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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 27/08/2015, n. 74/E
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Risoluz. Ag. Entrate 27/08/2015, n. 74/E
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Esposizione del quesitoL’istante rappresenta che sulle parti comuni di un edificio, composto da tre appartamenti distintamente accatastati (di rispettiva proprietà esclusiva propria |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteIl contribuente ritiene di poter fruire della detrazione prevista per le ristrutturaz |
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Parere dell’agenzia delle entrateLa detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, originariamente introdotta dall’art. 1 della legge n. 449 del 1997 e più volte prorogata, è stata resa permanente mediante l’introduzione dell’art.16-bis nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ad opera del decreto-legge n. 201 del 2011 R. La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 201 del 2011 dà atto che, nel confermare sia l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della citata legge n. 449 del 1997, sia le condizioni di spettanza del beneficio fiscale, si è inteso fare salvo il consolidato orientamento di prassi formatosi in materia. L’articolo 16-bis, comma 1, lettera a), del TUIR considera agevolabili gli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 R (Testo Unico dell’edilizia), effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Trattasi, rispettivamente, degli interventi di manutenzione ordinaria (lett. a), di manutenzione straordinaria (lett. b), di restauro e di risanamento conservativo (lett. c), e di ristrutturazione edilizia (lett. d). Con specifico riferimento a siffatta tipologia di interventi, il Ministero delle finanze, con circolare n. 57/E del 24/02/1998, ha precisato che “... i documenti giustificativi [es. fatture] devono essere intestati al condominio” e che, relativamente alle modalità di pagamento, “... il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio”. In sostanza, per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali, la fruizione dell’agevolazione è subordina |
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