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Deliberaz. G.R. Calabria 12/05/2022, n. 191

Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 "Riunione decisoria" della Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) e per l'individuazione del Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi.
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Premessa

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124", recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, novellando in particolare la disciplina generale dell'istituto della Conferenza di Servizi, che trova ora collocazione negli articoli da 14 a 14-quinquies della citata legge n. 241/1990, con l'intento di semplificare l'istituto in oggetto;

- il citato D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha riformulato l'art. 14-ter "Conferenza simultanea" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevedendo che alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ciascun ente o amministrazi

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Allegato - Direttive per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12 "Riunione decisoria" della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso) e per l'individuazione del Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi

 

1. Ambito di applicazione

Le presenti direttive disciplinano la riunione decisoria di cui all'art. 12, legge regionale 19/2001, da attivare, preliminarmente alla conferenza di servizi, qualora nel medesimo procedimento siano coinvolte, a qualsiasi titolo, due o più articolazioni amministrative della Regione e dettano disposizioni per l'individuazione del Rappresentante Unico Regionale nella conferenza di servizi.

 

2. Procedura interna successiva alla ricezione della convocazione da parte di altri enti e individuazione del Rappresentante unico regionale

Qualora la Regione debba partecipare alla conferenza di servizi indetta da altra amministrazione procedente sono previste 3 ipotesi, per ciascuna delle quali viene individuata una modalità di gestione volta ad accelerare gli adempimenti di competenza.

I) La comunicazione concernente l'indizione della conferenza di servizi èricevuta dal Presidente della Giunta regionale

La comunicazione è trasmessa immediatamente al Dirigente generale ritenuto competente.

II) La comunicazione è ricevuta da una Direzione generale

La comunicazione è trasmessa immediatamente, unitamente alle valutazioni/osservazioni di competenza, al Dirigente di settore competente per materia e, ove trattasi di settore appartenente ad altro dipartimento, per conoscenza al Dirigente Generale del dipartimento interessato.

III) La comunicazione è ricevuta da un Dirigente di settore

Il Dirigente di settore valuta immediatamente se la questione oggetto della conferenza sia riconducibile alla competenza del proprio settore.

In questa ipotesi si prospettano 3 possibilità:

a. Qualora il Dirigente di settore accerti la propria incompetenza in relazione alla partecipazione alla conferenza, trasmette immediatamente la comunicazione di indizione al Dirigente di settore ritenuto competente e, per conoscenza, al Dirigente Generale del proprio dipartimento. Ove trattasi di settore appartenente ad altro dipartimento, la comunicazione di indizione deve essere altresì trasmessa per conoscenza al Dirigente Generale del dipartimento interessato. Il dirigente di Settore competente procede alla comunicazione del nominativo del R.U.R. e agli adempimenti conseguenti. In caso di conflitto negativo di competenza si applica quanto previsto alla lettera c).

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