Articolo abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 06/04/2011, n. 11, così recitava:

“Art. 53 - (Conformità della pubblicazione. Correzione degli errori)

1. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale deve essere puntualmente conforme al testo trasmesso per la stampa in originale o copia conforme.

2. Il Direttore responsabile, qualora il testo di un atto pubblicato nel Bollettino Ufficiale presenti difformità rispetto al testo originale, su indicazione del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale, ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte del Bollettino Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo.”

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