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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 93
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 93
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 93
D. Leg.vo 12/05/2016, n. 93
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 27/09/2021, n. 130 (L. 25/11/2021, n. 171)
- D. Leg.vo 16/03/2018, n. 29
- D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172)
- L. 27/02/2017, n. 19
- L. 04/08/2016, n. 163
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifi |
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Art. 1 - Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente: “1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, |
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Art. 2 - Leggi di spesa pluriennale1. I commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono sostituiti dai seguenti: |
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Art. 3 - Impegno e pagamento1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente: “Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile. 2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicità nonché nel rispetto delle leggi vigenti. L'assunzione dei suddetti impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli impo |
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Art. 5 - Modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;”; b) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.”; |
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Art. 5-bis - (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile)1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: “4-bis. Per particolari e motivate esigenze di carattere organizzativo, anche connesse all'articolazione territoriale delle amministrazioni, le attività di controllo degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), e d) ed all'articolo 11, comma 3-ter, possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima Regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate con determina del Ragioniere generale dello Stato.”; b) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), come modificata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, le parole: “i capitoli interessati” sono sostituite dalle seguenti: “le unità elementari di b |
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Art. 6 - Modifica alla normativa sui residui passivi1. Gli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono abrogati. Conseguentemente all'articolo 275, comma 2, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole: “di cui all'articolo 36, secondo comma, della legge” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”. 2. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti: “Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - 1. Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio. 2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno rel |
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Art. 7 - Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato1. Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: “Art. 47-bis (Racc |
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Art. 8 - Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari ad euro 7.180.000 per l'anno 2016, ad e |
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Art. 9 - Sperimentazione ed entrata in vigore1. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, introdotte dagli articoli 2, 5, 6 e 7 del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017. N1 |
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AllegatoParte di provvedimento in formato grafico |
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