Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

"Art. 2. - Disposizioni in materia di sviluppo economico.

1. Alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura)(4)è apportata la seguente modifica:

a) la lettera c) del paragrafo 4 dell'allegato A è sostituita dalla seguente:

"c) sono, altresì, imprenditori agricoli a titolo principale:

c.1) le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, aventi per oggetto sociale esclusivamente attività agricole e formate da almeno la metà dei soci che siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita semplice la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

c.2) le società cooperative agricole di conduzione e di servizi, nonché quelle di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, aventi per oggetto sociale esclusivamente attività agricole, quando per l'esercizio di tali attività utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci. Almeno la metà dei soci della cooperativa deve essere comunque in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

c.3) le società di capitali aventi per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola di conduzione, di trasformazione, condizionamento e commercializzazione della produzione agricola e zootecnica ed il cui capitale sociale sia sottoscritto per oltre il cinquanta per cento da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni. A tale fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all'organo di amministrazione della società entro quindici giorni. Per il riconoscimento si richiede altresì che l'approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici da trasformare non ecceda il limite quantitativo della metà di quelli complessivamente trasformati.”.

2. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

“3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l’utilizzo di metodi ecologici, su parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica; qualora l’istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.”;

b) il comma 5 dell’articolo 41 è sostituito dal seguente:

“5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.”".

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino