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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 18/09/2013, n. 29/E
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Con le modifiche introdotte da:
- Circ. Agenzia Entrate 31/03/2016, n. 7/E
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PremessaIl decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, entrato in vigore il 6 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (di seguito «decreto»), contiene alcune misure agevolative dirette a favorire il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio, anche con finalità di stimolo dei settori produttivi di riferimento. In sintesi, per quanto riguarda gli specifici |
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1. Interventi di riqualificazione energetica degli edificiL’art. 14 del decreto, nel prorogare le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, non ne ha modificato l’impianto normativo di riferimento. Pertanto, restano valide, in quanto compatibili, le disposizioni istitutive dell’agevolazione, i relativi decreti e provvedimenti di attuazione, nonché i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione. 1.1 Interventi interessati dalla proroga delle detrazioni La disciplina delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica è contenuta nell’art. 14 del decreto. Il comma 1 stabilisce che «Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013.». Per meglio comprendere la portata della proroga disposta dal comma 1 dell’art. 14, in termini di interventi agevolabili e relativa decorrenza, occorre preliminarmente evidenziare che le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state introdotte dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 e più volte prorogate con apposite disposizioni negli anni successivi. Tra queste, si ricorda l’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, richiamato dall’art. 14 in esame, che aveva prorogato le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica al 31 dicembre 2011. Successivamente, detto termine finale era stato spostato al 31 dicembre 2012, ad opera dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, e poi al 30 giugno 2013, ad opera dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012. Per entrambe le proroghe, comunque, il legislatore era intervenuto sostituendo il termine finale dell’agevolazione previsto dall’art. 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010; quest’ultima, quindi, era la disposizione che regolava le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 63 del 2013. Ne consegue che la proroga al 31 dicembre 2013 riguarda tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica previsti dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, di seguito indicati: - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, introdotti a decorrere dal 2007 dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, con un limite massimo della detrazione pari a euro 100.000. Per questa tipolo |
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2. Interventi di recupero del patrimonio edilizio2.1 Proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di euro 96.000 Le detrazioni per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono disciplinate, a decorrere dal 2012, dall’art. 16-bis del TUIR. Le detrazioni sono state inserite stabilmente nel corpo delle spese rilevanti ai fini IRPEF dall’art. 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, accorpando in un unico articolo sia la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, originariamente prevista dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata (comma 1 dell’art. 16-bis), sia la detrazione nei casi di interventi di ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, prevista a favore dell’acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari facenti parte del fabbricato, originariamente prevista dall’art. 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e più volte prorogata (comma 3 dell’art. 16-bis). L’art. 16-bis del TUIR consente le detrazioni per un importo pari al 36% delle spese documentate, per un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro 48.000. Tuttavia, nell’ambito delle misure per lo sviluppo economico adottate con decreto-legge n. 83 del 2012, l’art. 11, comma 1, ha previsto per le spese documentate relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 50% delle spese, fino ad un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. L’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000 si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis de |
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3. Acquisto di mobili e di grandi elettrodomesticiL’art. 16, comma 2, del decreto, nel quadro delle misure adottate per favorire la ripresa economica, prevede che «Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.». Il medesimo comma 2 stabilisce che la detrazione «da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.». La detrazione in esame presenta sostanziali analogie con la detrazione a suo tempo prevista dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009 (anch’essa diretta ad agevolare le ulteriori spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione); se ne distingue, tuttavia, per alcune differenze, sia nel testo della disposizione agevolativa che nel contesto normativo di riferimento, che non consentono di fare un mero rinvio alle istruzioni già emanate con riguardo alla precedente agevolazione (cfr. circolare n. 35/E del 16 luglio 2009, circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, paragrafo 2). 3.1 Soggetti che possono beneficiare della detrazione I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono individuati indirettamente dal comma 2, mediante riconoscimento della detrazione «Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1», ossia ai contribuenti che, come chiarito al precedente paragrafo 2 di questa circolare, fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili. 3.2 Interventi edilizi che costituiscono il presupposto per la detrazione Il comma 2 richiede, tuttavia, anche altri requisiti, in quanto i contribuenti in questione devono sostenere «ulteriori spese documentate», rispetto a quelle sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per «l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione». La finalizzazione, che conferma quella già presente nel 2009, evidenzia la stretta correlazione tra l’incentivo a favore del settore del mobile e quello a favore del settore edile. L’Agenzia delle entrate, già con riguardo all’analoga agevolazione istituita dall’art. 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, ha chiarito che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono presupposto del beneficio in esame non sono limitati alla «ristrutturazione edilizia» in senso tecnico, ma comprendono anche la manutenzione straordinaria, e il restauro e risanamento conservativo, di singole unità immobiliari residenziali (cfr. circolare n. 35/E del 2009). Il comma 2 dell’art. 16 del decreto, tuttavia, non prevede più la limitazione agli interventi edilizi effettuati su «singole unità immobiliari residenziali», pur mantenendo invariata la necessaria finalizzazione dell’acquisto all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Ne consegue che possono costituire valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame l’effettuazione di interventi edilizi sia su singole unità |
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