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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Calabria 04/09/2001, n. 19
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- L.R. 21/08/2006, n. 7
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Premessa |
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TITOLO I - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità) |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione e qualificazione dell'attività amministrativa)1. La presente legge disciplina l'attività amministrativa della Regione, degli enti, istituti o aziende da essa dipendenti o strumentali, nonché, in quanto applicabile, degli enti pubblici economici dipendenti dalla Regione. 2. È fatta salva la disciplina dei procedimenti amministrativi prevista dalle leggi regionali di settore, ove compatibile con i principi della presente legge. 3. L'attività amministrativa regionale è improntata a criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di proporzionalità, di pubblicità e di trasparenza. Il procedimento non può essere aggravato con l'introduzione di adempimenti non previ |
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Art. 3 - (Procedure amministrative)1. Le procedure di un provvedimento amministrativo regionale sono l'insieme di atti e di operazioni tra loro collegati e preordinati |
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CAPO II - COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 4 - (Responsabile del procedimento)1. La responsabilità dei procedimenti amministrativi regionali è assegnata al settore, ovvero ad altra articolazione amministrativa prevista nella struttura organizzativa dell'ente, sulla |
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Art. 5 - (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria; c) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee o incomplete; può esperire accertamenti tecnici ed ispezio |
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Art. 6 - (Conflitto di interessi) |
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CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - ACCORDI DI PROGRAMMA |
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Art. 7 - (Avvio del procedimento)1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità |
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Art. 8 - (Modalità della comunicazione di avvio del procedimento)1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 7 dell'avvio del procedimento stesso, ove possibile in via telematica e, comunque, con mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione. N38 2. La comunicazione è personale e deve indicare: |
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Art. 9 - (Intervento nel procedimento e modalità)1. I titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno diritto di intervenire nel procedimento: a) prendendo visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali è espressamente prevista la esclusion |
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Art. 10 - (Casi di esclusione) |
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CAPO III-BIS - SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA |
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Art. 11 - (Conferenza di servizi- Valutazioni ambientali) |
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Art. 12 - (Riunione decisoria)1. Qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, ed anche nell'ambito di un sub-procedimento, due o più articolazioni amministrative della Regione, responsabile dell'intero procedimento è il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale. |
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Art. 13 - (Intese e accordi con altre amministrazioni- Accordo di programma)1. Anche al di fuori delle ipotesi di conferenza di servizi, la Regione può concludere con le altre amministraz |
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Art. 14 - (Accordi con gli interessati) |
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Art. 15 - (Segnalazione di inizio attività- Silenzio assenso)1. Nei casi in cui l'esercizio di un'attività privata e, comunque, imprenditoriale, commerciale o artigianale sia subordina |
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Art. 16 - (False attestazioni) |
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Art. 17 - (Audizioni pubbliche) |
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Art. 18 - (Casi di esclusione) |
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CAPO IV - DURATA DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 19 - (Termini per la conclusione del procedimento)1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione regionale ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso ed entro termini certi e predeterminati. N48 |
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Art. 20 - (Obbligo della motivazione)1. Ogni provvedimento o altro atto amministrativo deve essere motivato. 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e |
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Art. 21 - (Decorrenza e sospensione dei termini)1. Nei procedimenti avviati su domanda degli interessati, il termine decorre dalla data di assunzione al protocollo generale dell’ente. N49 2. Nei procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data di adozione dell'atto formale di iniziativa assunto dagli organi regionali ovvero dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente, a seguito dell'atto o del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 3. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento; b) nei casi in cui debba essere sentito obbligatoriamente un organo con |
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Art. 22 - (Proroga dei termini)1. I termini fissati ai sensi dell'art. 19 possono essere prorogati per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta |
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Art. 23 - (Procedimenti aventi ad oggetto benefici finanziari)1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, nelle forme previste per i provvedimenti di carattere generale, dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione stessa deve attenersi. |
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Art. 24 - (Conferenza di servizi - Valutazioni di impatto ambientale) |
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Art. 25 - (Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune) |
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Art. 26 - (Attività private subordinate a denuncia preventiva. Silenzio assenso) |
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Art. 27 - (False attestazioni) |
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Art. 28 - (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive) |
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Art. 29 - (Autocertificazione - Presentazione di atti e documenti - Accertamenti d'ufficio)1. L'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti |
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Art. 29-bis - (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico)1. Per favorire la semplificazione a |
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Art. 30 - (Sanzioni)1. La violazione o la elusione delle norme della presente legge, la grave inosservanza delle direttive generali e, comunque, le inerzie ed i ritardi nello svol |
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TITOLO II - DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI |
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CAPO I - DIRITTO DI ACCESSO |
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Art. 31 - (Accesso)1. Salvo il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsti dalla legislazione statale, qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai fini della facoltà di intervenire nel procedimento relativ |
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Art. 32 - (Specificazioni sull'accesso)1. Ai consiglieri regionali è consentito l'accesso diretto, senza formalità e con relativo rilascio di copie, a tutti gli atti e p |
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Art. 33 - (Categoria di documenti sottratti all'accesso)1. Fatte salve le ipotesi di segreto o di divieto di divulgazione previste dall'ordinamento statale e ferme restando le ipotesi di esclusione o limitazione dell'accesso previste dalla l. 241/1990 e dal relativo regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono sottratte all'accesso - ai sensi dell'articolo 24, comma 2 e comma 6, lett. d), della medesima legge, e con riferimento all'esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi, imprese od associazioni - le seguenti categorie di documenti: a) fascicoli personali dei dipendenti dell'Amministrazione, per la parte relativa alle situazioni personali e familiari, ai dati anagrafici, alle comunicazioni personali, ad eventuali selezioni psico-attitudinali, alla salute, alle condizioni psico-fisiche; b) richieste di accertamenti medico-legali e relativi risultati; c) accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza di infermit |
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Art. 34 - (Limitazione)1. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti del documento, possono essere esibite in visione |
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Art. 35 - (Differimento)1. Il differimento dell'accesso ai documenti amministrativi disposto quando la divulgazione dei documenti potrebbe impedire od ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque |
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Art. 35-bis - (Comunicazione di rifiuto, limitazione o differimento) |
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Art. 36 - (Silenzio rifiuto) |
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Art. 37 - (Responsabilità del procedimento di accesso) |
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Art. 38 - (Accesso informale e formale)1. Ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conosc |
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Art. 39 - (Avvio del procedimento di accesso informale)1. La richiesta di accesso informale è rivolta direttamente alla struttura che ha formato i documenti o che li detiene stabilmente. |
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Art. 40 - (Termini del procedimento di accesso informale)1. In caso di accoglimento della richiesta di accesso informale, la struttura provvede immediatamente e senza formalità all'esibizi |
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Art. 42 - (Trasmissione ad Amministrazione od ufficio competente) |
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Art. 43 - (Termini del procedimento di accesso formale)1. In caso di presentazione di istanza formale di accesso, il procedimento deve concludersi con la comunicazione formale dell'esito nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale. 2. Nel ca |
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Art. 44 - (Identificazione dei richiedenti ed accertamento dei requisiti per l'accesso)1. L'identificazione del richiedente avviene: |
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Art. 45 - (Modalità per l'esercizio del diritto di accesso informale e formale)1. Il responsabile del procedimento di accesso accerta l'identità del richiedente e, ove occorra, la sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, verificando l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta, fornendo altresì la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del r |
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Art. 46 - (Accesso da parte di altre pubbliche Amministrazioni)1. La richiesta di accesso deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato. |
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Art. 47 - (Costi delle copie)1. Fermo restando che l'esercizio del diritto d'informazione e di visione dei documenti amministrativi è assicurato gratuitamente, per il rilascio di copie è dovuto il rimborso dei costi di ricerca e di ripro |
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Art. 48 - (Autenticazione e imposta di bollo)1. Sulla richiesta di accesso e sulla copia conforme all'originale rilasciata dall'ufficio non è dovuta l'imposta di bollo, ferma r |
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Art. 49 - (Segreto d'ufficio)1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provved |
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TITOLO III - PUBBLICAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE |
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Art. 50 - (Pubblicazione degli atti regionali e di interesse regionale) |
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Art. 51 - (Modalità di pubblicazione) |
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Art. 52 - (Richiesta di pubblicazione e relative spese) |
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Art. 53 - (Conformità della pubblicazione. Correzione degli errori) |
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Art. 54 - (Responsabilità della pubblicazione) |
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Art. 55 - (Strutturazione del Bollettino Ufficiale) |
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Art. 56 - (Tiratura e distribuzione gratuita) |
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Art. 57 - (Prezzi e vendita al pubblico) |
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Art. 58 - (Versamento) |
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Art. 59 - (Supplemento speciale) |
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Art. 60 - (Disposizioni transitorie "Sportello Unico per le attività economiche")1. Per agevolare l'avvio e lo sviluppo di attività economiche nella Regione, in via transitoria e per la durata di 365 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni riportate nel presente articolo si applicano a tutti i procedimenti amministrativi aventi natura concessiva o autorizzativa, di competenza delle strutture regionali dipartimentali sulla base della legislazione statale e regionali, per interventi comunque connessi alle attività economiche ed ai procedimenti e sub-procedimentali ad essi strumentali, conseguenti o comunque connessi, previsti obbligatoriamente dalla legge, ad iniziativa, d'ufficio o di parte. 2. I procedimenti amministrativi di cui al comma 1 devono essere conclusi con la massima tempestività, mediante l'adozione di un atto o di un provvedimento espresso. Il termine entro il quale i procedimenti devono essere conclusi è stabilito, in quarantacinque giorni, salvo che non sia diversamente disposto con specifiche norme di legge statale. 3. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte. Qualora venga rilevata l'incompletezza o erroneità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento, provvederà con la massima urgenza a chiedere informalmente agli interes |
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Art. 61 - (Norma finale) |
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Art. 62 - (Abrogazione di norme)1. È abrogata la legge regionale 17 maggio 1976, n. 14. |
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Art. 63 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non previsto nella presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 |
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