comunicazione al Comune che può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
di stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga elencati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del
MANUFATTI LEGGERI E/O PREFABBRICATI (Interventi soggetti alla richiesta di Permesso di costruire; Interventi nell’ambito di strutture ricettive all’aperto) - MANUFATTI TEMPORANEI, CONTINGENTI O PRECARI (Distinzione tra manufatti realizzabili liberamente e richiedenti Permesso di costruire; Caratteristiche dalle quali desumere la precarietà e temporaneità del manufatto; Strutture destinate all’esercizio di attività di somministrazione) - TABELLA RIASSUNTIVA - RASSEGNA DI CASI GIURISPRUDENZIALI.
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