Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 05/07/2017, n. 29, così recitava:

“Art. 27 - (False attestazioni)

1. Con la denuncia o la domanda di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 26, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non si realizzano gli effetti permissivi o conformativi previsti dal comma 1 dell'art. 26 e non è ammessa la sanatoria prevista dal comma 2 dello stesso articolo.

2. Le sanzioni amministrative previste in caso di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione, o in difformità da esso, si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio alle attività ai sensi dell'art. 26 in mancanza dei requisiti richiesti o comunque in contrasto con la normativa vigente.”

Dalla redazione