Articolo abrogato dal D.L. 31/05/1994, n. 330 (L. 27/07/1994, n. 473).

L‘articolo 30 così recitava:

“Art. 30. - Contributi deducibili

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito.”

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