Articolo modificato dall'art. 1, comma 5, della L. 27/02/2017, n. 19 e, successivamente, abrogato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 27/09/2021, n. 130 (L. 25/11/2021, n. 171), così recitava:

"Art. 4 - Disposizioni in materia di entrata

Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base degli esiti di approfondimenti da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dagli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sentiti i Ministeri interessati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione."

Dalla redazione