Le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell'attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell'art. 6-bis, e disciplinano con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1 soggetti a permesso di costruire.

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