Il D.L. 28/12/1993, n. 543 (L. 17/02/1994 n. 121), ha disposto che l'articolo 12, comma 1 va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di "gestione" e "controllo" non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo".

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