Deliberaz. G.R. Abruzzo 12/07/2016, n. 468 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Deliberaz. G.R. Abruzzo 12/07/2016, n. 468

Legge regionale 3 novembre 2015, n. 36, art. 6 - Disciplina dell’autorizzazione provvisoria degli scarichi di acque reflue urbane in attuazione dell’art. 124 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152R e s.m.i. "Norme in materia ambientale", che, alla parte Terza, Sezione II, definisce "la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

- prevenire e ridurre l'inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;

- mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità [...];

- impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico."

VISTA la legge regionale 29 luglio 2010, n. 31R recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale)";

VISTO il Piano di tutela delle Acque della Regione Abruzzo approvato con Delib.C.R. n. 51/9 del 16 dicembre 2015R, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 11 del 23 marzo 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 73 del D.Lgs. n. 152/06 citato, il raggiungimento degli obie

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Allegato - Disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi


1. Obiettivo

La legge regionale 3 novembre 2015, n. 36R "Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art. 124, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e modifica alla L.R. n. 5/2015",all'art. 6, comma 3 rimanda alla Giunta regionale la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria degli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti ed infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione degli stessi.

Il presente documento disciplina pertanto le fasi di autorizzazione provvisoria di detti scarichi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 4 art. 6 della stessa L.R. n. 36/2015.


2. Campo di applicazione

La disciplina di che trattasi si applica agli scarichi provenienti da depuratori di acque reflue urbane per il tempo necessario allo svolgimento degli interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati a rendere conformi gli impianti rispetto alle previsioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione e alla dismissione degli stessi impianti.


3. Durata dell'autorizzazione

La durata massima dell'autorizzazione provvisoria, legata al periodo di svolgimento degli interventi, fino alla messa in funzione dell'impianto conforme, come da cronoprogramma dei lavori che costituisce parte integrante del provvedimento di autorizzazione provvisoria, non può superare i diciotto mesi, salvo un'unica proroga concedibile di non oltre tre mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connessa ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Soggetto Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso. Il Soggetto Gestore che fa istanza di autorizzazione provvisoria comunica comunque preventivamente e tempestivamente ogni modifica al cronoprogramma dei lavori.


4. Istanza di autorizzazione

Il Gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane presenta l'istanza per l'autorizzazione provvisoria alla Regione - Servizio Gestione e Qualità delle Acque - contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto dell'impianto di

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