Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 1 - (Disposizioni in materia di assetto istituzionale)

1. Alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 8 (Interventi regionali per la sicurezza dei comuni) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"c) in tutti gli altri casi, con procedura di accordo tra comuni che complessivamente abbiano un numero di almeno diecimila abitanti o con un minimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto, o laddove non raggiungano tali entità numeriche, con procedura di accordo tra almeno cinque comuni. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.".

2. La Regione, previa convenzione e nell'ambito della disponibilità di bilancio, può erogare annualmente un contributo finanziario e può concedere in comodato l'uso di beni regionali a favore del CRAL - Regione Lombardia.

3. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2 (Istituzione del Corpo forestale regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo nelle materie di competenza regionale concernenti la tutela del patrimonio forestale ed agro-silvo-pastorale, connesse alla valorizzazione dell'ambiente naturale, alla disciplina dell'attività venatoria e all'assetto del territorio, è istituito il Corpo forestale regionale.";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - (Funzioni del Corpo forestale regionale)

1. Il Corpo forestale regionale, fatte salve le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, esercita funzioni di vigilanza e controllo, compreso l'accertamento delle violazioni in materia forestale, agro-silvo-pastorale e del territorio rurale, ed in particolare:

a) polizia forestale e del territorio rurale;

b) vigilanza sulle aree protette regionali;

c) vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari nel settore agro-silvo-pastorale.

2. Il Corpo forestale regionale esercita altresì le seguenti funzioni:

a) previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi;

b) controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington).

3. Il Corpo forestale regionale svolge attività di supporto alla Regione e agli enti locali nelle seguenti materie per gli aspetti di competenza regionale:

a) prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie della fauna selvatica e ittica;

b) monitoraggio della patologie forestali di origine biotica e abiotica;

c) monitoraggio delle risorse agro-silvo-pastorali e naturali;

d) monitoraggio del dissesto idrogeologico;

e) gestione del demanio forestale regionale;

f) divulgazione, formazione ed informazione, anche a scopo didattico sui temi delle foreste e del territorio rurale;

g) usi civici;

h) certificazione del materiale forestale di riproduzione;

i) certificazione di qualità ambientale;

j) supporto all'attività di protezione civile e pubblico soccorso.

4. Il Corpo forestale regionale, con le modalità di cui all'articolo 3, svolge attività di supporto anche a favore delle province, dei comuni, delle comunità montane e di altri enti pubblici, nei seguenti ambiti:

a) vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;

b) vigilanza nel settore agro-silvo-pastorale;

c) vincolo idrogeologico;

d) consulenza e assistenza tecnica ai proprietari di beni silvo-pastorali e agli operatori economici del settore forestale;

e) vigilanza e controllo in materia di cave.

5. Il Corpo forestale regionale esercita funzioni di vigilanza e controllo nei settori forestale, territoriale e agro-silvo-pastorale, con particolare riferimento agli ambiti di cui alle lettere a), b), c), e), del comma 4, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. In tali casi il Corpo forestale regionale interviene previa segnalazione all'ente competente e dà notizia allo stesso degli accertamenti eseguiti, dei rilievi effettuati e dei provvedimenti adottati.".

4. In fase di prima attuazione dell'articolo 122 della Costituzione e in attesa di una disciplina organica della materia, la carica di consigliere regionale è incompatibile con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco e assessore di comuni capoluogo di provincia, nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.”

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